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Va riconosciuta la causa di servizio rispetto ad una discopatia lombare su base artrosica riportata da una ostetrica

Ai fini di addivenire al riconoscimento di una infermità come dipendente da fatti o ragioni di servizio è necessario che il servizio prestato sia stato causa, o anche solo concausa efficiente dell' infermità.

Tribunale di Brindisi - Sezione Lavoro - Sentenza n. 928 del 7 Marzo 2012

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Tribunale di Brindisi

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona del dott. Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA CONTESTUALE

nella causa discussa all'udienza del 7.3.2012, promossa da:

P.R. ,

Ricorrente

CONTRO

A.S.L. Brindisi 1, 

Resistente

NONCHE'

Ministero dell'Economia e delle Finanze, 

Resistente

Oggetto: Riconoscimento causa di servizio

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e pertanto va accolto.

Con ricorso depositato in data 13.4.2010 la ricorrente premetteva di essere stata dipendente dell' Asl Br inquadrata con la qualifica di collaboratore professionale sanitario con le mansioni di ostetrica.

Sosteneva di avere richiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità; che la Commissione medica ospedaliera presso riconosceva una menomazione dell'integrità psico fisica ascrivibile alla tabella A, cat.8.

Il Comitato di verifica, tuttavia, negava il nesso di causalità rigettando la domanda della ricorrente per il riconoscimento dell'equo indennizzo.

Fallito il tentativo di conciliazione, il ricorrente chiedeva di dichiarare la dipendenza dell'infermità da causa di servizio con la condanna dell'Asl al pagamento dell'equo indennizzo.

Si costituivano l'Asl e il Ministero e chiedevano il rigetto del ricorso.

Tanto premesso, giova precisare che ai fini di addivenire al riconoscimento di una infermità come dipendente da fatti o ragioni di servizio è necessario che il servizio prestato sia stato causa, o anche solo concausa efficiente dell' infermità.

In particolare, dottrina e giurisprudenza sono ormai concordi nell' escludere che l' "occasione di lavoro" significhi necessità di evento causato dal lavoro e quindi la indefettibile esistenza di un nesso di causalità diretta, ritenendo sufficiente solo un rapporto di occasionalità necessaria tra lavoro ed infortunio, cioè un nesso etiologico anche mediato ed indiretto tra evento lesivo o malattia e lavoro.

Il CTU dott. G. Indini ha concluso che, esaminati gli atti di causa, tenuti presenti gli accertamenti compiuti in sede amministrativa, sottoposto l'attrice a visita medica peritale, P.R.  è risultata affetto da scoliosi lombare dx convessa; discopatia L5 SI; spondilo artrosi lombare; spondolistesi L4 L5; discopatia L4 L5.

Il CTU ha affermato testualmente che: " ... di tali discopatie L5 S1 su basi artrosica dipende da causa di servizio, mentre la scoliosi del rachide non può essere dipendente da causa di servizio ... ".

Pertanto, concordando con le valutazioni espresse dal ctu, va riconosciuta in questa sede la dipendenza da causa di servizio della patologia da cui l'istante è affetta, stante il ruolo concausale svolto dall' attività lavorativa e, di conseguenza, ricorrendone i presupposti, va accolta anche la domanda diretta ad ottenere la liquidazione dell'equo indennizzo nella misura prevista per legge.

Va dichiarato che le suddette infermità sono inquadrabili nella tabella A cat.8, valutazione questa su cui concordava comunque la commissione medica di verifica, cui espressamente rinvia il ctu, salvo poi riconoscere la tab.B.

Ritiene lo scrivente che tale rinvio alla tabella b, ove non sia il frutto di un refuso, non sia condivisibile in quanto non vi è motivo per discostarsi -in presenza delle medesime patologie riscontrate dal ctu e dalla commissione- dalla valutazione della commissione di verifica.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, mentre le spese di ctu, provvisoriamente liquidate in separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' ASL.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE DI BRINDISI

In composizione monocratica, in persona del dott. Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 13.4.2010 da P.R. , nei confronti dell'Asl Br e del Ministero dell' Economia e delle Finanze, così provvede:

1. Dichiara che la infermità della ricorrente dipende da causa di servizio e, per l'effetto, condanna la Asl Br al pagamento dell'equo indennizzo ascrivibile alla 8^ cat. Tab A, oltre accessori come per legge.

2. Condanna i convenuti al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 1.100,00 di cui € 600,00 per onorario, oltre IVA e CAP.

3. Pone definitivamente a carico dell'ASL le spese di ctu liquidate in separato decreto.