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Sussiste responsabilità medica in caso di imperizia nella diagnosi tempestiva dell'aneurisma popliteo che abbia costretto il paziente a sottoporsi ad un intervento chirurgico d'urgenza

Il consulente non ha semplicemente valutato e quantificato i danni subiti a seguito del mancato esame arterioso ma, con funzione percipiente, ha espletato l'incarico mediante l'ausilio di elevatissime cognizioni tecniche e le risultanze della consulenza costituiscono fonte diretta di prova al pari di ogni altra ritualmente acquisita al processo.

Tribunale di Brindisi – Sezione unica civile, dott. Gianmarco Galiano – Sentenza n. 720 del 14 aprile 2014

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI BRINDISI

In composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, seguente dott. Gianmarco Galiano, ha pronunciato la

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.C. n.596/2006, posta in deliberazione all'udienza del e vertente fra le parti:

P.L., e

X.Y.,                                                CONVENUTO

e

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE BR2 DI BRINDISI, in persona del suo legale rappresentate e Direttore Generale p. t. , CONVENUTO

Nonché contro

 

QBE INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED,

 

 

legale

rappresentante

p. t.

rappresentata

e

REALE MUTUA, 

CHIAMATO IN CAUSA

OGGETTO: azione di risarcimento danni.

CONCLUSIONI:

all'udienza del 19.12.2013, i procuratori delle parti costituite precisavano le conclusioni come da verbale in atti, facendo concorde richiesta dei termini ex art. 190 c.p.c.

RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Si procede alla redazione del presente provvedimento senza la parte sullo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, n. 4 c.p.c. così come novellato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 .i n ossequio al disposto dell' art. 58 comma 2, di detta legge che, nel disciplinare la fase transitoria, dispone che la modifica in questione si applichi anche ai giudizi pendenti a n primo grado alla data di entrata in vigore della legge medesima (4.07.2009).

Ciò detto, la domanda di risarcimento danni proposta in data dall'attore in relazione all'evento occorso 23.06.2005 allorquando questi si presentava presso il Presidio Ospedaliero di Francavilla Fontana per un dolore trafittivo a livello della faccia posteriore della gamba destra e veniva sottoposto all'esame dello specialista angiologo che, con imperizia, limitava l'esame al solo circolo venoso, omettendo l'esecuzione del Doppler arterioso che avrebbe consentito di individuare tempestivamente la presenza di coaguli ematici nel torrente circolatorio arterioso, esponendo così l'attore al rischio incombente dell'amputazione dell'arto colpito dall'evento acuto, con conseguente domanda risarcitoria per danni patrimoniali e non, può trovare accoglimento solo in parte.

In via preliminare, si rileva che la responsabilità della struttura sanitaria e del medico, nel rapporto contrattuale con il paziente, va inquadrata correttamente nell'ambito contrattuale: la responsabilità della struttura sanitaria è contrattuale sul rilievo che l'accettazione del paziente in ospedale, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto (cfr. Cass. n. 1698 del 2006; Cass. n. 9085 del 2006; Cass. 28.5.2004, n. 10297; C a s s. 11 marzo 2002, n. 3492 ; 14 luglio 2003, n . 110001 ; Cass . 21 luglio 2003, n. 11316) ; in particolare il suddetto rapporto, riconsiderato dalla giurisprudenza in termini autonomi dal rapporto paziente-medico, è stato riqualificato come un autonomo ed atipico contratto a prestazioni corrispettive.

A sua volta anche l'obbligazione del medico dipendente dalla struttura sanitaria nei confronti del paziente, ancorché non fondata sul contratto, ma sul "contatto sociale", ha natura contrattuale (cfr. Cass. 22 dicembre 1999, n. 589; Cass.29.9.2004, n. 19564; Cass. 21.6.2004, n. 11488; Cass. n. del 2006).

Ciò posto ne consegue che il problema del riparto dell' onere probatorio deve seguire i criteri fissati in materia contrattuale in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento.

