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La struttura ospedaliera è responsabile per le infezioni dovute all'utilizzo di materiale chirurgico non perfettamente sterilizzato.

Se si accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, si condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta; per la fase successiva alla proposta l'attore deve, pertanto, essere condannato a rifondere alla società convenuta le spese di causa.

Tribunale di Lecce - Sezione Civile - Sentenza n. 2963 del 13 Dicembre 2012.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale civile di Lecce - Seconda Sezione civile - nella persona del giudice, dr.ssa Annafrancesca Capone, all'esito dell'udienza del 13.12.2012, a seguito di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nel procedimento civile iscritto al n. 1341 del ruolo generale dell'anno 2005, avente ad oggetto: risarcimento danni da responsabilità professionale;

promosso da

L.P., giusta procura a margine dell'atto di citazione;

attore -

contro

X.. srl, in persona del legale rappresentante pro-tempore, giusta procura a margine dell'atto di citazione notificato;

convenuta -

preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza odierna; esaminati gli atti ed i verbali di causa;

valutata la documentazione versata in atti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Ha agito in giudizio L.P., deducendo che:

1) dopo essersi sottoposto ad esame di risonanza magnetica il 27.03.2002 a causa di un disturbo che lo colpiva alla spalla destra da diversi anni e dopo aver così riscontrato ".; lesione completa del tendine del sovraspinoso al suo terzo distale, preinserzionale con normale trofismo muscolare ... ", nonché dopo aver fatto richiesta di ricovero presso "Ospedale Y", in data 02.07.2002, per "lesione cuffia dei rotatori spalla destra", l' 11.09.2002, si ricoverava presso la detta struttura, dove il giorno successivo veniva sottoposto ad intervento di "acromionplastica artroscopia" e, poi, dimesso con prescrizione di terapia domiciliare e fissazione di successiva visita di controllo; 

2) nel periodo postoperatorio accusava forti dolori alla spalla destra tanto che le sue condizioni risultavano addirittura peggiorate, sicché si rivolgeva ai sanitari che lo avevano operato i quali lo tranquillizzavano riferendo che quella categoria di reazioni poteva ritenersi normale conseguenza di quel tipo di operazioni;

3) in data 17.01.2003, eseguiva un nuovo esame di risonanza magnetica che evidenziava "esiti di intervento chirurgico per via artroscopia per lesione del tendine di sovrastino nella sua area critica di attrito, con presenza di artefatti ferromagnetici a livello dell 'arco sub-acromiale. L'esame odierno evidenzia la presenza di focolaio osteocondritico a carico del versante postero-esterno della testa omerale, a morfologia semilunare, delimitato da sottile orletto sclerotico";

4) effettuata visita ortopedica, il 27.02.2003, presso lo studio del dott. V e, in data 04.03.2003, ecografia alla spalla destra, si ricoverava presso l'Istituto Ortopedico Rizzoli dove, il 02.04.2003, veniva sottoposto ad intervento chirurgico per "artrite settica spalla destra";

5) dopo circa un mese ricompariva il dolore e si aveva un aumento della VES, sicché doveva nuovamente ricoverarsi presso l'Istituto bolognese dove, il 04.07.2003, veniva sottoposto ad un ennesimo intervento chirurgico alla spalla destra per "sinovite cronica sclerosante"; in quell'occasione venivano eseguiti esame istologico e colturale e quest'ultimo evidenziava l'esistenza di un'infezione da "Pseudomonas Aeruginosa";

6) effettuati successivi controlli presso il Presidio Ospedaliero S. Giacomo di Monopoli, RX, un nuovo prelievo bioptico e antibio gramma, da cui emergeva la persistente esistenza di un'infezione da "Pseudomanas Aeruginosa", si sottoponeva a visita presso lo studio del dott. M. che, in data 11.02.2004, redigeva parere medico-legale, affermando che la causa del dolore lamentato non andava ricercata in una non corretta esecuzione del primo atto operatorio, ma in una non perfetta sterilizzazione del materiale chirurgico utilizzato e che da tanto era conseguita una inabilità temporanea totale di 25 giorni, una inabilità temporanea parziale di 120 giorni, postumi del 12-14%, oltre al danno patrimoniale per le spese mediche sostenute, nonché al danno morale ed a quello esistenziale;

7) richiesto il risarcimento in via stragiudiziale, non si otteneva alcun riscontro;

8) sussiste la responsabilità contrattuale della Casa di Cura o, in via subordinata, quella extra-contrattuale.

Ha concluso chiedendo l'accertamento della responsabilità contrattuale della convenuta (la società che gestisce la Casa di Cura "Ospedale Y") o, in subordine, di quella extra-contrattuale, con condanna al risarcimento dei danni subiti e di quelli maturandi in ragione degli ulteriori interventi e visite specialistiche che si renderanno necessarie, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e con vittoria di spese e competenze di causa.

Si è costituita in giudizio la X.. srl, contestando le deduzioni attoree nell' an e, in subordine, nel quantum.

