Assistenza medica e legale contro gli errori medici

I casi di Lecce

Leggi le sentenze dei giudici salentini

Telefono verde

Assistenza clienti:
Chiamaci al nostro numero verde
800 910676

La responsabilità del Ministero in un caso di infezione post partum.

Dal risarcimento del danno complessivamente dovuto dal Ministero della salute a persona contagiata in seguito a trasfusioni con sangue infetto vanno detratti gli importi già ricevuti dalla vittima a titolo di indennizzo "ex lege" n. 210 del 1992, perché altrimenti il danneggiato realizzerebbe un ingiustificato arricchimento, percependo due diverse attribuzioni patrimoniali dal medesimo soggetto e scaturenti dal medesimo fatto materiale.

Tribunale di Lecce - Sentenza civile n. 275 del 23 gennaio 2013 - avv. Giovanni Tommasi, in funzione di Giudice unico.

Leggi la sentenza per esteso

 

 

TRIBUNALE DI LECCE

PRIMA SEZIONE CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il GIUDICE ONORARIO, avv. Giovanni Tommasi, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Resa nella causa civile iscritta al n. 6863/2006 del ruolo civile contenzioso, promossa da

M.A. + 3, CASALUCI GIANLUCA,,

- attori -

contro

MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce,

convenuto -

nonchè

USL LE/6 in liquidazione coatta amministrativa, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore,

- convenuta -

Oggetto: responsabilità extracontrattuale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 13.11.2006, M.A. + 3 esponevano che, con altro atto di citazione del 26.10.2006, avevano dedotto o che Musca Anna, in data 17.12.1980, si era ricoverata presso l'Ospedale di Nardò con minaccia di aborto prematuro.

Lo stesso giorno aveva partorito con taglio cesareo ed era stata trasfusa con 350 c.c. di sangue e, poi, dimessa in data 26.12.1980.

In data 05.05.1999 le era stata certificata la positività all'unti HCV.

Con istanza del 28.03.2002 aveva richiesto l'indennizzo di cui alla l. n. 210/1992.

Con processo verbale del 05.04.2004 la C.M.O. aveva riconosciuto il nesso di causalità tra la trasfusione e la patologia contratta.

Risultati vani i tentativi di comporre bonariamente la vicenda, gli attori avevano adito questo Tribunale perché, in accoglimento della domanda, previo accertamento della responsabilità del Ministero della Salute e della USL LE/6 di Nardò, in liquidazione coatta amministrativa, in ordine alla patologia contratta, li condannasse al risarcimento dei danni subiti, pari ad euro 108.431,16 per danno biologico nella misura del 40%, euro 54.215,58 per danno morale, in favore della M., nonché euro 27.107,79 in favore di ciascuno dei tre congiunti, euro 100.000,00 per danno esistenziale in favore di M.A., euro 20.000,00 per ciascuno dei tre congiunti, euro 30.000,00 per danno patrimoniale per spese sostenute, ed euro 78.093,00 per lucro cessante, per complessivi euro 452.063, Il, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto e fino all'effettivo soddisfo, con la rifusione delle spese di lite.

La causa, poi, non veniva iscritta a ruolo.

Tanto premesso, gli attori riassumevano il giudizio reiterando le medesime conclusioni.

Instaurato il contraddittorio, si costituivano m giudizio gli attori depositando fascicolo di parte.

Si costituiva, altresì, il Ministero della Salute, in persona del Ministro in carica, il quale deduceva la totale infondatezza della domanda attorea della quale chiedeva il rigetto.

Eccepiva il difetto di legittimazione passiva sulla richiesta avanzata ex art. 2043 c.c., l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 2050 e 2049 c.c., nonché l'inammissibilità della domanda e la prescrizione dell'azione, essendo decorso il termine di cinque anni, applicabile nel caso di specie.

Contestava, comunque, la richiesta risarcitoria anche nel suo ammontare.

Si costituiva, altresì, la USL Le/6 in liquidazione coatta amministrativa, la quale eccepiva, preliminarmente, la improcedibilità del giudizio nonché la nullità dell'atto introduttivo per indeterminatezza dello stesso. Nel merito deduceva la infondatezza della pretesa azionata.

Espletata l'istruzione probatoria, nel corso della quale veniva espletata consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 03.07.2012, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti, la causa veniva trattenuta per la decisione con la assegnazione dei termini di legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attorea può trovare accoglimento solo parziale nei termini che seguono limitatamente alla pretesa azionata da M.A.

Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal Ministero convenuto.

Invero, gli attori hanno introdotto nell'ambito del thema decidendum tra i profili di colpa a carico del Ministero anche quello relativo all'inosservanza dei doveri istituzionali di sorveglianza e vigilanza in materia di produzione, commercializzazione e produzione del sangue e dei suoi derivati.

È stato correttamente affermato, a riguardo, che "la vigilanza sul funzionamento, organizzazione e coordinamento dei servizi inerenti la raccolta, preparazione, conservazione e distribuzione del sangue umano era demandata al Ministero della Sanità, mentre ai centri trasfusionali avevano l'obbligo di mantenere aggiornati gli schedari dei donatori, distinti in donatori periodici, occasionali e professionali. La legislazione trasfusionale italiana (1. 4.7.1962 n.592) e la possibile esistenza di donatori portatori potenziali di virus non ancora del tutto conosciuti o non testabili avrebbero perciò dovuto imporre un effettivo controllo sulla distribuzione del sangue umano da parte del Ministero competente non solo a livello di emanazione di norme e regolamenti, ma anche e soprattutto attraverso la sorveglianza sul rispetto della normativa posta a salvaguardia della salute dei cittadini. (Tribunale Venezia, 5/11/2005).

La Suprema Corte, poi, di recente, ha stabilito che "Posto che, anche in base alla normativa vigente quando si sono verificati i fatti, sull'amministrazione sanitaria gravavano obblighi di vigilanza in materia di sangue umano e che all'epoca risultava oggettivamente nota ai più alti livelli scientifici la possibile veicolazione di virus attraverso sangue infetto, può ritenersi, in assenza di fattori alternativi, che l'omissione delle attività doverose sia stata causa dell'insorgenza della patologia da Hbv, Hcvo Hiv nei soggetti emotrasfusi o assuntori di emoderivati. già a partire dalla data di conoscenza dell'Hbv, in quanto relativamente agli altri due virus non si configurano eventi autonomi e diversi, bensì solo forme di manifestazione patogene del medesimo evento lesivo dell'integrità fisica" (Cfr. Cassazione civile, sez. un., Il gennaio 2008, n. 581 Min. salute c. Allorio e altro).

Sotto tale profilo, deve ritenersi la legittimazione passiva in capo al Ministero convenuto in ordine al lamentato contagio, a prescindere dalla natura - pubblica o privata - della struttura sanitaria nella quale sarebbe avvenuto il dedotto contagio.

L'eccezione di prescrizione, poi, deve essere disattesa.

Invero, i convenuti sono chiamati a rispondere dei danni lamentati dagli attori a titolo di responsabilità extracontrattuale vertendosi nella ipotesi di cui all'art. 2043 c.c., la cui applicazione al caso di specie deriverebbe dalla responsabilità colposa per negligenza ed imprudenza del Ministero della Salute che avrebbe omesso di vigilare sulla sicurezza del sangue e degli emoderivati in corso di terapia nelle strutture pubbliche da esso dipendenti.

Deve trovare applicazione, pertanto, nel caso di specie, il disposto di cui l'art. 2947 c. 3 c.c. atteso che la patologia lamentata dalla M. appare riconducibile ad un fatto costituente reato, e precisamente alla ipotesi di lesioni colpose prevista dall'art. 590 c.p ..

Sulla scorta della fattispecie di reato configurabile, va individuato, poi, in cinque anni il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno subito dall'attore in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 2947 c.c., 590 e 157 c.p.;

Deve essere condiviso, a riguardo, il principio secondo il quale "La responsabilità del Ministero della salute per i danni conseguenti ad infezioni da virus HBV, HIV e HCV contratte da soggetti emotrasfusi è di natura extracontrattuale, né sono ipotizzabili, al riguardo. figure di reato tali da innalzare i termini di prescrizione (epidemia colposa o lesioni colpose plurime); ne consegue che il diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto tali patologie per fatto doloso o colposo di un terzo è soggetto al termine di prescrizione quinquennale che decorre, a norma degli art. 2935 e 2947, comma l, c.c .. non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno. bensì da quello in cui tale malattia viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche (a tal fine coincidente non con la comunicazione del responso della Commissione medica ospedaliera di cui all'art. 4 l. n. 210 del 1992, bensì con la proposizione della relativa domanda amministrativa)" (Cfr. Cassazione civile, sez. un., Il gennaio 2008, n. 576).

