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La scuola è responsabile dei danni riportati da un'alunna maggiorenne, caduta durante la lezione di educazione fisica a causa del pavimento sconnesso

Il Ministero risponde dei danni subiti da un alunno, ancorché maggiorenne, caduto durante un esercizio ginnico su manto sconnesso.

Tribunale di Lecce – Prima sezione civile , avv. Filippo Agrosì – Sentenza n. 2494 del 19 giugno 2014

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Lecce

- Prima Sezione Civile –

in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Avv. Filippo Agrosì, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile iscritto al n° 5299 del ruolo generale dell'anno 2005, avente ad oggetto: lesione personale;

promosso da

S.M.,;                                                                                     - ATTRICE -

contro

MINISTERO della ISTRUZIONE, UNIVERSITA' e RICERCA,;                                                             - CONVENUTO-

nonchè

COMUNE di BRINDISI, ; - TERZO CHIAMATO IN CAUSA -

nonchè

REALE MUTUA ASSICURAZIONI S.p.A.,;                                                            - TERZA CHIAMATA IN CAUSA -

Nel richiamare le conclusioni rispettivamente formulate dalle parti, da ritenersi qui vi integralmente riportate, previa discussione orale, decide il presente giudizio all'udienza del 19 giugno 2014, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.e., osserva quanto di seguito.  

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 06/10/2005, S.M. evocava innanzi al Tribunale di Lecce il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, al fine di ottenere il risarcimento dei danni, quantificati in euro 35.324,39, o altro differente importo accertato in giudizio, a titolo di lesioni personali subite dall'attrice, durante lo svolgimento di un esercizio ginnico all'interno della palestra "Gallano" di proprietà del Comune di Brindisi.

La S., frequentante la V^ classe dell'Istituto Tecnico Statale Commerciale "Marconi" di Brindisi, esponeva che durante l'ora di lezione di educazione fisica tenuta dal prof. V.R., in servizio presso il citato istituto scolastico, su indicazione del docente, dava inizio ad una prova atletica, consistente in una corsa iniziale e successiva decelerazione, e che a causa di una irregolarità della pavimentazione della palestra, scivolava rovinando per terra, procurandosi gravi lesioni all'anca e fratture varie all'arto inferiore sinistro.

Invocava, quindi, la responsabilità del Ministero della Istruzione, quale soggetto tenuto alla tutela dei diritti degli scolari frequentanti le scuole pubbliche.

Si costituiva in giudizio il Ministero della Istruzione, Università e Ricerca, respingendo ogni addebito.

Rilevava che l'occorso incidente doveva ascriversi a responsabilità esclusiva dell'allieva, di anni 25 al tempo dell'evento e, quindi, in grado di avvedersi di eventuali pregiudizi conseguenti alla pratica ginnica, sicchè, la scelta di accettare l'esecuzione dell'esercizio, costituiva libera espressione di autodeterminazione dell'alunna, su cui dovevano gravare le ipotetiche conseguenze dannose correlate alla sua condotta.

Chiedeva, però, la chiamata in causa del Comune di Brindisi, quale ente proprietario della palestra, per ottenere manleva da tutte le eventuali istanze risarcitorie avanzate dalla S.

Chiedeva, anche, la chiamata in garanzia della Reale Mutua Assicurazioni con cui l'istituto Marconi aveva acceso polizze per infortunio e 1° ­responsabilità civile.

Il Comune di Brindisi si costituiva in giudizio contestando l'assunto attoreo, precisando che la palestra era idonea allo svolgimento di tutte le attività atletiche, per cui l'evento dannoso doveva restare a carico dell'allieva, dotata di sufficiente spirito critico per distinguere eventuali fonti di pregiudizio alla propria incolumità.

Evidenziava, inoltre, di non essere stato mai notiziato dal dirigente scolastico circa l'inagibilità della palestra, salvo l'unica nota di sollecito per interventi di adeguamento alle norme di sicurezza, inoltrata dalla scuola al Comune di Brindisi il 28/04/04, e quindi dopo 5 mesi dall'incidente.

