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La responsabilità medica in caso di infezione dovute ad uso di strumenti non sterilizzati.

Nel processo civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del «più probabile che non », mentre nel processo penale vige infatti la regola della prova «oltre il ragionevole dubbio.

Tribunale di Lecce - Sezione Civile - Avv. Grazia Carignani - Sentenza n. 2074 del 4 Ottobre 2012

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TRIBUNALE DI LECCE

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

II Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Onorario Avv. Grazia Carignani, ha pronunciato la seguente

Sentenza

Ex art. 281 sexies c.p.c.

Nella causa civile iscritta al n. 3126/02 del ruolo generale contenzioso, avente per oggetto "risarcimento danni", discussa e decisa all'udienza del 4.10.2012, proposta

da

S.C. e C.L.;

-attori-

contro

Azienda Unità Sanitaria Locale LE/1, in qualità di ente incorporante l'ex Azienda Ospedaliera "Vito Fazzi" di Lecce, in persona del legale rappresentante p.t.;

-convenuta-

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione dell'11.07.02, S.C. e C.L. convenivano in giudizio l'Azienda Ospedaliera "Vito Fazzi" di Lecce, in persona del legale rappresentante p.t., chiedendo al Tribunale adito di:

- condannare la convenuta a pagare il danno esistenziale causato all'attrice, anche in via equitativa; il danno biologico pari al 50% subito in conseguenza del contagio da epatite C per € 126.428,65, di cui alle tabelle del Tribunale di Lecce; il danno morale causato dalle gravi sofferenze psichiche derivanti dalla patologia con cui la S. era costretta a convivere, pari al 50% del danno biologico, per € 63.214,32; il danno da I. T. T. (gg.60) per € 1.859,24; il danno da I.T.P. al 50% (gg.60) per € 929,62; il danno morale da calcolarsi nella misura di % del danno da invalidità temporanea; o comunque nella diversa percentuale e/o misura che sarà accertata in corso di causa; il danno patrimoniale nella misura che sarà accertata in corso di causa;

- condannare la convenuta al risarcimento, in favore di C.L., del danno biologico in ragione dell'ostacolo posto dalla lesione per cui è causa alla comunione di vita, materiale e spirituale, derivante dal matrimonio, nella misura che sarà accertata in corso di causa; del danno morale cagionato allo stesso a causa del grave disagio familiare e materiale nonché delle sofferenze psichiche conseguenti alla grave infezione contratta dalla moglie.

Esponevano gli attori che il 4.04.98 S.C. veniva ricoverata presso l'Ospedale "Vito Fazzi" di Lecce, Divisione Chirurgia Generale, per essere sottoposta ad intervento di quadrantectomia e svuotamento ascellare, per la presenza di un nodulo di natura maligna al seno destro, effettuato il 6.04.98, senza necessità di emotrasfusione, dall'equipe del Dott. M.C.

A distanza di pochi mesi, l'attrice eseguiva esami del sangue che rivelavano un quadro epatico fortemente alterato, inesistente prima del citato intervento.

In particolare le analisi del sangue del 5.02.99 evidenziavano la presenza degli anticorpi del virus dell'Epatite C.

Gli attori sostenevano la riconducibilità del contagio al ricovero presso l'Azienda ospedaliera convenuta, in quanto la paziente godeva in precedenza di un buon stato di salute e non si era trovata né prima né dopo l'intervento de quo in situazioni cosiddette a rischio.

Gli stessi lamentavano il mancato rispetto del minimum di diligenza prescritto e costituito dalla perfetta sterilizzazione ed igiene che dovevano accompagnare ogni operazione, con onere a carico della convenuta di provare la mancanza di propria responsabilità.

All'udienza del 13.11.02 il Giudice dichiarava la contumacia della convenuta.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 18.04.03, l'Azienda Ospedaliera Vito Fazzi si costituiva in giudizio eccependo che: la S. all'atto del ricovero presentava un quadro clinico notevolmente preoccupante, dovuto a duplice carcinoma mammario infiltrante con metastasi linfonoidali e che era stata trattata secondo una corretta metodologia chirurgica;

la paziente fu la prima nella giornata a subire l'intervento, e non le fu effettuata trasfusione di sangue o emoederivati;

in reparto era stata medicata con materiale e strumentazione assolutamente sterile.