In più occasioni la Suprema Corte, sia a Sezioni Unite che a Sezione semplice ha avuto modo di chiarire che: "In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante" (si veda Cass. civ., S.U., n. 577 dell'11.01.2008)

ed, ancora, che: "Il paziente che alleghi di aver patito un danno alla salute in conseguenza dell' attività professionale del medico, ovvero di non avere conseguito alcun miglioramento delle proprie condizioni di salute nonostante l'intervento del medico, deve provare unicamente l'esistenza del rapporto col sanitario e l'insuccesso dell' intervento, e ciò anche quando l'intervento sia stato di speciale difficoltà, in quanto l'esonero di responsabili tà di cui all' art. 2236 cod. ci v. non incide sui criteri di riparto dell' onere della prova. Costituisce, invece, onere del medico, per evitare la condanna in sede risarcitoria, provare che l'insuccesso dell' intervento è dipeso da fattori indipendenti dalla propria volontà e tale prova va fornita dimostrando di aver osservato nell'esecuzione della prestazione sanitaria la diligenza normalmente esigibile da un medico in possesso del medesimo grado di specializzazione." (si veda Cass. civ., III sez., n. 24791 dell’08.10.2008) .

Né il Decreto Balduzzi (d.l. 13 settembre 2012, n. 158, convertito in legge 8 novembre 2012, n. 189) ha modificato tale sistema con riferimento alle strutture sanitarie, i cui profili di responsabilità rimangono quelli delineati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 577/2008; infatti, l'art. 3 del decreto citato è intervenuto sulla responsabilità dei soggetti esercenti professioni sanitarie, affermando che costoro, qualora siano attenuti alle linee guida e alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica, non rispondono penalmente per colpa lieve; in tali casi rimane fermo l'obbligo di cui all' art. 2043 c. c. (cfr. Tribunale Cremona, sez. I civile, Sentenza 19.09.2013) .

Orbene nella presente controversia, l'attore ha adempiuto ai propri oneri di prova dell'esistenza del contratto, dei danni subiti (producendo la cartella clinica dell' Ospedale di Francavilla Fontana nonché la documentazione medica da cui emergono le patologie da cui è affetto (cfr. all. fascicolo attoreo) ed allegando la presunta condotta colposa del personale medico in servizio presso l'ente convenuto.

Per contro, la struttura sanitaria, nel corso dell'istruttoria, non ha fornito la prova liberatoria dell' esatto adempimento, avendo il dott. X agito con imperizia e non avendo disposto gli esami arteriosi necessari all'individuazione dell'aneurismo popliteo.

Infatti, le conclusioni espresse dal C.T.U., dott. Maurizio Cento nell'elaborato depositato in cancelleria in data 18.04.2011, e condivise da questo Giudicante, hanno confermato che "l'aneurisma popliteo destro in data 23.06.2005 non è stato riconosciuto e diagnosticato” .

Dirimente ai fini del giudizio è proprio consulenza tecnica d'ufficio, le cui risultanze sono da condividere, in quanto congrue, conferenti, immuni da vizi di motivazione logica e precise nelle risposte al quesiti posti.

Oltretutto, nella fattispecie, il consulente non ha semplicemente valutato e quantificato i danni subiti dal P. a seguito del mancato esame arterioso ma, con funzione percipiente, ha espletato l'incarico mediante l'ausilio di elevatissime cognizioni tecniche, di modo che le risultanze della consulenza costituiscono fonte diretta di prova al pari di ogni altra ritualmente acquisita al processo (Cass. Sent. civ. 22.06.2005 n. 13401).

Giova al riguardo sottolineare che, come la Corte di Cassazione ha più volte chiarito, adottando un orientamento pienamente condivisibile, il Giudice, al fine di addivenire al proprio convincimento, può affidare al consulente tecnico non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (cosiddetto consulente deducente), ma anche quello di accertare (cosiddetto consulente percipiente) i fatti stessi.

In quest' ultimo caso, in cui la consulenza costituisce fonte di prova, è necessario e sufficiente che la parte interessata deduca il fatto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche (Cass. n. 6155 del 2009; Cass. n. 3990 del 2006; Cass. n. 27002 del 2005).

In tale ipotesi, pertanto, e laddove il Giudice ritenga di fondare il proprio convincimento sulle risultanze della consulenza tecnica, come nel caso in esame, non si verifica nessuna significativa deviazione dalla regola sull'onere della prova, atteso che l'intervento dell'ausiliare va comunque delimitato all'applicazione delle specifiche cognizioni tecniche che il caso richiede (Cass. 22.06.2011 n. 13699, Cass. civ. sent. n. 11121/2010).

