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La responsabilità medica in caso di estrazione dentaria non necessaria.

Sebbene il convenuto abbia omesso di proporre alla propria paziente trattamenti alternativi all'estrazione, è pur vero che consigliando l'estrazione ha attuato comunque un procedimento operativo valido, sicuramente risolutivo, sebbene demolitore, non essendo da considerare l'estrazione de qua un atto terapeutico improprio.

Tribunale di Brindisi, in persona del G.O.T. designato Tonia Rossi - Sentenza civile n. 315 del 14 marzo 2012

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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona del G.O.T. designato Tonia Rossi, ha emesso la seguente


SENTENZA


nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n. 2171 del R.G. 2005,


TRA


G. A.;


- attrice -


CONTRO


D. C.


- convenuto -


E


C. ASSICURAZIONI s.p.a. in persona del legale rappresentante p.t.;


- terza chiamata -


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con atto di citazione ritualmente notificato G. A. ha convenuto in giudizio il dott. D. C. esponendo che - il 21.6.04 l'instante si recava presso lo studio professionale del Dr. D. per effettuare una pulizia dei denti;


- nell' occasione il professionista analizzava una radiografia e, dichiarata la necessità di estrarre il dente 35, nonostante l’attrice non accusasse alcun dolore o fastidio, procedeva all'avulsione dentaria;


- l'estrazione presentava notevoli difficoltà in relazione ai modi e alla tecnica utilizzata, con trauma anche al dente adiacente e successivi persistenti dolori che inducevano la instante a recarsi da altro medico specializzato in odontoiatria, il dr.V., che prescriveva terapia antalgica ed effettuava una ortopantomografia;


- in data 31.8.04  l'instante eseguiva ulteriore RX del dente estratto;


- richiedeva parere al dr. R. il quale concludeva per la non necessità dell'estrazione del dente 35 e quantificava il danno al fine di incapsulare il dente in € 3000,00;


- l'instante, a causa dell'estrazione del dente perfettamente funzionante, è stata costretta a protesi dentaria e a notevoli complicazioni di masticazione, dolore e fastidio ed ha subito un danno fisico quantificato in complessivi € 6.016,48, di cui € 1181,10 per 30 gg. di ITA, € 590,55 per 30 gg. di ITP al 50% , € 2685,00 per invalidità permanente al 4% ed € 1559,83 per danno morale, oltre € 25,00 per spese mediche documentate;


- con racc.ta del 7.12.04 richiedeva il risarcimento del danno e gli estremi di una eventuale polizza assicurativa al Dr. D., che sollecitamente denunciava il fatto alla propria compagnia di assicurazione;

 
- la L. N. Ass.ni, in seguito divenuta C. Ass.ni, istruiva il sinistro e, dopo aver sottoposto la attrice a visita medica, comunicava che nessuna colpa era attribuibile al proprio assicurato.


G. A. ha chiesto pertanto accertarsi la responsabilità del convenuto Dr. D. per i danni cagionati con conseguente condanna al pagamento della somma di € 3000,00 a titolo di risarcimento del danno attinente al ponte dentario e di € 6041,48 a titolo di risarcimento del danno fisico e spese mediche, oltre interessi, con vittoria delle spese di lite con distrazione in favore del procuratore costituito.


Costituitosi in giudizio, il Dr. D. C. ha chiesto preliminarmente l'autorizzazione alla chiamata in causa della L. N. Ass.ni spa, Gruppo C., per essere garantito dai rischi professionali e, nel merito, il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite.


Costituitasi in giudizio L. N. Ass.ni spa, Gruppo C. chiedeva il rigetto della domanda proposta con vittoria delle spese di lite.


La causa, acquisiti i documenti agli atti, espletata istruttoria con prova per testi e interrogatorio formale delle parti e disposta ctu medica, è stata rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.10.12.


Assegnata a questo G.O.T. con provvedimento presidenziale del 16.11.2011 per l'udienza del 7.3.12, è stata rinviata all'udienza odierna per discussione orale con termine per note; discussa oralmente veniva decisa con sentenza letta in udienza, che si allega al verbale di causa.


MOTIVI DELLA DECISIONE


La domanda va rigettata.


In limine, deve essere ribadito il consolidato principio giurisprudenziale a mente del quale il rapporto che si instaura tra il paziente e il medico ha natura contrattuale. 


E' ormai pacifico, infatti, nell'ambito della giurisprudenza di legittimità e di merito, che tanto il rapporto fra paziente e medico quanto quello fra paziente e struttura sanitaria, siano regolati dalla disciplina delle obbligazioni contrattuali, in forza del contatto sociale che si instaura tra tali soggetti, generando un obbligo di protezione dei primi nei confronti dei secondi.


Va ancora rilevato che la riconosciuta natura contrattuale della responsabilità de qua impone l'applicazione degli ormai noti principi affermati dalle Sezioni Unite sul regime della prova dell'inadempimento (cfr. Cass. S.U. n. 13533/2001) secondo i quali il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto - limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte - e le conseguenze dannose della lesione, ivi compreso il nesso causale tra l'inadempimento ed il danno, mentre spetta al debitore convenuto l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex multis Cass. n. 10297/2004).


