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Sussiste responsabilità da parte della scuola materna per danni da autolesione riportati da un minore nell'attività ludica

Nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da "autolesione" nei confronti dell'istituto scolastico, è applicabile il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c.

Tribunale di Brindisi – Sezione civile, dott. Gabriella Del Mastro – Sentenza n. 1425 del 3 dicembre 2013

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Il giorno 3 dicembre 2013 all'udienza tenuta dal Giudice dott.ssa Gabriella Del Mastro viene chiamata la causa iscritta al n.302 dell'anno 2007 del ruolo generale

VERBALE DI UDIENZA

degli affari contenziosi, avente ad oggetto "risarcimento danni-responsabilità contrattuale", vertente

TRA

A.C. e M.T., ,                                                                 ATTORI

contro

LA VITA E' BELLA,                                                                                                 CONVENUTO

NONCHE'

MILANO ASSICURAZIONI S.P.A.,                        TERZA CHIAMATA IN CAUSA

I procuratori delle parti si riportano alle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti e discutono oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Con atto di citazione regolarmente notificato, A.C. e M.T., nella qualità di genitori della minore A.I., citavano in giudizio la scuola materna "La vita è bella" per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti dalla loro figlia minore in data 2.12.2005 nel mentre si trovava presso la scuola materna.

Si costituiva la convenuta, deducendo che alcuna violazione del dovere di vigilanza le poteva essere imputata.

Chiedeva, altresì, di essere autorizzata a chiamare in causa la Milano Assicurazioni s.p.a. per essere dalla stessa manlevata.

Si costituiva la compagnia di assicurazioni, eccependo la prescrizione del diritto e la inoperatività della polizza.

La causa veniva istruita mediante interrogatorio formale degli attori, prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio. Illegale rappresentante della struttura scolastica non si presentava per rendere l'interrogatorio formale deferitogli.

La domanda è fondata.

La circostanza relativa al sinistro occorso alla minore all'interno della scuola materna durante l'orario di affidamento agli insegnanti della stessa, oltre a non essere contestata, ha trovato riscontro probatorio nella deposizione del teste M. Annalisa la quale ha confermato che il giorno 2.12.2005, nel corso dello svolgimento dell'attività Iudica all'interno della struttura scolastica, la bambina subiva lo schiacciamento del 3° dito della mano destra.

Il teste ha aggiunto che nella classe di I. vi era una sola insegnante per 15-16 bambini dell'età di tre anni e che "quel giorno I. - che ricordo essere una bimba vivace - era intenta a prendere delle costruzioni; nel fare ciò è caduta ed il banchetto, sul quale lei era appoggiata, è caduto finendo sulla sua mano ".

Ai fini dell' inquadramento giuridico della fattispecie in esame, va osservato che nel caso di danno cagionato dall'alunno a sé stesso, la responsabilità dell'istituto scolastico ha natura contrattuale, atteso che l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell' allievo alla scuola, determina la instaurazione di un vincolo negoziale, nell'ambito del quale la scuola assume, fra l'altro, un obbligo di protezione e di vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona.

Ne deriva che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da "autolesione" nei confronti dell'istituto scolastico, è applicabile il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c., sicchè, mentre gli attori devono provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile alla scuola.

All'esito dell'istruttoria, può senz'altro ritenersi raggiunta la prova che il sinistro si sia verificato durante lo svolgimento del rapporto

Il convenuto, invece, non ha fornito la prova che l'evento dannoso sia stato determinato da causa non imputabile alla scuola e cioè non ha provato che, nonostante la opportuna sorveglianza esercitata sui bambini, comunque l'evento dannoso si è verificato.

Al riguardo va evidenziato che l'obbligo di vigilare sulla sicurezza e sulla incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce dalla prestazione scolastica deve essere commisurato ed adeguato all' età dei minori affidati alla scuola e al normale comportamento che da essi ci può attendere.

Il convenuto, non coltivando alcuna istanza istruttoria e non presentandosi a rendere l'interrogatorio formale deferitogli, non ha dimostrato di avere prestato una vigilanza adeguata all'età di I., essendo, anzi, emerso dall'attività istruttoria la insufficienza del numero di insegnanti rispetto al numero dei bambini componenti la classe (solo una maestra per 15-16 bambini di tre anni)

A ciò deve aggiungersi che l'infortunio dedotto non riveste i caratteri della imprevedibilità ed invevitabilità, essendosi verificato all'interno di una scuola materna ove sono accolti bambini in tenerissima età la dinamicità dei quali, lungi dall'essere un fatto imprevedibile, deve indurre alla predisposizione di una serie di misure idonee a neutralizzare il rischio di avvenimenti dannosi; nel caso di specie, non è stata fornita la prova che tali misure siano state predisposte.