Secondo quanto riferito dall'indiscusso specialista dott. Maurizio Cento:

"Il Sig. L.P., come si evince dagli incartamenti e come dallo stesso interessato riferito , accusava un improvviso dolore a carico della regione posteriore della gamba destra, per il quale in data 23.06.2005 si rivolgeva al Pronto Soccorso dell' Ospedale di Manduria.

Qui la Dott.ssa S.S. rilevava obiettivamente a carico della gamba destra ipotermia al termotatto ma assenza di alterazioni del colorito cutaneo. Veniva consigliata la esecuzione di un ecocolordoppler arterioso e venoso degli arti inferiori in urgenza.

Nella stessa giornata il P. veniva sottoposto a visita ed esame presso il Servizio di Angiologia ed Ecocolordoppler Vascolare del PO di Francavilla Fontana.

Nel referto si descrive la sintomatologia accusata dal paziente e la sua epoca d'insorgenza (cioè la giornata precedente quella della visita), l'obiettività riscontrata (modesta tensione del polpaccio al ballottamento), il risultato dell'esame ecodoppler venoso (circuito venoso profondo pervio), consiglio diagnostico-terapeutico (dosaggio Ddimeri, eparina a basso peso molecolare).

Non si fa accenno nel referto ad alcuna valutazione del circolo arterioso, né sono presenti immagini che riguardino le arterie degli arti inferiori.

Non è dato sapere se è stato poi eseguito il dosaggio dei D­dimeri consigliato (assente documentazione al riguardo).

Il P. ha però effettuato secondo quanto da lui stesso riferito la terapia consigliata.

Non ha eseguito nuovi controlli essendo la sintomatologia regredita.

A distanza di circa tre mesi, il 03.10.2005, dopo un periodo di assenza di sintomi a carico degli arti inferiori, il P. accusava intenso ed improvviso dolore a carico dell'arto inferiore destro, per cui eseguiva esame ecocolordoppler arterioso degli arti inferiori.

Da tale esame si evidenziava la occlusione dell' arteria poplitea destra, e l'assenza di flusso a carico delle arterie tibiali anteriore e posteriore.

Tale quadro associato alla clinica portava alla diagnosi di ischemia acuta dell'arto inferiore destro, per cui si consigliava ricovero urgente presso un reparto di Chirurgia Vascolare.

Il pomeriggio dello stesso 03.10.2005 (ore 18:50 circa) il P. giungeva al PS dell'Ospedale SS.Annunziata di Taranto e veniva ricoverato in Chirurgia Vasco1are.

Qui veniva sottoposto alle indagini strumentali e 1aboratoristiche del caso.

Gli esami ecocolordoppler e doppler confermavano la occlusione pop1itea destra con ridotto flusso sui vasi di gamba; l'arteriografia mostrava una occlusione completa al terzo superiore dell'arteria pop1itea destra, ritenuta dal radiologo esecutore di possibile natura embolica, con debole visualizzazione dell'origine dei vasi di gamba (comunque presenti).

Gli esami ematochimici mostravano alterati valori di glicemia, azotemia e creatininemia (sebbene in misura lieve), ma anche in particolare un lieve aumento del CPK ­totale, espressione di un iniziale danno muscolare molto probabilmente legato all'ischemia e alla conseguente sofferenza dei tessuti.

La clinica presentava un arto inferiore destro pallido, freddo e con impotenza funzionale.

Per tale motivo il paziente veniva sottoposto in urgenza ad intervento chirurgico, che è consistito nel confezionamento di un by-pass femoro-popliteo sottogenicolare 'safena in situ', e cioè nella creazione di un nuovo condotto (utilizzando la vena safena stessa del paziente) che permettesse di rico11egare il tratto di arteria femorale superficiale pervio nella regione a monte dell' ostruzione, sopra il ginocchio, con il tratto di arteria poplitea pervio a valle dell' ostruzione, sotto il ginocchio, così da garantire nuovamente il passaggio di sangue in maniera diretta verso la gamba ed il piede.

Ciò dopo aver constatato durante l'intervento, da parte dei chirurghi operatori, la presenza di un aneurisma popliteo trombizzato.

Il decorso postoperatorio è stato regolare, con immediata ripresa di flusso diretto sui vasi tibiali come si evince dal controllo doppler eseguito dopo l'intervento e prima della dimissione.

Compariva un edema da rivascolarizzazione dell’arto, come è normale nel caso in cui si risolva una situazione di ischemia severa.

