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Quando il sanitario risponde per il caso di omessa diagnosi di un tumore?

Con la sentenza in commento il Tribunale di Lecce si è pronunciato su un caso molto frequente, ovvero omessa diagnosi di un tumore. Nel caso di specie, il Tribunale ha concluso per il rigetto della domanda risarcitoria per le seguenti ragioni: la particolare difficoltà della prestazione sanitaria porterebbe ad escludere la responsabilità del professionista se non per i casi di colpa grave; non è stato possibile affermare che un'eventuale prognosi più precoce avrebbe favorito un approccio terapeutico più efficace.

Tribunale di Lecce - sezione civile II – Sent. n. 58 in data 10 gennaio 2012.

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Tribunale di Lecce - Seconda sezione civile - Sentenza n. 058 in data 10 gennaio 2012
 
TRIBUNALE DI LECCE
Seconda Sezione Civile
In nome del popolo Italiano
OGGETTO: azione di risarcimento danni

Nella causa civile n. 16/2006 promossa daM. P. e G. M. G.  contro AUSL Le 1 in persona del l.r. , con la chiamata in causa di U. Ass.ni in persona del l.r.  il giudice dotto Sergio Memmo, all'esito di discussione orale, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Con atto di citazione del 19 dicembre 2005 gli attori esponevano che :
- in data 3 ottobre 2002 il M. si recava presso il pronto soccorso dell'ospedale di Galatina per un forte dolore al petto che gli impediva di respirare;
- dopo i primi accertamenti veniva disposto il trasferimento al reparto di medicina interna;
- in data 4 ottobre 2002 e in data 1O ottobre 2002 veniva sottoposto ad esami radiografici del torace, all'esito dei quali dei quali veniva dimesso;
- a causa dell'aggravarsi della sintomatologia, il 21 aprile 2004, si sottoponeva ad un esame radiografico presso il centro di radiologia XR di Aradeo, che rilevava "una grossolana neoformazione a palla del mediastino anteriore di destra con margini polilobulati e del diametro traverso lo massimo di 10 cm.Non alterazioni focali del parenchima a sinistra.Immagine cardiaca nei limiti";
- veniva, altresì, prescritta un'integrazione diagnostica con studio spiral TC del torace .
- Eseguita la prescritta TAC spirale veniva emesso il seguente referto: "Non versamenti pleurici. A livello del mediastino anteriore di destra si osserva la presenza di formazione espansiva, costituita da tessuto solido. La neoformazione, con asse maggiore cranio-caudale misura circa 9 x 6cm e si estende da un piano passante per la parte inferiore della loggia timica e fino a circa 3 cm dal piano diaframmatiche. Sono riconoscibili piani di clivaggio con le strutture mediastiniche, in particolare con la cava superiore, l'aorta e di cuore. Non si osservano linfonodi mediastiniche aumentati di volume. Non si osservano lesioni nodulari o significative a carico del parenchima polmonare".
- Successivamente il M. eseguiva una visita specialistica presso l'Istituto Europeo di Oncologia con sede in Milano, dove gli veniva diagnosticato un Tinoma e, in data 27 maggio 2004, veniva sottoposto a un intervento chirurgico di sternotomia e dimesso con prescrizione di periodici controlli e accertamenti diagnostici.
Sostenevano gli attori che, dall'imperizia della negligenza dei sanitari del nosocomio di Galatina, era conseguito un evidente ritardo nell'asportazione della massa tumorale con devastanti conseguenze fisiche e mentali consistite nelle maggiori dolorose conseguenze della malattia protrattasi ben oltre la sua ragionevole durata; chiedevano, pertanto, anche a nome della figlia minore I., il risarcimento del danno biologico e morale rispettivamente subito.
Si costituiva la ASL sostenendo che la patologia riscontrata in data 21 aprile 2004 non era in alcun modo riconducibile alla patologia riscontrata data del ricovero del 3 ottobre 2002.
Chiedeva il rigetto della domanda e, in subordine, insisteva per la chiamava in causa alla U. ass. s.p.a. per essere manlevata da ogni conseguenza pregiudizievole potesse derivare dall'accoglimento della domanda.
Si costituiva la U. Ass., la quale preliminarmente eccepiva che la domanda di garanzia nei suoi confronti era stata formulata fuori dai termini previsti dal contratto di assicurazione, nel merito, concludeva per il rigetto della domanda propostoadagli attori.
Nel corso del giudizio è stato nominato CTU il dottor R. V., medico-legale, il quale coadiuvato dal dottor M. M., specialista in radiologia, ha esaminato il caso, giungendo alle seguenti conclusioni.
Il M. è stato ricoverato presso il reparto di medicina generale dell'ospedale di Galatina per precordialgie in data 3 ottobre 2002 e dimesso il 1O ottobre 2002 con diagnosi di "broncopolmonite basale sinistra".
In data 27 maggio 2004 veniva sottoposto l'intervento chirurgico di timectomia per via sternotomica, dopo tale intervento veniva stabilito che il paziente seguisse solo follow-up clinico strumentale, senza ulteriori terapie.
Dopo circa quattro anni dall'intervento chirurgico i frequenti controlli eseguiti hanno escluso segni di recidiva nelle condizioni generali del M. che appaiano soddisfacenti come confermano gli esami di laboratorio eseguiti.