Alla luce delle considerazioni suesposte, deve dichiararsi la responsabilità dell'istituto convenuto per la verificazione dell'infortunio ai danni della minore A.I.

Passando alla liquidazione del danno, il CTU, dr. Bocchini, ha stabilito che, in dipendenza delle lesioni riportate a causa dell'infortunio (trauma da schiacciamento estremità distale falange ungueale III dito con frattura esposta ed amputazione distale), l 'ITT si è protratta per gg 20, l'ITP al 50% per gg. 10 e che sono residuati postumi permanenti, consistenti in un accorciamento del 3° dito di pochi millimetri rispetto all'adelfo controlaterale, valutati nella percentuale del 2%.

Non v'è ragione di discostarsi dalle persuasive conclusioni cui è pervenuto l'ausiliare in esito ad accurata indagine, metodo logicamente corretta.

Va, quindi, precisato che il danno non patrimoniale costituisce, secondo l'insegnamento dominante, una categoria unitaria (cfr. Cass. Sez. Un. 26972/08) e che, pertanto, il riferimento alle "sottovoci" del danno biologico e del danno morale soggettivo svolge semplicemente una funzione di semplificazione espositiva, ferma restando -si ribadisce- la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale.

Pertanto, sulla base dei criteri fissati dalle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano per il 2013 (che, come affermato dalla Suprema Corte nella sentenza n.12408 del 7.6.2011 "costituiscono d'ora innanzi, per la giurisprudenza di questa Corte, il valore da ritenersi "equo" e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentare o ridurne l'entità"), il danno non patrimoniale va liquidato, equitativamente, nella somma di € 6.500,00 sulla base del seguente calcolo per "sottovoci": danno biologico euro 5.455,00,00 ( ITT euro 1.920,00 in ragione di euro 96/d; ITP al 50% € 480,00, in ragione di € 48,00/d; IP 2% € 3.055,00) + danno morale soggettivo.

Trattandosi di debito di valore, liquidato all'attualità, il convenuto va condannato al pagamento della somma sopra indicata, devalutata alla data del sinistro e, quindi, annualmente rivalutata in base agli indici Istat e sulla somma annualmente rivalutata competeranno gli interessi legali sino alla pubblicazione della sentenza.

Dalla pubblicazione della sentenza al saldo competeranno sulla somma complessiva come sopra determinata i soli interessi legali.

Deve infine essere disattesa la domanda di manleva spiegata dall'istituto convenuto nei confronti della Milano Assicurazioni s.p.a.

La polizza n.6254101463458 stipulata dalla scuola materna all'epoca dei fatti all'art. 4 espressamente sancisce la non indennizzabilità degli infortuni agli arti superiori.

Pertanto, l'infortunio subito dalla minore, in quanto ha interessato il 3°dito della mano destra, non rientra tra quelli coperti dalla polizza assicurativa.

Sulla base dei criteri di causalità e soccombenza, il convenuto va condannato al pagamento delle spese del giudizio in favore delle altre parti.

Le spese di ctu vanno poste a carico del convenuto.

P. Q. M.

definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da A.C. e M.T., in qualità di genitori esercenti la potestà sulla minore A.I., nei confronti di scuola materna "La vita è bella" e Milano Assicurazioni s.p.a., così provvede:

1. dichiara la responsabilità della scuola convenuta nella causazione del sinistro; per l'effetto condanna la scuola "La vita è bella", in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore degli attori della somma di € 6.500,00, oltre interessi legali da computarsi su tale somma, devalutata alla data del sinistro ed annualmente rivalutata secondo indici ISTAT, con decorrenza dal 2.12.2005 e sino alla presente sentenza, e, per il periodo successivo alla data di pubblicazione della sentenza e sino al saldo, sulla somma complessiva come innanzi determinata;

2. condanna il convenuto alla rifusione delle spese del giudizio, che si liquidano, in favore degli attori, in complessivi € 1.800,00 (di cui € 200,00 per spese, 1.600,00 per competenze) e, in favore della terza chiamata in causa, in complessivi euro 1.400,00 per competenze; il tutto oltre IV A e CP A come per legge;

3. pone le spese di ctu definitivamente a carico del convenuto.

Il Cancelliere