Specificamente la Suprema Corte (Cass S.U. 577/08) ha statuito che nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento del danno causato da un errore del medico o della struttura sanitaria, al quale sono applicabili le regole sulla responsabilità contrattuale ivi comprese quelle sul riparto dell'onere della prova, l'attore ha il solo onere - ex art. 1218 c.c. - di allegare e provare l'esistenza del contratto, e di allegare l'esistenza d'un valido nesso causale tra l'errore del medico e l'aggravamento delle proprie condizioni di salute, mentre spetterà al convenuto dimostrare o che inadempimento non vi è stato, ovvero che esso pur essendo sussistente non è stato la causa efficiente dei danni lamentati dall'attore.


Deve, infine, precisarsi che la diligenza richiesta al medico è quella ordinaria di cui all'art. 1176, co. 2, c.c. il che implica l'impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili, in relazione alla natura dell'attività esercitata, volto all'adempimento della prestazione dovuta ed al soddisfacimento dell'interesse creditorio, nonché ad evitare possibili eventi dannosi.


Ciò posto, nella specie, dall'attività istruttoria espletata e dai documenti acquisiti al processo è pacifico che la attrice si recò in data 15.6.04 presso lo studio dentistico del convenuto, portando con sé una radiografia panoramica; che in data 21.6.04 il dr. D. procedette all'avulsione del dente 35.


Risulta, inoltre che in data 31.8.04 la Sig.ra G. effettuò altra radiografia panoramica.


Nel corso degli interrogatori formali l'attrice ha negato una pregressa sintomatologia dolorosa del dente estratto, che è invece stata ribadita e confermata dal convenuto.


Gli stessi testi escussi (D. F. e D. M.), presenti nello studio dentistico il giorno in cui si presentò la attrice, hanno riferito che costei lamentava dolore.


Sul punto il ctu evidenzia un dato certo, obiettivo e radiografico che consiste nella sofferenza anatomica del 35, già curato e comunque affetto da patologia periapicale di tipo cronico e verosimilmente granulomatoso.


Evidenzia ancora il ctu che non sembra esistano dati clinici emergenti dalla visita peritale del cavo orale dell'attrice né segni radiologici di danni o comunque problemi conseguenti alla avulsione dentaria, affermando che l'elemento dentario, il 3.5, estratto dal dr. D. presentava segni RX grafici di patologia periapicale, caratterizzata da una zona di osteolisi, verosimilmente di natura cronica granulomatosa e con evidenti segni di pregresso trattamento canalare e presenza di materiale di otturazione scanalare oltre l'apice radicolare.


Conclude il ctu che, sebbene il convenuto abbia omesso di proporre alla propria paziente trattamenti alternativi all'estrazione, è pur vero che consigliando l'estrazione ha attuato comunque un procedimento operativo valido, sicuramente risolutivo, sebbene demolitore, non essendo da considerare l'estrazione de qua un atto terapeutico improprio.


Di conseguenza non è ravvisabile imperizia o negligenza da parte dell' odontoiatra.


Né è residuato alcun danno biologico a carico della paziente .


Orbene, applicando i principi sulla responsabilità medica fissati dalla Cassazione (S.V. 577/08 cit.), essendo pacifica l'esistenza del contatto sociale tra le parti, ritiene il Giudicante che la prestazione professionale svolta sia stata eseguita in modo diligente.


Per tale motivo va quindi esclusa la responsabilità del medico convenuto.


Si omette di esaminare la questione relativa all'accertata (dal ctu) assenza di consenso informato dal momento che alcuna doglianza sul punto è stata tempestivamente proposta dall' attrice.


Le spese del giudizio e quelle della ctu si pongono a carico dell' attrice per il principio della soccombenza e si liquidano in dispositivo.


Si impone, inoltre, un mero cenno alla domanda di garanzia proposta dal convenuto nel confronti di C. Ass.ni spa al solo fine della pronuncia sulle spese di lite.


Appare giustificata la chiamata in giudizio della compagnia di assicurazioni, la quale, del resto, aveva già comunicato via fax all'attrice, in data 17.2.05, l'insussistenza di responsabilità in capo al proprio assicurato, con la conseguenza che va disposta la condanna dell'attrice al 50% delle spese di lite sostenute dalla terza chiamata.


P.Q.M.

Il Tribunale di Brindisi, definitivamente pronunciando sulla domanda promossa da G. A. con atto di citazione ritualmente notificato a D. Cesareo, e con l'intervento di C. Ass.ni spa, nel contraddittorio delle parti costituite così provvede:


1) rigetta la domanda;


2) condanna l'attrice alla rifusione delle spese di lite sostenute da D. C. che si liquidano in € 1200,00 di cui € 500,00 per diritti ed € 700,00 per onorari, oltre 12,5% spese generali, CAP ed IVA come per legge;


3) condanna altresì l'attrice alla rifusione delle spese di lite sostenute da C. Ass.ni spa che si liquidano per il residuo 50% in € 600,00 di cui € 250,00 per diritti ed € 350,00 per onorari, oltre 12,5% spese generali, CAP ed IVA come per legge;


4) spese di CTU definitivamente a carico dell' attrice.


Brindisi, 14.3.12