Sosteneva l'Azienda che:

- non vi era nesso eziologico tra il ricovero e l'infezione, che doveva essere già acquisita a tale momento elo era stata contratta successivamente, per altre cause;

- alcuni tipi di germi erano diffusi ed antibiotico resistenti in tutti gli ambienti ospedalieri, in grado di sopravvivere alla disinfezione più accurata; non era applicabile al caso di specie la presunzione invocata dagli attori, trattandosi di prestazione di particolare difficoltà, bensì la previsione dell'art. 2236 c.c.; il quantum delle richieste attoree era sproporzionato e non provato; C.L. era privo di legittimazione attiva, in quanto alcun danno diretto appariva riconducibile all'operato dei sanitari.

All'udienza del 26.09.03 l'Azienda Ospedaliera "Vito Fazzi" di Lecce, in persona del legale rappresentante p.t., precisava che con Decreto Regionale la detta azienda era stata privata della capacità giuridica, per cui il Giudicante dichiarava l'interruzione del processo.

Con comparsa depositata il 23.03.04, i coniugi S. - C. chiedevano fissarsi udienza per la riassunzione del giudizio.

Con comparsa di costituzione e risposta del 9.06.04 si costituiva in giudizio l'AUSL LE/1, in persona del legale rappresentante p.t., eccependo preliminarmente l'intervenuta estinzione del processo, in quanto controparte non aveva notificato il ricorso in riassunzione e pedissequo decreto nel termine perentorio fissato dal Giudice; nel merito richiamava il contenuto della comparsa di costituzione e risposta del 18.04.03.

Il Giudicante rigettava l'eccezione preliminare dell'Azienda e fissava una nuova udienza di trattazione ex art. 183 c. p.c ..

Nel corso del giudizio veniva autorizzato il deposito di memorie ex artt. 183 e 184 c.p.c ..

La causa veniva istruita con l'interrogatorio formale di S.C. e C.L., prova per testi e C.T.U. medico - legale affidata dal Giudice al Dott. G.V.

All'udienza dell'1.07.10 le parti precisavano le proprie conclusioni come da verbali in atti e la causa veniva rinviata all'udienza del 24.03.11 per la discussione ex art.281 sexies c.p.c. (poi rinviata al 22.09.11 per consentire il deposito del fascicolo di parte degli attori).

All'udienza del 22.09.11 il Giudicante riteneva necessario che il C.T.U. precisasse se riteneva più probabile che l'attrice avesse contratto l'infezione in sede nosocomiale, oppure in epoca immediatamente precedente o successiva al ricovero.

All'udienza del 16.02.12 le parti controdeducevano in merito all'integrazione peritale. All'udienza del 4.10.12 le parti precisavano le proprie conclusioni come da verbali in atti e la causa, previa discussione orale, veniva decisa con lettura contestuale di sentenza ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c ..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente dev'essere rigettata l'eccezione formulata dalla Azienda convenuta di intervenuta estinzione del processo ai sensi del combinato disposto degli artt.102, 20 comma c.p.c., 305 c.p.c. e 307, 30 comma c.p.c., in quanto il ricorrente avrebbe dovuto notificare il ricorso in riassunzione e pedissequo decreto entro il termine perentorio fissato dal giudice del 9.04.04 per l'udienza del 9.06.04, mentre gli attori hanno notificato I’ atto solo in data 14.04.04.

Come già precisato con ordinanza del 9.06.04, nel caso di specie non ricorre l’ipotesi prevista dall'art.307 3° comma c.p.c., in quanto il termine perentorio stabilito dal giudice (autorizzato dalla legge) è il termine per la riassunzione e non quella per la comparizione: ricorre pertanto l'ipotesi di riassunzione tempestiva, con assegnazione di un termine di comparizione inferiore a quello stabilito dalla legge.