Le ferite chirurgiche hanno avuto una normale evoluzione e sono regolarmente guarite, come si evince dal diario clinico.

Al fine di garantire la pervietà del by-pass, il paziente veniva sottoposto a terapia anticoagulante orale con Coumadin a tempo indeterminato.

Alla visita eseguita in data 03.11.2005 presso il Dr. S., il by-pass risultava perfettamente funzionante, l’edema da rivasco1arizzazione dell'arto pressoché completamente regredito, le ferite chirurgiche ben consolidate.

Si confermava la correttezza della terapia anticoagulante e si consigliava l'assunzione di ansiolitici".

Il CTU riconosce, pertanto, che il dott. X. non ebbe ad effettuare la prescritta analisi arteriosa.

Il P. ha recuperato perfettamente la funzione dell' arto destro e che alcuna conseguenza clinicamente accertabile può residuare, se non in parte minima.

"Il P. presenta a sinistra regolari polsi arteriosi femorale, popliteo e tibiali. A carico dell'arto inferiore destro si evidenziano cicatrici a livello dell'inguine e lungo la regione mediale di coscia e del terzo superiore di gamba. Presente il polso femorale, presenti i polsi pedidio e tibiale posteriore. L'arto inferiore destro presenta modico edema di gamba e al terzo inferiore iperpigmentazione come possibile espressione di una insufficienza venosa cronica.

L'esame ecocolordoppler arterioso degli arti inferiori mostra a sinistra regolare pervietà dell' asse femoro-popliteo-distale con regolare flusso trifasico in periferia. Non evidenza di dilatazioni aneurismatiche.

A destra si rileva pervietà dell' arteria femorale comune con flusso diretto, pervietà del by-pass femoro-popliteo sottogenicolare in vena, pervietà delle arterie tibiali anteriore e posteriore al malleolo con regolare flusso trifasico. A destra inoltre, sul versante venoso, si rileva pervietà e continenza del circolo profondo, incontinenza dell'ostio safeno-femorale con reflusso sulla grande safena .. "

Il dott. Cento conclude, quindi, affermando con cognizione di causa che: "Il P. allo stato attuale presenta dunque regolare funzionamento del by-passr e non accusa problemi di deambulazione .

Il ctu si dilunga, poi, in una serie di utilissime considerazioni di medicina legale per il cui approfondimento si rimanda alla consulenza in atti.

In ordine alla responsabilità dei sanitari, il CTU accerta che il P. si presentava comunque presso l'Ospedale di Francavilla Fontana.

Dal referto del PS è evidente la richiesta di un ecocolordoppler arterioso e venoso degli arti, ma dal referto del Dr. I. emergono dati che riguardano solo il versante venoso.

Nell'esame non si fa cenno alla presenza di un aneurisma popliteo, che all'ecodoppler arterioso avrebbe potuto vedersi. Ciò può rappresentare una mancanza, in quanto nel referto del medico del PS l'esame arterioso era chiaramente richiesto".

Peraltro, può affermarsi con elevata probabilità logica che l'esecuzione dell'ecocolordoppler avrebbe consentito di accertare l'aneurisma popliteo destro e che a causa del mancato riconoscimento dell’ aneurisma popliteo, a distanza di circa 3 mesi, si manifestava la ischemia acuta da improvvisa trombosi dell'aneurisma popliteo.

Questo portava il P. al ricovero ed all’intervento d'urgenza presso la Chirurgia Vascolare del SS. Annunziata.

Dall'esame obiettivo all'ingresso e dagli esami di laboratorio emerge un quadro di severa ischemia del piede destro, con iniziale alterazione degli indici di lisi muscolare (CPK totale).

Pertanto, il paziente veniva sottoposto ad arteriografia che mostrava una occlusione netta della poplitea prossimale, come da possibile embolia, con pervietà, seppure con flusso marcatamente ridotto, dei vasi tibiali.

Il paziente veniva quindi sottoposto ad un intervento chirurgico che comportava il successivo confezionamento di un by-pass con vena safena 'in situ' , ideale per la rivascolarizzazione della arteria poplitea al di sotto del ginocchio.

In ogni caso, conclude il CTU "il decorso postoperatorio regolare ha permesso al P. di recuperare completamente dall'ischemia, tanto che durante la visita effettuata il giorno delle operazioni peritali il paziente presentava non solo flusso diretto sulle arterie tibiali , ma anche i polsi arteriosi, espressione di pervietà e buona elasticità degli stessi vasi".