Ritiene questo giudicante che, nel caso di specie, l'inizio del termine in questione va individuato con il momento in cui M.A. ha inoltrato la domanda per ottenere l'indennizzo di cui alla L. n. 210/92, e cioè il 28.03.2002, come dedotto nell'atto introduttivo e come risulta, peraltro, dal verbale della C.M.O, sicchè, tenuto conto del fatto che l'atto di citazione in riassunzione è stato notificato il 16.11.2006, non può ritenersi maturato il predetto termine di prescrizione.

Sussiste, inoltre, la carenza di legittimazione della Gestione Liquidatoria della USL LE/6.

lnvero, deve essere condiviso il pnncipio secondo il quale "Per effetto della soppressione delle unità sanitarie locali e della conseguente istituzione delle aziende unità sanitarie locali (aventi natura di enti strumentali della Regione), si è realizzata una fattispecie di successione "ex lege" delle regioni in tutti i rapporti obbligatori facenti capo alle ormai estinte Usi, con conseguente esclusione di ogni ipotesi di successione "in universum ius" delle Asl alle preesistenti UsI; tale successione delle regioni è caratterizzata da una procedura di liquidazione, che è affidata a un'apposita gestione-stralcio, la quale è strutturalmente e finalisticamente diversa dall'ente subentrante e individuata nell'ufficio responsabile della medesima unità sanitaria locale a cui si riferivano i debiti e i crediti inerenti alle gestioni pregresse, usufruisce della soggettività dell'ente soppresso (che viene prolungata durante la fase liquidatoria), ed è rappresentata dal direttore generale della nuova azienda sanitaria nella veste di commissario liquidatore.

Ne consegue che la legittimazione sostanziale e processuale concernente i pregressi rapporti creditori e debitori delle soppresse UsI spetta alle regioni o anche alle gestioni liquidatorie, ove convenute nella loro qualità di organi delle prime" (Cfr. Cassazione civile, sez. lav., 27/05/2011, n. 11771).

In considerazione del fatto che non è stata citata la Regione Puglia, nè la predetta USL è stata vocata in giudizio nella qualità di organo della Regione Puglia, ne va dichiarata la carenza di legittimazione passiva.

Passando al merito della questione, va rilevato che nelle conclusioni del c.t.u., nominato nel corso dell'istruttoria espletata, si legge "la infezione epatica derivò dalla trasfusione posta in essere presso l 'Ospedale di Nardò nel 1980 .. .il periodo di invalidità temporanea totale è risultato della durata di circa 7 giorni, mentre l'invalidità temporanea parziale al 50% di 4-5 mesi. I postumi permanenti residuati sono quantificabilì nella misura del 10% della totale".

È stato osservato, a riguardo, che "In tema di patologie conseguenti ad infezione con i virus Hbv (epatite B), Hiv (Aids) e Hcv (epatite C) contratti a causa di assunzione di emotrasfusioni o di emoderivait con sangue infetto, non sussistono tre eventi lesivi, bensì un unico evento lesivo, cioè la lesione dell'integrità fisica in conseguenza dell'assunzione di sangue infetto; ne consegue che già a partire dalla data di conoscenza del rischio del contagio dell'epatite B, comunque risalente ad epoca precedente all'anno 1978 in cui quel virus fu definitivamente identificato in sede scientifica, sussiste la responsabilìtà del Ministero della salute, che era tenuto a vigilare sulla sicurezza del sangue e ad adottare le misure necessarie per evitare i rischi per la salute umana, anche per il contagio degli altri due virus, che non costituiscono eventi autonomi e diversi, ma solo forme di manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo. (Nella specie, la S. C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso la responsabilità del Ministero della salute per i danni provocati dal contagio dell'epatite C in occasione di trasfusioni di sangue infetto eseguite nell'anno 1973)" (Cfr. Cassazione civile, sez. III, 29/08/20 Il, n. 17685). Sulla scorta di tale principio, che deve essere condiviso, può ritenersi la sussistenza della responsabilità del Ministero convenuto tenuto conto del fatto che la trasfusione dalla quale derivò la patologia per cui è causa risale all'anno 1980.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono e delle conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. per quanto attiene alla quantificazione del danno biologico, che possono essere condivise apparendo immuni da vizi tecnici e logici, può ritenersi provato che la patologia contratta dalla Musca sia la conseguenza diretta della trasfusione effettuata il 17.12.1980.