Ai sensi del1'art.164 1 Q comma c.p.c. la riassunzione è nulla, ma la costituzione del convenuto ne sana il vizio ex art. 164 30 comma c.p.c ..

Dovendosi qualificare l'eccezione di estinzione del giudizio come deduzione di inosservanza dei termini ex art.163 bis c.p.c. (art.164 3° comma seconda parte), il Giudicante nel caso in esame ha correttamente fissato una nuova udienza di trattazione nel rispetto dei termini.

Nel merito la pretesa degli attori è fondata e dev' essere accolta per quanto di ragione.

Dall'istruttoria compiuta è emerso che l'attrice S. C. prima dell'intervento chirurgico de qua godeva di un buono stato di salute.

La copia del referto di indagine ematologica del 30.03.1998 (allegato alla cartella clinica relativa al ricovero del 4.04.98) rivela parametri di funzionalità epatica sostanzialmente normali (C.T.U. pag.29).

Il teste Dott. G., medico di famiglia dell'attrice, ha affermato: "prima dell'intervento chirurgico la sig. S. non aveva mai lamentato tali patologie, anzi frequentava poco il mio studio" aggiungendo: "all'incirca dopo 45/50 giorni dall'intervento chirurgico la sig.ra S. venne presso il mio studio lamentando stanchezza e spossatezza; confermo che nel corso dei mesi a tali sintomi si aggiunsero altri quali nausea, astenia, epigastralgia postprandiale ed un colore giallastro della pelle".

Il C.T.U. Dott. G., alle pagg. 30-31 della propria relazione, precisa: "non abbiamo elementi clinici, anamnestici e strumentali in grado di orientare verso una pregressa fonte di contagio dell'infezione virale contratta in epoca antecedente al ricovero ospedaliero del 4.04.98".

Sempre il teste Dott. G. ha riferito: "non risulta che la sig.ra S. sia stata vittima di incidenti che le abbiano provocato ferite o si sia sottoposta a manovre invasive ma solo ad esami radiologici. La sig.ra S. non è stata mai sottoposta a trasfusioni di sangue o emoderivati in quanto come medico di famiglia ne sarei venuto a conoscenza. La sig.ra S. non ha mai subito pratiche di puntura cutanea per tatuaggi o piercing".

Tali circostanze sono state confermate anche dai testi.

Il C.T.U. nel proprio elaborato peritale afferma che: "gli esami di laboratorio allegati alla cartella clinica ed eseguiti presso altra struttura alcuni giorni prima dell'intervento chirurgico in oggetto, integrati dalle risultanze degli accertamenti laboratoristi del 22.10.98 (che rivelano l'assenza di anticorpi virus epatite C), rappresentano un elemento che orienta verso un'infezione di recente acquisizione con identificazione di un cosiddetto periodo "finestra" (lasso temporale tra il momento del contagio presunto e la politicizzazione dei test sierologici che rilevano il contagio nella misura di anche 6 mesi)". (pag.31 C.T.U.).

Nella relazione depositata in data 4.10.08, Il C.T.U. Dott. V.G. conclude che in ordine alla sussistenza di un valido nesso causale tra il protocollo diagnostico e terapeutico condotto in occasione del ricovero del 4.04.98 e la patologia infettiva virale successivamente diagnosticata, non è possibile individuare una precisa configurazione causale.

Con ordinanza del 22.09.11 veniva richiesto al C.T. U. di precisare "sulla base di quanto emerso nel corso del giudizio e delle conoscenze scientifiche in materia, se sia più probabile che l'attrice abbia contratto l'infezione per cui è causa in sede nosocomiale, durante il ricovero del 4.04.98 (indicando in tal caso la percentuale di probabilità) oppure in epoca immediatamente precedente o successiva al ricovero".