In ordine alle conseguenze accertabili ed eziologicamente derivate alla salute dalla mancata diagnosi di aneurisma popliteo, non ancora clinicamente trombizzato, in data 23.06.2005, il CTU afferma che:

"Il riconoscimento dell'esistenza dell'aneurisma popliteo destro in epoca antecedente a quella della sua complicazione con la trombosi, avrebbe potuto significare per il P. affrontare un intervento chirurgico in elezione, e non in urgenza. Questo poteva comportare uno stress psichico perioperatorio minore, in quanto un intervento d'urgenza per salvare un arto significa anche minori possibilità di successo.

Il P. appare infatti come un soggetto affetto da uno stato ansioso di fondo, che facilmente può essere risvegliato portando ad atteggiamenti anche aggressivi; probabilmente per tale motivo già nella visita di controllo eseguita presso il Dr. Saponara il 03.11.2005 veniva consigliata l'assunzione di ansiolitici (benzodiazepine).

E dato che il P. non accusa disturbi deambulatori, ciò che probabilmente maggiormente rimprovera a chi lo ha avuto in cura è proprio il fatto di avergli fatto soffrire uno stress psico-fisico minore, che forse poteva essere se non evitato, per la possibile perdita dell'arto.

E' difficile esprimersi riguardo le specifiche modalità di esecuzione di un intervento in elezione in quanto mancano dati importanti che potrebbero essere dedotti dalla descrizione dell’intervento subito dal Palmisano (non effettuata) o da una TAC dell' arto inferiore (non eseguita) .

Sulla base del referto arteriografico, che parla di occlusione netta della poplitea prossimale" sulla base dell’ "immagine ecografica della Dott.ssa Puglia" con diametro della poplitea medio-distale pressoché normale (arteria posta più profondità rispetto alla vena), potrebbe essere possibile pensare ad un aneurisma della giunzione femoro-poplitea, che un intervento in elezione sarebbe un anche potuto affrontare con la esecuzione di un by-pass femoro-popliteo con anastomosi distale sulla poplitea media, con un accesso chirurgico sovragenicolare e perciò più limitato, e quindi con cicatrici (anche se di poco) più ridotte, limitando quindi anche il danno estetico" .

In conclusione, considerato che l'esito dell'intervento è stato favorevole, con completo ritorno comunque alla normalità, il CTU afferma che il P. non ha subito danni funzionali; ciònondimeno, la mancata diagnosi di aneurisma popliteo in data 23.06.2005 ha comportato la necessità di affrontare in urgenza la sua complicanza, e cioè l' ischemia acuta dell'arto inferiore destro da trombosi poplitea. Per tale ragione, il CTU riconosce all'attore una invalidità temporanea assoluta di giorni dodici, seguita da una invalidità temporanea parziale mediamente al 50% (dovuta ai postumi fisici dell'intervento ed alla sindrome post- traumatica da stress) di giorni sessanta.

Inoltre, data la maggiore estensione delle ferite chirurgiche legate all'intervento in urgenza rispetto a quelle che si sarebbero potute ottenere in un intervento in elezione, il CTU riconoscere un danno biologico permanente consistente in due punti percentuali per danno estetico.

Tutto ciò legittima dunque l'accoglimento della domanda attorea e la conseguenziale condanna dello I. e dell'AUSL convenuta al risarcimento dei danni subiti dall'attore in conseguenza della mancata tempestiva diagnosi dell'aneurisma.

A tal proposito, si procede alla quantificazione in aderenza a quanto recentemente statuito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (sentenza 11 novembre 2008, n. 26972), la quale ha ribadito la bipolarità, nel sistema della responsabilità aquiliana previsto dal vigente codice civile, tra danno patrimoniale (art. 2043 c.c.) e danno non patrimoniale (art. 2059 c.c., nella sua lettura costituzionalmente orientata).

Quindi, nulla sarà riconoscibile a titolo di danno patrimoniale emergente poiché non risultano giustificativi per spese mediche già sostenute, né risultano prevedibili; in ordine al danno non patrimoniale, la Corte di Cassazione nella sentenza sopra riportata ha precisato che lo stesso, "identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di divisione in sottocategorie” e che solo a fini descrittivi, nel caso di lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.) determinata da fatto illecito, si parla di danno biologico, figura che ha peraltro ricevuto un espresso riconoscimento normati vo negli artt. 138 e 139 del d.lgs. n. 209/2005, recante il Codice delle assicurazioni private, che ne hanno dato una definizione suscettiva di generale applicazione.