Va condiviso, poi, il principio statuito di recente dalla Suprema Corte a Sezioni unite, secondo il quale "ritengono, invece, queste S. U (in conformità a quanto ritenuto da una parte della giurisprudenza di merito e della dottrina) che non sussistono tre eventi lesivi, come se si trattasse di tre serie causali autonome ed indipendenti, ma di un unico evento lesivo, cioè la lesione dell'integrità fisica (essenzialmente del fegato), per cui unico è il nesso causale: trasfusione con sangue infetto - contagio infettivo - lesione dell'integrità. Pertanto già a partire dalla data di conoscenza dell'epatite B (la cui individuazione, costituendo un accertamento fattuale. rientra nell'esclusiva competenza del giudice di merito) sussiste la responsabilità del Ministero anche per il contagio degli altri due virus. che non costituiscono eventi autonomi e diversi, ma solo forme di manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo dell'integrità fisica da virus veicolati dal sangue infetto, che il Ministero non aveva controllato, come pure era obbligato per legge.

Di fronte ad obblighi di prevenzione, programmazione, vigilanza e controllo imposti dalla legge. deve inoltre sottolinearsi che si arresta la discrezionalità amministrativa, ove invocata per giustificare le scelte operate nel peculiare settore della plasmaferesi.

Il dovere del Ministero di vigilare attentamente sulla preparazione ed utilizzazione del sangue e degli emoderivati postula un dovere particolarmente pregnante di diligenza nell'impiego delle misure necessarie a verificarne la sicurezza, che comprende il dovere di adoperarsi per evitare o ridurre un rischio che è antico quanto la necessità della trasfusione" (cfr. Cassazione civile, sez. un., Il gennaio 2008, n. 581 - Min. salute c. Allorio e altro).

In ordine al quantum delle lesioni subite dalla Musca può essere condivisa la stima fatta dal c.t.u. il quale ha valutato nella misura del 10% l'invalidità permanente con riferimento al danno biologico, in 7 gg la I.T.T. e in mesi 4-5 la I.T.P. al 50%

Per quanto attiene alla quantificazione del danno biologico, va rilevato che, nella domanda introduttiva, si chiede espressamente il risarcimento del danno biologico con espresso riferimento alle "tabelle in vigore presso il Tribunale adito" sicchè non possono prese in considerazione le tabelle in uso presso altri Tribunali, ed in particolare presso il Tribunale di Milano, in conformità al più recente orientamento della Suprema Corte.

In conformità alle tabelle richiamate, il danno subito da Musca Anna può essere quantificato nella misura che segue:

- Euro 15.142,06 per danno biologico, con riferimento alla misura del 10% accertata;

- euro 6.049,62 per danno morale, nella misura del 40% del danno biologico;

- euro 294,00 per 7 gg di I.T.T. nella misura di euro 42,00 al giorno;

- euro 2.835,00 per 135 gg di l.T.P. nella misura di euro 21,00 al giorno.

Tali somme, già rivalutare al 31.12.2006, devono essere ulteriormente rivalutate a decorrere dall' 01.0 1.2007 fino al soddisfo e maggiorate con gli interessi legali dal dì della domanda e fino all'effettivo soddisfo.

Il c.t.u. ha, poi, aggiunto nelle conclusioni: "l'incidenza della patologia in esame sulle abitudini di vita della perizianda appare lieve, in relazione alla astenia lamentata ed eventualmente ad abitudini alimentari restrittive da correlarsi alla patologia de quo".

Sulla scorta della incidenza minima sulle abitudini di vita e della modesta percentuale di danno biologico accertata non può trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno esistenziale.

Deve essere parimenti disattesa la domanda di ristoro del danno patrimoniale lamentato non essendo stata fomita la prova sia della sua sussistenza che del suo ammontare.

Passando alla domanda avanzata dai congiunti della M., va rilevato che, sulla scorta della entità del danno biologico accertato della predetta attrice, contenuto nella misura del 10%, non può essere riconosciuto in loro favore sia il danno esistenziale che il danno morale.