Ne consegue che all'atto della visita da parte del CTU il paziente presentava buone condizioni di salute, poiché il trattamento chirurgico di eradicazione totale dell'anno neoplasia aveva avuto ottimi risultati e ciò "indipendentemente dall'ipotetico ritardo con cui è stato individuato il timoma" ( cfr CTU pg.19).
In particolare, il dottor M. ha rilevato come gli esami radiologici eseguiti presso il nosocomio di Galatina "evidenziano in proiezione PA una lieve prominenza del II ardo cardiaco di destra con cancellazione del profilo cardiaco.
In proiezione laterale, a tale rilievo, sembra corrispondere una tenue opacità che si proietta anteriormente al livello dell 'infundibolo dell'arteria polmonare dello spazio chiaro retrosternale.
Tale rilievo appare di difficile interpretazione diagnostica all'esame radiologico standard eseguito di routine, anche in considerazione del fatto che gli esami sono stati eseguiti presumibilmente in assenza di rilievo clinico.
Non sono evidenti addensamenti parenchimali in atto.
Cavità pleuriche libere da versamento. ".
Poiché il M. è stato ricoverato con diagnosi di accettazione di "riferita precordialgia'', l'attenzione dei medici è stato indirizzata verso l'apparato cardiocircolatorio nel timore di un'ischemia miocardica in un paziente fumatore di 15 20 sigarette al giorno e con anamnesi familiare positiva infarto del miocardio; la consulenza cardiologica, tuttavia, ha escluso problematiche cardiache, mentre l'unico riscontro clinico "anomalo" era un episodio febbrile di qualche giorno.
La prima radiografia della 3 ottobre 2002 mostrava un "limitato addensamento parenchimale basale a sn." ed indirizzava verso una diagnosi di broncopolmonite, peraltro in regressione già dal 1O ottobre, tanto che si decideva la dimissione del paziente.
Ha rilevato il CTU che l'esame radiografico era solo "sfumatamente" indicativo, considerata la notevole difficoltà in generale della diagnosi di timoma, e che solo in linea teorica, era possibile, sebbene difficile, la diagnosi di timoma (o almeno il sospetto) in occasione del ricovero dal 3 al 1O ottobre 2002.
Inoltre, ove pure la diagnosi fosse stata anticipata al 2002, il trattamento riservato paziente sarebbe stato il medesimo.
La presenza, infatti, di una neoplasia del timo, piccolo organo situato nella parte superiore del torace dietro lo sterno, è chirurgica, radiante, ormonale e più di recente chemioterapica.
La chirurgia, tuttavia, è il trattamento più comune del timoma, per cui, il ritardo nella diagnosi - rispetto all'intervento chirurgico che comunque doveva essere compiuto - avrebbe avuto rilievo solo nell'ipotesi in cui al paziente fosse stata somministrata una terapia adiuvante (radiante ormonale chemioterapica) che poteva essere evitata in ipotesi di un più tempestivo intervento, ma, nella specie, ciò non è avvenuto.
Da ciò consegue che è non vi è prova della violazione dei doveri inerenti allo svolgimento della professione da parte dei sanitari che ebbero in cura il M. del nosocomio di Galatina, poiché, sulla base delle evidenze radiologiche e della sintomatologia presentata dal paziente, la diagnosi di timoma nell'ottobre 2002, seppur possibile, era comunque difficile.
Ai sensi dell'art. 2336 c.c. in presenza di una prestazione di particolare difficoltà - come nella specie era la diagnosi sulla base delle evidenze disponibili - la responsabilità del professionista sussiste solo in presenza di colpa grave, che nella specie non è stata accertata.
Inoltre, poiché la responsabilità presuppone se non la certezza, quantomeno la ragionevole probabilità che un evento dannoso derivi da una certa condotta colpevole, l'omessa diagnosi non basta a formulare un giudizio di responsabilità nei confronti del sanitario, poiché nella specie non è possibile affermare che un'eventuale prognosi più precoce avrebbe favorito un approccio terapeutico più efficace.
Sussistono giusti motivi in ragione della natura della controversia delle questioni trattate per disporre la compensazione delle spese di giudizio fra le parti (incluso quelle per CTU nella misura già liquidata).
Anche con riferimento sia proposta dalla convenuta ASL nei confronti della U. ass. sussistono i presupposti per la compensazione delle spese del giudizio atteso che la preliminare eccezione formulata dalla compagnia di assicurazione non può trovare accoglimento, in quanto la clausola 1.20 del contratto di assicurazione, implicando evidentemente una limitazione di responsabilità, necessitava dell'approvazione specifica per iscritto ai sensi dell'articolo 1341 CC.
La presente sentenza è stata pronunciata a seguito di discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e, pertanto, s'intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria.
P.q.m.

Il giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da da  M. P. e G. M. G. (difesi dall'avv. M. Apollonio) contro AUSL Le 1 in persona del l.r. (difeso dall'avv. S. Rossi), con la chiamata in causa di U. Ass.ni in persona dell.r. (difeso dall'avv. M Sansonetti) così provvede: 
- rigetta la domanda; 
- compensa integralmente le spese di giudizio.
Così deciso in Lecce il 1O gennaio 2012