La causa è stata istruita con la prova per testi e l'espletamento di consulenza tecnica.

All'udienza del 15.l2.2010, la difesa della società convenuta ha offerto la somma di € 20.000,00 per la definizione della controversia, proposta rifiutata dai procuratori dell' attore.

La domanda attorea è risultata fondata nei limiti di seguito indicati.

Innanzitutto, deve il Tribunale rilevare che la Casa di Cura convenuta in giudizio risponde per i danni lamentati dall'attore, ove ne sia accertata la sussistenza e la riconducibilità eziologica all' operato della stessa e dei suoi ausiliari, a titolo di responsabilità contrattuale.

Difatti, l'attore nel ricoverarsi presso Ospedale Y ha instaurato con la stessa un rapporto di natura contrattuale.

Sul punto, la S.c. ha chiarito che "il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura (o ente ospedaliero) ha la sua fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo "lato sensu" alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze.

Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 cod. civ., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche "di fiducia" dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto" (Cass., sez. III, 14.06.2007, n. 13953).

Conseguentemente "l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante" (Cass., sez. un. 11.01.2008, n. 577).

Orbene, nel caso di specie, risulta la prova del contratto nonché, alla luce della documentazione versata in atti, del danno subito dall' attore.

La consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio ha poi fornito gli elementi ulteriori necessari per sostenere la sussistenza del nesso eziologico tra l'operato dei medici ed i pregiudizi lamentati dal L.

Il dott. Maggio ha, infatti, concluso la consulenza affermando che "vi è un nesso di causalità evidente tra intervento e complicanze".

Il consulente tecnico, poi, conformemente al quesito postogli, ha quantificato il danno biologico subito dell' attore in 25 giorni di invalidità assoluta e 60 giorni di invalidità temporanea parziale.

Quanto ai postumi permanenti, il CTU ha segnalato una "limitazione funzionale dolorosa di grado discreto nei movimenti attivi e passivi, semplici e combinati di intrarotazione, extrarotazione, retropulsione, abduzione e adduzione estrema del! 'articolazione scapolo-omerale destra ... " ed ha spiegato che la riscontrata limitazione funzionale della spalla è quantificabile nel 7-8%, pur dovendosi rilevare che "tale limitazione è il frutto cumulativo del complesso derivato e dalla patologia articolare di base che impose l'intervento chirurgico e dalle conseguenze dell 'infezione batterica che ne consegui", così dovendosi quantificare nel 6% i postumi riconducibili al secondo elemento.

Le obiezioni mosse a tale conclusione dal consulente di parte dell'attore, il dott. M., non appaiono suscettibili di accoglimento in considerazione della circostanza che lo stesso non ha considerato l'esistenza di una concausa nella limitazione funzionale dell'articolazione, così omettendo di quantificarne l'incidenza.

Ciò premesso, deve quindi procedersi alla liquidazione del danno biologico, sia di quello derivante dall'invalidità temporanea, totale e parziale, sia di quello determinato dai postumi permanenti.

Ai fini della liquidazione deve farsi applicazione dei criteri elaborati dalle Tabelle di Milano che, come affermato dalla stessa Corte di Cassazione, possono essere utilizzati dai giudici di merito su tutto il territorio nazionale (Cass., 07.06.2011, n. 12408; Cass., sez. III, 12.09.2011, n. 18641).

Pertanto, facendo applicazione delle ultime Tabelle del 01.01.2011, deve riconoscersi l'importo di € 8.675,00 per il 6% di postumi permanenti, di € 2.275,00 per invalidità temporanea totale e di € 2.730,00 per invalidità temporanea parziale, calcolata quest'ultima al 50% in mancanza di diversa indicazione da parte del consulente tecnico.

Quanto alla richiesta di risarcimento del danno morale, deve rilevarsi come _ anche a seguito delle SS.UU. di San Martino - continui ad esservi una oscillazione giurisprudenziale sul modo di intendere tale categoria di pregiudizio.

Difatti, la S.c. ha talvolta affermato che "il danno morale, inteso come sofferenza soggettiva, rappresenta una voce dell 'ampia categoria del danno non patrimoniale e ben può derivare da un inadempimento contrattuale che pregiudichi un diritto invio/abile della persona (nella specie, il diritto alla salute).

Tuttavia, è inammissibile, in quanto costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta liquidazione in favore del danneggiato del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale anzidetto, il quale è una componente del danno biologico, posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica" (Cass., sez. III, 24.10.20 Il, n. 21999); talaltra ha sostenuto che "il danno morale, pur costituendo un pregiudizio non patrimoniale al pari del danno biologico, non è ricompreso in quest 'ultimo e va liquidato a parte, con criterio equitativo che tenga debito conto di tutte le circostanze del caso concreto.

È, pertanto, errata la liquidazione di tale pregiudizio in misura pari ad una frazione del! 'importo liquidato a titolo di danno biologico, perché tale criterio non rende evidente e controllabile l'iter logico attraverso cui il giudice di merito sia pervenuto alla relativa quantificazione, né permette di stabilire se e come abbia tenuto conto della gravità del fatto, delle condizioni soggettive della persona, del! 'entità della relativa sofferenza e del turbamento del suo stato d'animo" (Cass., sez. III, 16.02.2012, n. 2228).