Invero, in conformità all' orientamento della Suprema Corte, va rilevato che "La prova del danno non patrimoniale, patito dai prossimi congiunti di persona resa invalida dall'altrui illecito, può essere desunta anche soltanto dalla gravità delle lesioni, sempre che l'esistenza del danno non patrimoniale sia stata debitamente allegata nell'alto introduttivo del giudizio. (In applicazione di tale principio, la S.C ha cassato la sentenza di merito, la quale aveva ritenuto non provato il danno non patrimoniale patito dai genitori di un bambino, nato col braccio destro paralizzato a causa della lesione del plesso brachiale avvenuta durante il parto)" (Cfr. Cassazione civile, sez. III, 16/02/2012, n. 2228).

Nel caso di specie, non è stata fornita alcuna prova circa la sofferenza che i congiunti della M. hanno subito a causa della patologia dalla stessa contratta, sulla scorta della quale, per il vero, a causa della sua lieve incidenza sulla persona, non è possibile presumere la sussistenza del dedotto danno.

Sulla scorta di tali considerazione, deve essere rigettata la domanda avanzata da C.A + 2.

In conclusione, in parziale accoglimento della domanda avanzata da M.A., va dichiarato che la responsabilità della patologia dalla stessa contratta deve essere ascritta al Ministero della Salute.

Per l'effetto, l'Amministrazione convenuta va condannata al ristoro dei danni subiti dalla M., quantificati nella somma di Euro 24.320,68, dalla quale va detratto quanto eventualmente percepito a titolo di indennizzo ex L. n. 210/1992, avuto riguardo al tempo del pagamento.

Deve essere condiviso, infatti, il principio secondo il quale "Il diritto all'equo indennizzo "ex lege" 11. 210 del 1992 e quello al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. possono concorrere, qualora - oltre al nesso di causalità tra trasfusione e contagio - ricorrano gli estremi di una responsabilità civile per colpa; tuttavia, al fine di evitare duplicazioni di tutela, occorrerà decurtare quanto corrisposto "ex lege" 11. 210 del 1992 da quanto liquidato ex art. 2043 c.c. ricorrendone i presupposti" (Cfr. Tribunale Ascoli Piceno, 11/10/2010).

Inoltre, "Dal risarcimento del danno complessivamente dovuto dal Ministero della salute a persona contagiata in seguito a trasfusioni con sangue infetto vanno detratti gli importi già ricevuti dalla vittima a titolo di indennizzo "ex lege" n. 210 del 1992, perché altrimenti il danneggiato realizzerebbe un ingiustificato arricchimento, percependo due diverse auribuzioni patrimoniali dal medesimo soggetto e scaturenti dal medesimo fatto materiale" (Cfr. Cassazione civile, sez. un., Il IO l 12008, n. 584).

In considerazione delle questioni trattate, appare opportuno compensare interamente le spese di lite tra la USL LE/6 e le altre parti del giudizio; devono essere, parimenti, compensate le spese di lite tra tutti gli attori ed il Ministero della salute sulla scorta dell'accoglimento parziale della domanda avanzata dalla M. ed il rigetto della domanda avanzata dagli altri attori, tenuto conto anche del fatto che la M. è stata ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, ed in considerazione dell'ammontare del danno riconosciuto in favore della M. in relazione a quello preteso e dell'orientamento giurisprudenziale non uniforme sulle questioni preliminari sollevate dal Ministero.

Le spese di c.t.u. vanno poste, infine, a carico del Ministero della Salute.

P.Q.M.

Il Giudice Onorario,

definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, cosi dispone:

1)           dichiara la carenza di legittimazione passiva della USL LE/6;

2)           dichiara la responsabilità del Ministero della Salute in ordine alla patologia contratta da M.A.;

3)           per l'effetto, condanna il Ministero della Salute, in persona del Ministro pro-tempore, al risarcimento dei danni subiti da M.A.Anna che liquida in Euro 24.320,68, somma già rivalutata al 31.12.2006, da rivalutarsi ulteriormente a decorrere dall'01.01.2007, oltre ad interessi legali dal dì della domanda e fino al soddisfo, dalla quale va detratto quanto eventualmente percepito a titolo di indennizzo ex L. n. 210/1992, avuto riguardo al tempo del pagamento;

4)           compensa interamente le spese di lite tra tutte le parti;

5)           pone definitivamente a carico del Ministero della Salute le spese per c.t.u.