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Per il risarcimento del danno da parte dell'istituto scolastico occorre provare specificamente l'omessa sorveglianza da parte del personale

L'istituto scolastico ha un onere di sorveglianza non assoluto, ma commisurato all'età ed al grado di maturità degli allievi, nonché alla pericolosità intrinseca dell'attività svolta.

Tribunale di Lecce – Seconda sezione civile, dott. Adele Ferraro – Sentenza n. 3185 del 4 settembre 2014

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale civile di Lecce - Seconda Sezione civile - nella persona del giudice, dott. Adele Ferraro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile iscritto al n. 5642 del ruolo generale dell'anno 2012, avente ad oggetto: "lesione personale";

promosso da

R.D., ;                                                                                                   Appellante

contro

P.A. ;

AXA ASSICURAZIONI SPA, ;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro Pro-tempore e LICEO GINNASIO ARISTOSSENO, in persona del dirigente scolastico pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall ' Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce                                                                                                                                                                     Appellati

Conclusioni: come da verbale di udienza del 21.5.2014

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione in data 9.11.2012, R.D. proponeva appello avverso la sentenza resa dal Giudice di Pace di Taranto n. 940/2012 del 23.3.2012 con la quale veniva rigettata la domanda proposta da esso appellante per il risarcimento del danno subito a seguito della caduta nel bagno della Liceo Ginnasio "Aristosseno", asseritamente dovuta al pavimento bagnato.

Con il proposto appello R.D. evidenziava che:

- erroneamente il Giudice a quo ritenne che la domanda proposta fosse inammissibile, pur essendo stata proposta anche nei confronti dell'Istituto scolastico presso il quale si svolse il sinistro;

- le compagnie assicurative dell'Istituto si costituirono in giudizio non solo a seguito della evocazione da parte de R., ma anche a seguito della chiamata in garanzia dell'Istituto scolastico;

- la valutazione dell'esito dell'istruttoria non era stata correttamente compiuta, atteso che era emerso dalla testimonianza di T.A. che effettivamente al momento del sinistro il pavimento del bagno era bagnato e la lesione derivatagli in conseguenza dell'urto del mento sul lavandino;

- il Giudice aveva fatto malgoverno delle regole relative all' onere della prova, essendo al carico dell'Istituto scolastico la prova in ordine alla sussistenza di fatto non imputabile al R.;

- l'entità del danno era cristallizzata negli esiti della CTU svolta nel corso del giudizio.

Tanto premesso, concludeva chiedendo che il Tribunale, in riforma dell' impugnata sentenza, estromessa dal Giudizio la AXA assicurazioni spa e la inter partner A. sa, riconoscesse la responsabilità del Ministero dell'istruzione e del Liceo Aristosseno nella determinazione del sinistro e lo condannasse al pagamento della somma di euro 4.844,15 oltre spese per CTU medica, con condanna alle spese del doppio grado del grado di giudizio.

Nel costituirsi in giudizio il Ministero dell'Istruzione ed il Liceo Aristosseno evidenziavano che:

- la sentenza di primo grado doveva essere confermata, non essendo stata offerta la prova da parte del R. di avere subito il danno effettivamente presso l'Istituto scolastico e per causa del pavimento bagnato.

Concludeva per il rigetto del proposto appello, con vittoria delle spese di lite.

Nessuno si costituiva per la Axa Assicurazioni Spa e per la I.A. sa, e ne dichiarava la contumacia.

All'udienza del 21.5.14 le parti precisavano le conclusioni ed il Giudice assumeva la causa in decisione, con termini ex art. 190 c.p.c, di giorni 20 per conclusionali e 20 per repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nella sentenza impugnata la domanda proposta nei confronti di Axa Assicurazioni sa e di I. A. sa è stata correttamente dichiarata inammissibile non avendo il R. azione diretta nei confronti delle compagnia di assicurazioni; diversamente, nei confronti del Ministero dell'Istruzione e dell'Istituto Scolastico Aristosseno la domanda è stata rigettata nel merito.

Orbene, nel caso di danno cagionato dall'alunno a se stesso, la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, atteso che

- quanto all'istituto scolastico - l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell' allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell' allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso; e che

- quanto al precettore dipendente dell'istituto scolastico - tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico, nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona.

Ne deriva che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell'istituto scolastico, è applicabile il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 cod. civ., sicché, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante (così Cass. Civ. Sez. 3, n. 5067 del 03/03/2010 (Rv. 611582).

L'onere di sorveglianza che grava in capo all'Istituto scolastico non ha carattere assoluto, ma è commisurato all'età ed al grado di maturità degli allievi, nonché alla pericolosità intrinseca dell'attività svolta ed a seguito della quale si è determinato il danno.

La prevedibilità e prevenibilità dell'evento deve inoltre essere valutata in concreto, con riferimento alla ricorrenza statistica del medesimo.

Se, dunque, è provato che il fatto dal quale venne a determinarsi la lesione al R. si attuò nel corso dell'orario scolastico, deve valutarsi se, a monte, sussista un'omissione di cautele necessarie od utili a prevenire il danno da parte dell'istituto scolastico.

Correttamente nel caso di specie il Giudice ha ritenuto che non fosse stato provato un difetto di sorveglianza dell'Istituto scolastico, essendo il R. quasi maggiorenne e non dovendosi certamente in tale ipotesi ritenere che lo stesso dovesse essere accompagnato in bagno.

Che il pavimento fosse bagnato, esclusa rimasta esclusa l'ipotesi che il pavimento del bagno fosse dovuto alla pulizia dei servizi igienici, non è dato conoscere proprio l'allievo, magari utilizzando impropriamente i servizi igienici, abbia dato luogo alla circostanza causativa del danno, alias abbia egli stesso bagnato il pavimento sul quale cadde, né è possibile ritenere che l'onere posto a carico dell' istituto possa attuarsi nel senso di verificare, istante per istante, se i servizi non siano bagnati, specie in relazione alla scuola nel quale l'evento accadde, un liceo, frequentato da ragazzi e persone che dovrebbero utilizzarli in maniera urbana e, dunque, non a spargendo acqua sul pavimento.

Tale circostanza, pertanto, esclude la sussistenza di ogni e qualsiasi rimproverabilità all'Istituto sotto il profilo della prevenibilità dell' evento.

L'appello proposto, pertanto, deve essere rigettato.

Le spese del giudizio, in ragione della natura della presente decisione, sono compensate.

PQM

Il Tribunale di Lecce, definitivamente decidendo in ordine all'appello proposto da R.D. avverso la sentenza del Giudice di pace di Taranto n. 940/12 del 15.3.2012, rigetta l'appello.

Spese compensate. Lecce, 14.7.2014