Con relazione integrativa depositata il 16.01.12, il C.T. U. precisava di essere orientato verso una probabile origine nosocomiale dell'infezione virale contratta dalla S., motivando tale orientamento sulla base dei seguenti reperti documentali: "gli accertamenti ematologici eseguiti in data 30.03.98 - antecedenti al ricovero ... rilevavano valori di funzionalità epatica sostanzialmente normali;

le risultanze dei successivi esami ematochimici del 24.04 - 26.08.1998 rilevano un aumento delle transaminasi e fosfatasi alcalina;

la negatività per anticorpi Epatite C del 22.10.98 (a distanza di 6 mesi dal ricovero) orientano l’"effetto finestra" ... ;

primo riscontro di anticorpi virus epatite C il 5.02.99 ... ;

l'esame di biopsia epatica eseguito in occasione del ricovero del 23.04.99 ... depone per la mancanza di un danno epatico da HCV non ancora espressosi sul piano istologico e quindi di recente insorgenza; anamnesi patologica remota negativa ... ;

andamento clinico e laboratoristico indicativo di una infezione di recente acquisizione; negatività per fonti di contagio familiari".

Il Consulente ha precisato che tale inquadramento causale probabilistico "è stato motivato da soli elementi oggettivi documentali afferenti all'iter clinico condotto dalla ricorrente, sottostimando necessariamente quelle condizioni che solo genericamente possono ridimensionare o minimizzare la fonte di contagio prettamente chirurgica (mancata trasfusione di sangue, avvenuta sterilizzazione operatoria, intervento chirurgico condotto come primo nell'arco della giornata interventistica), ma non argomentare sulla probabilità di un contagio con altre modalità di trasmissione in ambito nosocomiale".

Il C.T.U. ha infine affermato che "i rilievi documentali descritti sembrano rappresentare un sufficiente supporto oggettivo per giungere ad una presuntiva correlazione causale probabilistica (superiore al 50%) tra le procedure sanitarie condotte nel ricovero ospedaliero del 4.04.98 e l'infezione virale da HCV contratta dalla ricorrente".

Le conclusioni cui è pervenuto li C.T.U., cui codesto Giudicante ritiene di aderire in quanto sorrette da idonea motivazione ed esenti da vizi di natura logica, tecnica e giuridica, soddisfano i requisiti richiesti dalla Giurisprudenza al fine di ritenere accertata in sede civile l'esistenza del nesso causale tra fatto e danno.

Precisa in proposito la Suprema Corte che "la valutazione del nesso causale in sede civile, pur ispirandosi ai criteri di cui agli art. 40 e 41 c.p., secondo i quali un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del seconda, nonché al criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interna della serie causale, accorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione ex ante - del tutta inverosimili, presenta tuttavia notevoli differenze in relazione al regime probatorio applicabile, stante la diversità dei valori in gioco tra responsabilità penale e responsabilità civile .

Nel processo civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del «più probabile che non », mentre nel processo penale vige infatti la regola della prova «oltre il ragionevole dubbio» (Cass. Civ. n. 1 0741/09).

La sussistenza del rapporto di causalità tra intervento ed infezione consente di affermare il difetto di diligenza nell'esecuzione della prestazione sanitaria.

In proposito occorre osservare che nella fattispecie non si controverte in ardine al carattere di speciale difficoltà della prestazione, ma in relazione alle condizioni di perfetta sterilizzazione ed igiene che devono accompagnare l'esecuzione di qualsiasi intervento chirurgico e che devono essere garantite per tutto il corso della degenza ospedaliera costituendo un "minimo' di diligenza assolutamente imprescindibile.

Alla luce di quanto emerso dall'istruttoria e di quanto sopra esposto, deve affermarsi la responsabilità diretta, contrattuale, dell'Azienda Sanitaria LE/1, che ha incorporato la già Azienda Ospedaliera Vito Fazzi.

Infatti è ad essa riferibile, per il principio di immedesimazione organica, l'operato dei dipendenti che nell'esecuzione non diligente della prestazione sanitaria hanno cagionato danni al privato che ha richiesto ed usufruito del servizio.

In ordine alla quantificazione del danno risarcibile, il C.T.U. Dott. G. ha affermato che il quadro patologico della sig.ra S. "è sostenuto da una cirrosi epatica HCV - correlata in attuale trattamento interferoni (sesto ciclo).