Si costituiva in giudizio anche la Reale Mutua Assicurazioni che, nel far proprie le tesi difensive del Ministero, precisava di aver risarcito integralmente l'attrice dei danni subiti, con il versamento della somma di € 4.365,00, portata da atto di transazione e quietanza prodotti agli atti, per cui concludeva per il rigetto della domanda.

La causa veniva istruita a mezzo prova per interpello, prova orale e C.T.D. medica.

Successivamente precisate le conclusioni, il giudizio veniva deciso all'udienza del 19 giugno 2014 a mente dell'art. 281 sexies c.p.c ..

Motivi della decisione

La domanda è fondata e va accolta nei limiti di cui in motivazione.

Con pronuncia n° 22752 del 04/10/2013, la Suprema Corte ha statuito che "in ipotesi di danno cagionato dall 'alunno a se medesimo (autolesioni), l'accoglimento della domanda d'iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo a scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge a carico della scuola l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo per il tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica, in tutte le sue espressioni. La scuola, pertanto, è tenuta a predisporre tutti gli accorgimenti all'uopo necessari, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso, sia all 'interno dell'edificio che nelle pertinenze scolastiche ".

Con altra sentenza, la Corte di Cassazione ha precisato che "nel caso di danno cagionato dall'alunno a se stesso, la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante ha natura contrattuale e non extracontrattuale" (Cass. n" 24456/2005).

Difatti, l'individuazione del titolo di responsabilità in cui incorrono l'insegnante e la scuola in siffatte ipotesi, trova fonte giuridica nel C.d. "contratto ad effetti protettivi" che Il si instaura fra l'allievo e l'istituto al momento della iscrizione, da cui discendono varie obbligazioni a carico della scuola, come quella di istruire ed educare gli alunni, ma anche il dovere di vigilanza per scongiurare che lo scolaro possa arrecare danni a cose, a terzi o a se stesso (autolesione).

Sul piano probatorio, deve rilevarsi che l'approdo alla natura contrattuale, della responsabilità per la condotta autolesiva dell'alunno, comporta una considerevole agevolazione, a favore dell'attore, in ordine alla ripartizione del carico probatorio.

Infatti, mentre il danneggiato deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di "dimostrare di aver esercitato una vigilanza adeguata e di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare situazioni pericolose" (Cass. n. 9542/09).

Venendo ai fatti di causa, il teste G. ha dichiarato che la S., "nel punto in cui è caduta, la copertura della pavimentazione era mancante e quindi s'intravedeva il precedente materiale di copertura della pavimentazione, e che in quel punto si scivolava ".

Il teste D.T. precisa che "l'esercizio è stato svolto intorno alle 16,00 in una situazione di scarsa visibilità ",

Le deposizioni testimoniali sono genuine, e dovendosi valorizzare sotto il profilo probatorio, conducono a ritenere che effettivamente la pavimentazione della palestra "Galiano" rappresentava un pericolo per gli alunni intenti ad eseguire gli esercizi ginnici.

D'altra parte, nel solco del richiamato insegnamento giurisprudenziale, appare sufficiente siffatto apporto probatorio offerto dall'attrice, mentre né la scuola né l'insegnante prof. R. (ascoltato come teste) hanno superato la presunzione di responsabilità, dimostrando di aver adottato misure idonee per scongiurare pericoli o pregiudizi di sorta alla scolaresca durante la lezione di educazione fisica.

Anzi, la nota inviata in data 28/04/2004 dall'Istituto scolastico al Comune di Brindisi, con cui viene segnalata la necessità di eseguire nella palestra "Galiano" interventi di adeguamento alle norme di sicurezza, pur nella genericità della tipologia delle opere da compiersi, è corroborante che effettivamente la struttura si presentasse inadeguata all'utilizzo in sede didattica.

