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Le voci di danno risarcibili in caso di morte del feto.

In considerazione dell' età della vittima, non è pensabile che la medesima possa aver avuto una qualche coscienza della morte imminente. Ciò vale ad escludere il risarcimento del danno biologico iure hereditatis.

Tribunale di Lecce – Prima Sezione civile, dott. Federica Sterzi Barolo – Sentenza n. 3253 del 28 ottobre 2013.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Lecce, Prima Sez. Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dr.ssa Federica Sterzi Barolo ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 148812010 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 12.2.2013, vertente

TRA

C.T. e G.L.M.,                                    ATTORE

CONTRO

D.F.A.,                                                              CONVENUTO

OGGETTO: Risarcimento danni

Le conclusioni sono state precisate all'udienza del 12.2.2013, il cui verbale deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.

MOTIVI DELLA DECISIONE (FATTO E DIRITTO) Preliminarmente deve darsi atto del fatto che la presente sentenza viene redatta in maniera concisa ai sensi dell'art. 132 comma 2 n. 4) c.p.c., così come modificato dalla L. n. 69/09.

Con atto di citazione ritualmente notificato, C.T. e G.L.M. ­premesso che:

1. con sentenza n. 535/05 il Tribunale Penale di Lecce riteneva il convenuto colpevole del reato di cui all'art. 589 c.p. per aver causato per imperizia, in qualità di ginecologo di fiducia di C.T., la morte del feto che si verificava due giorni dopo la nascita. La predetta sentenza, confermata integralmente dalla Corte d'Appello di Lecce, veniva annullata per essersi il reato prescritto senza rinvio dalla Cassazione che confermava le statuizioni civili- convenivano in giudizio il dott. A.D.F. al fine di sentirlo condannare al risarcimento del danno conseguente alla condotta negligente ed imperita tenuta, determinato nella complessiva somma di euro 2.020.824,00.

Si costituiva D.F.A. il quale faceva presente che la Compagnia Fondiaria SAI ha versato ai coniugi G. e C. la complessiva somma di euro 258.228,45 a titolo di risarcimento dei danni subiti, mentre il deducente ha corrisposto l'ulteriore somma di euro 8.344,12 per spese, diritti ed onorari del processo penale. Nel merito contestava l'entità dei postumi nella misura dedotta dagli attori. Chiedeva pertanto il rigetto delle domande attoree.

La causa veniva istruita documentalmente e all'udienza del 12.2.2013 sono state precisate le conclusioni e la causa è stata riservata per la decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.

* * * * *

La domanda è fondata nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.

Per quanto attiene l'accertamento della sussistenza della responsabilità del convenuto nella causazione del decesso della figlia degli attori, vanno integralmente richiamate le argomentazioni svolte dal Tribunale di Lecce II Sez. penale nella sentenza n. 535/05 e dalla Corte d'Appello di Lecce nella sentenza n. 421/08.

Spetta pertanto alla scrivente determinare l'entità del danno subito dai deducenti in conseguenza della morte della bambina.

In proposito, entrambi gli attori hanno richiesto, ciascuno, la liquidazione del danno nei seguenti termini: euro 300.000,00 per danno biologico iure proprio; euro 200.000,00 per danno biologico iure hereditatis; euro 300.000,00 per danno morale; euro 200.00,00 per danno esistenziale. Hanno richiesto inoltre il risarcimento del danno patrimoniale.

Con riferimento alle voci di danno iure proprio dedotte dagli attori a fondamento della pretesa risarcitoria avanzata per la morte della figlia - ovvero sub specie di danno cd. parentale, danno morale e danno esistenziale -, va ricordato che secondo la Suprema Corte il danno morale diretto deve essere integralmente risarcito mediante l'applicazione di criteri di valutazione equitativa rimessi alla prudente discrezionalità del giudice, in relazione alle perdite irreparabili della comunione di vita e di affetti e della integrità della famiglia, naturale o legittima, ma solidale in senso etico.

A tal fine sono utilizzabili i parametri tabellari, applicati dai tribunali o dalle Corti, rispettando il principio della personalizzazione ed il criterio equitativo dell' approssimazione al preciso ammontare, senza fare applicazione automatica della tabelle concepite per la stima del danno biologico, che consiste nella lesione dell'integrità psicofisica, mentre il danno morale è costituito dalla lesione dell'integrità morale.

Più precisamente si tiene conto del vincolo di parentela tra la vittima ed i superstiti, della composizione del nucleo famigliare - presumendosi che un nucleo famigliare ampio consente, in via generale, maggiori meccanismi di compensazione del dolore ­dell'età della vittima, cui si collegano le aspettative dei superstiti nei suoi confronti, dell'età dei superstiti e dell'intensità del legame affettivo tra le parti.

Come evidenziato dalle SS.UU. della Corte di Cassazione, il danno non patrimoniale disciplinato dall'art. 2059 c.c. si identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica; nell'ambito di tale categoria generale di danno non patrimoniale si collocano il danno morale costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata, avente carattere contingente e transeunte, ed il danno da lesione del rapporto parentale - in relazione delle ripercussioni di natura esistenziale sulla vita dei superstiti che l'improvvisa ed imprevista interruzione del legame parentale ha comportato e della conseguente alterazione dell'equilibrio famigliare - quale interesse costituzionalmente protetto (art. 2, 29 e 30 cost.) e connesso necessariamente alla perdita del prossimo congiunto, intesi entrambi non quali autonome voci di danno ma quali componenti dell'unico danno non patrimoniale.

Ha precisato in proposito la S.C. che determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno morale, nella sua rinnovata configurazione e del danno da perdita del rapporto parentale, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita altro non sono che componenti del complesso pregiudizio che va integralmente ed unitariamente ristorato.