Non elementi strumentali di insufficienza epatica o scompenso metabolico. Sulla base dei rilievi clinici e laboratoristici-strumentali il quadro patologico sofferto è meritevole di un apprezzamento valutativo nella misura del 35%".

La liquidazione del danno non patrimoniale subito da S.C., così come richiesto, dovrà essere effettuata applicando le tabelle del Tribunale di Milano, secondo il recente insegnamento della Corte di legittimità, la quale ha affermato: "I valori di riferimento elaborati per la liquidazione del danno alla persona adottati dal Tribunale di Milano devono ritenersi equi e cioè quelli in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità" (Cass. Civ. n.12408/11).

Quanto alla richiesta di liquidazione del c.d. danno morale, si evidenzia che le suddette tabelle "propongono la liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente alla lesione permanente dell'integrità psicofisica suscettibile di accertamento medico legale e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore, sofferenza soggettiva in via di presunzione in riferimento a un dato tipo di lesione, vale a dire la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di danno biologico standard, personalizzazione del danno biologico, danno morale" (Cass. Civ. n.18641/11).

Non può trovare accoglimento la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale sub specie di danno esistenziale.

La Suprema Corte ha precisato che il danno C.d. esistenziale non costituisce voce autonomamente risarcibile, ma è solo un aspetto dei danni non patrimoniali, di cui il giudice deve tenere conto nell'adeguare la liquidazione alle peculiarità del caso concreto (Cass. Civ. n.25575/2011 ).

Tuttavia nel caso specifico l'attrice non ha fornito alcuna prova delle ripercussioni che l'infezione contratta avrebbe provocato sul "fare areddituale" della stessa, alterando le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendola a scelte di vita diverse, quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno.

All'attrice compete pertanto, alla luce delle suindicate tabelle milanesi, l'importo di € 178.870,00 a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi legali dal dì dell'evento sino al saldo, da computarsi anno per anno sull'importo previamente devalutato, secondo i coefficienti in uso, e riportato al valore effettivo corrente al momento del fatto illecito (in applicazione dei principi sanciti da Cass. Sez. Unite n.1712/95).

La richiesta di risarcimento del danno biologico e morale avanzata da C.L., coniuge dell'attrice, non può essere accolta, in quanto non supportata da alcun riscontro probatorio.

Nel corso del processo non è stata acquisita infatti alcuna prova documentale o orale a supporto della predetta istanza.

Considerato il rigetto dell'istanza risarcitoria proposta dal coniuge C.L., le spese del presente giudizio devono essere compensate nella misura del 20% tra le parti ed essere poste, nella misura dell'80%, a carico dell'Azienda Unità Sanitaria Locale LE/1, in persona del legale rappresentante p.t..

Le spese della C.T.U. devono essere poste a carico dell'Azienda convenuta.

PTM

Il Giudice Onorario, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da S.C. e C.L. nei confronti dell'Azienda Unità Sanitaria Locale LE/1, in persona del legale rappresentante p. t., con atto di citazione notificato il 5.07.02 e con comparsa di riassunzione con citazione depositata in Cancelleria il 23.03.04:

- condanna l'Azienda Unità Sanitaria Locale LE/1, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di S.C. della complessiva somma di € 178.870,00, oltre interessi legali come sopra specificato;

- rigetta la domanda di C.L.;

- condanna l'Azienda Unità Sanitaria Locale LE/1, in persona del legale rappresentante p.t.,

al pagamento in favore di S.C., dell'80% delle spese sostenute nel presente giudizio, che già decurtate del 20% si liquidano in € 13.525,54, di cui € 335,14 per spese, € 4.634,4 per diritti ed € 8.556,00 per onorari, oltre spese generali, Iva e cap come per legge.

Pone definitivamente le spese di C.T.U. a carico dell'Azienda Unità Sanitaria Locale LE/1, in persona del legale rappresentante p.t..

Così deciso in Lecce, 4.10.2012