Ritiene il Tribunale di poter adottare anche in tal caso il criterio previsto nelle Tabelle di Milano, dovendosi affermare - alla luce di quanto sostenuto dalle SS.Uu. nel 2008 - che il danno non patrimoniale vada liquidato in maniera unitaria, ricomprendendovi sia il danno biologico che qualunque altro pregiudizio non patrimoniale, in termini di dolore e sofferenza soggettiva, conseguente alle lesioni.

Orbene, nel caso di specie, la sussistenza di un danno non patrimoniale "morale" risulta dalla stessa consulenza medica che riferisce di "limitazione funzionale dolorosa" e di "dolore alla palpazione".

Le Tabelle del Tribunale di Milano prevedono un "aumento personalizzato" fino al 50% del danno biologico permanente per indennizzare tale ulteriore pregiudizio.

Nel caso di specie, in relazione al tipo di lesione ed al danno non patrimoniale di natura non biologica che è stato riscontrato (dolore), ritiene il Tribunale di poter riconoscere una somma pari al 30% del danno biologico permanente, ossia pari ad €, 2.602,50. 

Nulla può invece riconoscersi a titolo di "danno esistenziale" (da intendersi - a seguito delle SS.Uu. del 2008 - come ulteriore specificazione e personalizzazione del danno non patrimoniale), non essendovi alcuna prova di concreti pregiudizi subiti dall'attore alla vita di relazione.

Deve, invece, riconoscersi il risarcimento del danno patrimoniale, rappresentato dalle spese mediche sostenute e documentate dall'attore nella misura di € 2.319,68.

Pertanto, complessivamente, all'attore spetta l'importo di € 18.602,18, oltre rivalutazione monetaria dal 01.01.2011 (data delle Tabelle applicate) alla sentenza ed interessi legali dalla sentenza al saldo.

Orbene, deve il Tribunale rilevare come - a seguito del deposito della consulenza tecnica - all'udienza del 15.12.2010 - X. srl ha offerto la somma di € 20.000,00, "comprensiva di sorte capitale, interessi e spese e competenze legali" con assegno n. 5000431330 tratto su Banca G.i, all'ordine di L.P..

Tale offerta è stata immotivatamente rifiutata dall'attore.

Orbene, di tale comportamento deve tenersi conto ai fini della liquidazione delle spese, ricorrendo l'ipotesi di cui all' art. 91, c. 1 ult. parte c.p.c. che prevede che "se accoglie la domanda in misura non superiore all 'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta ... "; per la fase successiva alla proposta l'attore deve, pertanto, essere condannato a rifondere alla società convenuta le spese di causa.

Quanto alla fase precedente alla detta proposta, rilevato che l'attore è risultato vittorioso ma la sua pretesa è stata fortemente ridimensionata, sussistono giusti motivi per compensare per un terzo le spese e competenze di causa, condannando X. srl a rifondere all'attore i restanti 2/3, da distrarre in favore dei procuratori costituiti che ne hanno fatto esplicita richiesta.

La liquidazione deve essere effettuata ai sensi del D.M. 20.07.2012, in vigore dal 23.08.2012, tenuto conto del valore della causa, della complessità della controversia e delle questioni trattate, del numero degli scritti difensivi depositati e dell'attività istruttoria svolta e tenendo conto che le fasi di studio, introduttiva ed istruttoria sono precedenti alla proposta conciliativa e la fase decisoria è successiva.

Le spese di consulenza tecnica, già liquidate in via provvìsoria, vanno definitivamente poste a carico di entrambe le parti in pari misura.

p.q.m.

definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da L.P. nei confronti di X. srl, ogni opposta domanda ed eccezione disattendendo, così provvede:

- dichiara la responsabilità di X. srl nella causazione dei danni riportati dall'attore a seguito dell'intervento chirurgico eseguito nella struttura il 12.09.2002;

- condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore, a titolo risarcitorio, della somma di € 18.602,18, oltre rivalutazione monetaria dal 01.01.2011 (data delle Tabelle applicate) alla sentenza ed interessi legali dalla sentenza al saldo;

- condanna X. srl a rifondere a L.P. 2/3 Quelle spese e competenze di causa maturate fino all'udienza del 15.12.2010 liquidate per l'intero in € 353,00 per spese ed € 1.800,00 per compensi, oltre accessori di legge, da distrarre in favore dei procuratori costituiti antistatali, compensando il residuo un terzo; 

- condanna L.P. a rifondere a X.. srl spese e competenze di causa maturate dopo l'udienza del 15.12.2010, liquidate in € 800,00 per compensi, oltre accessori di legge;

- pone le spese della c.t.u., già liquidate in via provvisoria, a carico di entrambe le parti in pari misura.

Lecce, 13 dicembre 2012.