Alla luce dei criteri sopra esposti, e ritenuto di dover fare applicazione delle Tabelle milanesi, va rilevato che le predette tabelle prevedono a titolo di risarcimento per la morte del figlio la corresponsione in favore di ogni genitore di una somma compresa tra un minimo di euro 163.080,00 e un massimo di euro 326.150,00.

Orbene, nella determinazione del danno non patrimoniale subito dagli attori per la morte della figlia, a giudizio della scrivente va tenuto in considerazione -da un lato- che si trattava della prima figlia con tutte le conseguenze inevitabili in tema di aspettativa per la nascita e di dolore per la morte, con esclusione di quei naturali meccanismi compensativi derivanti dalla presenza di altri figli, - dall'altro - che la brevissima esistenza della neonata ha impedito di fatto che tra la medesima e i genitori si costituisse quel legame affettivo intenso che deriva dalla progressiva crescita di un bambino e dal quotidiano rapporto intessuto con il medesimo.

In ragione di ciò appare pertanto giusto quantificare nella misura intermedia di euro 200.000,00 il danno non patrimoniale subito da ciascun genitore per la perdita della bambina.

La predetta somma, in assenza di elementi che facciano ritenere il contrario, appare integralmente satisfattiva delle voci di danno non patrimoniale dedotte dagli odierni attori. E ciò anche alla luce del fatto che non risulta prodotta documentazione medica che faccia desumere che gli stessi abbiano subito un danno all'integrità fisica a causa del prematuro decesso della figlia.

Quanto alla domanda inerente il risarcimento del danno biologico iure hereditatis, va ricordato che secondo le SS.UU della Suprema Corte (sent. n. 26972/08) "il giudice può correttamente riconoscere e liquidare il solo danno morale, a ristoro della sofferenza psichica provata dalla vittima di lesioni fisiche, alle quali sia seguita dopo breve tempo la morte, che sia rimasta lucida durante l'agonia in consapevole attesa della fine.

Viene così evitato il vuoto di tutela determinato dalla giurisprudenza di legittimità che nega, nel caso di morte immediata o intervenuta a breve distanza dall'evento lesivo, il risarcimento del danno biologico per la perdita della vita (sent. n. 1704/1997 e successive conformi), e lo ammette per la perdita della salute solo se il soggetto sia rimasto in vita per un tempo apprezzabile, al quale lo commisura (sent. n. 6404/1998 e successive conformi).

Una sofferenza psichica siffatta, di massima intensità anche se di durata contenuta, non essendo suscettibile, in ragione del limitato intervallo di tempo tra lesioni e morte, di degenerare in patologia e dare luogo a danno biologico, va risarcita come danno morale, nella sua nuova più ampia accezione".

Orbene, nel caso di specie, tale voce di danno non appare configurabile atteso che, in considerazione dell' età della vittima, non è assolutamente pensabile che la medesima possa aver avuto una qualche coscienza della morte imminente.

Quanto al danno patrimoniale, C.T. ha richiesto il rimborso della somma di euro 10.324,00, di cui euro 1.324,00 per competenze corrisposte al prof. Selvaggi, CTP nel giudizio penale, euro 9.000,00 per diritti e costo documenti, copie sentenze, compenso agente ipotecario, note per iscrizione ipotecaria ed integrazione ipoteca.

In proposito deve ritenersi che tutte le spese affrontate ai fini della tutela della posizione creditoria non possano considerarsi collegate da un nesso di causalità con la colpevole condotta ascritta al D.F. nel presente giudizio.

Ne consegue che le stesse non possono ritenersi poste di danno patrimoniale risarcibili.

Per quanto attiene alle spese sopportate per la consulenza di parte, come argomentato dalla Suprema Corte, le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 1, della facoltà di escluderle dalla ripetizione ritenendole eccessive o superflue (Cass. civ. Sez. 2, 84/2013, Sez. Lav., 25 novembre 1975, n. 3946; Cass., Sez. 3, 16 giugno 1990, n. 6956).

Ne deriva che le medesime verranno liquidate come spese di lite, non potendo essere configurate sub specie damni.

Per quanto attiene infine il danno patrimoniale asseritamente subito dal G., deve rilevarsi che lo stesso all'esito del giudizio è rimasto sfornito di prova. In assenza di prova sull'an, la domanda va dunque rigettata.

Eppertanto, sulla base delle considerazioni sopra svolte, tenuto conto del fatto che la Compagnia assicuratrice ha corrisposto agli attori la complessiva somma di euro 258,228,45, il convenuto va dunque condannato alla corresponsione in favore degli odierni istanti della somma, arrotondata per eccesso, di euro 70.886,00 (euro 400.000,00 - 258.228,45= 141.771,55:2=70.885,77), oltre interessi legali sulla somma anno per anno devalutata dalla data dell'evento al saldo.

Le spese di lite, comprensive delle spese di CTU documentate nella misura di euro 2.002,500, seguono la soccombenza che, in questo caso, atteso il riconoscimento di una somma di gran lunga inferiore a quella azionata, va considerata parzialmente reciproca. Ne consegue che le stesse vanno compensate nella misura di un terzo e poste per la parte restate a carico del convenuto.

P.Q.M.

Il Tribunale di Lecce in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. Accoglie la domanda attore a per quanto di ragione e per l'effetto condanna il convenuto alla corresponsione in favore degli odierni attori della somma di euro 70.886,00 ciascuno, oltre interessi legali come in motivazione.

2. Condanna il convenuto alla rifusione in favore degli attori di due terzi delle spese di lite, liquidati in complessivi euro 4.195,00, cui euro 2.095,00 per spese ed euro 2.100,00 per compensi, oltre IV A e CP A.

Lecce, 16 ottobre 2013