Deve, pero, escludersi che il Comune di Brindisi possa ritenersi responsabile dell'accaduto, difettando la prova che l'amministrazione comunale fosse stata a conoscenza della situazione di pericolo in cui versava la pavimentazione della palestra, ed avesse omesso di adottare gli opportuni interventi conservativi per scongiurare pericolo agli utenti.

A questo proposito, non può invocarsi l'istituto della responsabilità delle cose in custodia, sul rilievo che la palestra, anche se di proprietà del Comune di Brindisi, si trovava nella disponibilità esclusiva dell'istituto Marconi, di tal chè difetta in capo all'Ente l'elemento soggettivo colposo del fatto illecito.

Circa il quantum risarcitorio, non si possono condividere le osservazioni della Reale Mutua Assicurazioni, che insiste per il difetto di legittimazione attiva della S., a cui la compagnia, prima dell'avvio del giudizio, ebbe a corrispondere la somma di € 4.365,00 a definizione dei danni subìti.

Va prioritariamente evidenziato che l'impresa di assicurazioni è intervenuta, nella fase stragiudiziale e poi nel presente giudizio, per garantire il Ministero della Istruzione dalla pretesa economica avanzata dall'attrice, senza però rivestire la posizione di litisconsorte necessario, tanto è vero che, correttamente, la S. ha evocato in giudizio soltanto il Ministero della Istruzione, quale diretto responsabile dell' evento dannoso.

L'interessamento della garante investita dalla richiesta risarcitoria in sede stragiudiziale trovava genesi esclusivamente nell'intenzione di comporre bonariamente la controversia, evitando, quindi, l'avvio del contenzioso a carico del Ministero, quale soggetto assicurato.

In siffatta ottica, non competeva neppure alla danneggiata conoscere il contenuto delle condizioni generali delle polizze assicurative accese dalla scuola con la Reale Mutua a garanzia dei sinistri scolastici, in quanto la S. era estranea ai vincoli negoziali stipulati tra l'istituto scolastico e l'impresa di assicurazioni, non potendosi qualificare neppure soggetto beneficiario immediato degli obblighi di garanzia.

La compagnia assicuratrice assume, però, che avendo pagato all'attrice la somma di € 4.365,00 dietro sottoscrizione di atto transattivo e quietanza, null'altro compete alla deducente, essendo stata integralmente risarcita.

L'assunto non convince.

L'orientamento maggioritario della giurisprudenza, condiviso da questo giudice, afferma che "l'assoggettamento della prova della transazione alla forma scritta a norma dell 'art. 1967 c.c., comporta che devono documentalmente risultare tutti gli elementi essenziali di tale negozio, ivi compreso quello della reciprocità delle concessioni, e pertanto non può essere attribuito il valore di un atto transattivo alla scrittura privata attestante l'avvenuta consegna di una somma di denaro da parte di un ente assicuratore ai prossimi congiunti della vittima, qualora dal documento, pur in presenza di espressione verbale afferente alla natura transattiva ed alla relativa volontà di rilasciare ampia quietanza liberatoria, non risulti su quali contrapposte pretese e su quali diritti viene ad incidere l'effetto abdicativo del negozio, così da delineare l'ambito preclusivo di ulteriori pretese risarcitorie da parte dei soggetti autori della quietanza" (per tutte Cass. 06/01183 n. 75; confermata da Cass. 03/03/99 n. 1787).

Dal contenuto dell' atto di quietanza prodotto agli atti dalla società di assicurazioni, emerge una generica indicazione, circa la ricezione della somma di € 4.365,00 da parte della S., "a saldo di quanto dovuto, anche in via di transazione, per indennizzo/risarcimento dei danni e spese causati dal sinistro ". che tuttavia, è inidonea a potersi qualificare atto transattivo nel significato richiesto dall'art. 1967 C.C., non risultando alcuna specificazione della natura dei danni sofferti dall'attrice, se non fosse che nel documento è indicato soltanto una LP. del 6%, evidentemente determinata dal medico legale fiduciario della compagnia.