Nel caso di specie, dalla espletata consulenza medico-legale sono risultati postumi permanenti, legati alla maggiore estensione della ferita, quantificabili in due punti percentuali; una invalidità temporanea assoluta pari a giorni dodici, seguita da un' invalidità temporanea parziale al 50% pari a giorni sessanta.

Le conclusioni del medico legale sono pienamente condivise da questo Giudicante, in quanto basate su un completo esame anamnestico e su un obiettivo, approfondito e coerente studio della documentazione medica prodotta, valutata con criteri medico-legali immuni da errori e da vizi.

Pertanto, in applicazione di quanto previsto dall'art. 3 del D.L . n. 158/2012, applicando le tabelle previste per le lesioni micropermanenti anche ai casi di responsabilità civile sanitaria, al P. andrà risarcita la somma di € 3.273,25.

Su tale ultima somma, questo giudicante, operando una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., alla luce della risultanze processuali, ed in considerazione dello stress psico fisico subito dal P. che ha dovuto affrontare un intervento in via d’urgenza a causa della mancata diagnosi precoce da parte del sanitario. resuntivamente .• ritiene anche di poter operare un'ulteriore personalizzazione del 50% (relativi criteri si veda Cass. civ. n. 11609 del 26.5.2011), 4.909,375.ottenendosi così l'importo complessivo di attuali

Su tale somma complessivamente liquidata a titolo di danni non patrimoniali, andranno altresì calcolati i c.d. interessi compensativi dalla data del fatto fino al momento della liquidazione, al saggio legale e secondo i criteri stabiliti da Cass. S.U. n. 1712/1995, non avendo fornito la parte attrice alcun elemento di prova in ordine al possibili impieghi delle somme dovute in relazione al maggior danno da cd. lucro cessante.

Dal giorno della liquidazione giudiziale e sino alla data dell'effettivo pagamento decorreranno, invece, gli interessi legali di mora sulla somma rivalutata.

Deve essere rigettata la domanda dello X di essere manlevato dalla Reale Mutua Assicurazioni in quanto, come si evince dalla ricevuta di ritorno della raccomandata del 29.12.2005 a firma dell'avv. Cavallone, lo X. ha conoscenza dei fatti di causa e delle pretese risarcitorie del P. dal 03.01.2006.

Di conseguenza, a prescindere dalla previsioni di cui all'art. 7 delle condizioni generali di polizza (cfr allegati al fascicolo della Reale Mutua) della cui vessatorietà potrebbe discutersi, risulta certamente decorso il termine di anni uno previsto dall'art. 2952 c. c. secondo la previsione vigente all'epoca dei fatti.

Peraltro, deve essere accolta la domanda dello X. di essere manlevato dalla QBE Insurance Europe Limited da ogni responsabilità per quanto costretto a versare al P., risultando pienamente operante la garanzia assicurativa.

Infine, deve essere rigettata la domanda riconvenzionale spiegata dallo X. perché destituita di fondamento e processualmente carente di prova.

La delicatezza delle questioni trattate, la natura della controversia e il parziale accoglimento della domanda, giustificano la compensazione delle spese di lite (arg. da. Cass., 9 settembre 1974, n. 2444; Cass., 5 maggio 1999, n. 4455), rimanendo le spese di ctu a carico del dott. X.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:

l} accerta la responsabilità dello X nella produzione dei danni patiti dall' attore e per l'effetto condanna il dott. X e la AUSL BR in solido al pagamento in favore dell'attore della somma di complessivi ed attuali € 4.909,375 oltre interessi come in motivazione, a titolo di integrale risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell' imperizia medica nella diagnosi tempestiva dell'aneurisma;

2} Rigetta la domanda dello X di malleva nei confronti della Reale Mutua ASS.ni;

3) Accoglie la domanda dello X di malleva nei confronti della QBE Insurance Europe Limited e per l' effetto condanna quest'ultima, in persona del suo procuratore generale p.t. a tenere indenne il dott. X di quanto questi sarà tenuto a pagare in adempimento del punto 1 del dispositivo;

4) Rigetta la domanda riconvenzionale dello X

5) Compensa le spese legali

Così deciso in Brindisi, lì 14.04.2014