Basti pensare che il C.T.U., con ragionamento esente da vizi logico e procedimentali, accerta un danno biologico nella misura dell'8%, una I.T.T. al 100% per giorni 75 ed una I.T.P. al 50% per giorni 55, e quindi un danno complessivamente di maggiore entità rispetto alla valutazione operata dalla Reale Mutua in sede stragiudiziale.

Va anche precisato che ai fini della qualificazione di una dichiarazione liberatoria sottoscritta dalla parte come quietanza o piuttosto come transazione, occorre considerare che "la quietanza liberatoria rilasciata a saldo di ogni pretesa costituisce una semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell'interessato di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti e, pertanto, concreta una dichiarazione di scienza priva di alcuna efficacia negoziale; viceversa, per potersi qualificare transattiva, una dichiarazione di rinunzia, è necessario il concorso di particolari elementi d'interpretazione contenuti nel documento, con la consapevolezza di abdicare o transigere su propri diritti, attraverso lo scambio di reciproche concessioni" (cfr. Cass. 20/01/03 n. 729).

Valutazioni ermeneutiche, che non consentono di qualificare transattivo, il documento sottoscritto dalla Screti a ricezione della somma di € 4.365,00.

Per gli anzidetti motivi, l'attrice era legittimata a domandare gli ulteriori danni subiti in occasione dell'incidente scolastico, nella misura accertata dal C.T.U., che in applicazione delle Tabelle 2013 di liquidazione del Tribunale di Milano si quantificano in complessivi € 27.786,38, all'attualità, di cui € 16.614,00 per LP. pari all'8%, € 9.000,00 per I.T.T. al100% per giorni 75, € 1.650,00 per LI.P. al 50% per giorni 55, ed € 522,38 per spese mediche documentate.

Dalla somma complessiva vanno decurtati € 4.365,00 a titolo di acconto ricevuto, sicchè l'importo risarcitorio ammonta ad € 23.421,38, da porsi definitivamente a carico del Ministero della Istruzione, con diritto di garanzia e manleva nei confronti dell'impresa di assicurazioni.

Le spese processuali, come anche quelle di C.T.U., seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

II Giudice Onorario Avv. F. Agrosì del Tribunale di Lecce – Prima Sezione Civile- in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da S.M. nei confronti del Ministero della Istruzione, Università e Ricerca, il Comune di Brindisi e la Reale Mutua Assicurazioni S.p.A., ogni altra eccezione disattesa,

così provvede

- accoglie la domanda per quanto di ragione, dichiarando la responsabilità del Ministero della Istruzione, Università e Ricerca nella causazione dell'infortunio subito dall'attrice;

- condanna il Ministero della Istruzione, Università e Ricerca, in persona del Ministro in carica, al risarcimento dei danni in favore di S.M., nella misura di € 23.421,38, all'attualità, così già ridotti per l'acconto ricevuto;

- condanna il Ministero della Istruzione, Università e Ricerca, in persona del Ministro in carica, al pagamento delle spese e compensi del giudizio liquidate in complessivi € 6.900,00 di cui € 400,00 per anticipazioni non imponibili, € 6.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie 15%, IV A e CAP se ed in quanto dovuti, con distrazione in favore dell'avv. Gabriele Stasi che ha reso la dichiarazione di rito;

- pone le spese di C.T.U.. definitivamente a carico del predetto convenuto;

- condanna la compagnia di assicurazioni Reale Mutua S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, a manlevare il Ministero della Istruzione, Università e Ricerca da tutto quanto sarà tenuto a corrispondere in ottemperanza alle statuizioni della presente sentenza.

Così deciso e letto in udienza in Lecce ex art. 281 sexies c.p.c. addì 19 giugno 2014.

Il Giudice Onorario