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La responsabilità del laboratorio di analisi per allarmismo causato da esami errati.

Si esclude il rapporto di causalità del presunto danno subito dall'istante e il comportamento del laboratorio di analisi, parte in causa, in quanto il timore creato dalla presenza di valori moderatamente aumentati dal C.E.A., è da ascriversi ad una condizione di elevato allarmismo interpretativo.

Tribunale di Lecce – Sezione civile, avv. Marcella Scarciglia – Sentenza n. 3472 del 7 novembre 2013

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario Unico Avv. Marcella Scarciglia, ha emesso la seguente sentenza nel giudizio di risarcimento danni 2355/2004 R.G.C. promosso

DA

M.A.,                                    ATTORE

CONTRO

SOCIETA' ANALISI CLINICHE DOTT. G.R. S.a.s.,                                                                                                           CONVENUTA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 31.03.2004 M.A. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Lecce la Società Analisi Cliniche Dott. G.R. S.a.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, per ivi sentire dichiarare che nel marzo 2002 tra l'attore e il laboratorio convenuto si è concluso un contratto avente ad oggetto, fra gli altri, l'esame C.E.A., che veniva fatto dal detto laboratorio in maniera errata, per cui derivavano all'attore danni, che venivano quantificati e richiesti per complessivi euro 5.165,00, con vittoria di spese di lite.

Deduceva l'attore che gli era stato accertato un valore abnorme del C.E.A. ( Antigene carcino-embrionario), elemento· indicatore di tumori, per cui l'attore, dietro suggerimento del suo medico curante, si sottoponeva a numerosi ulteriori accertamenti con perdita di tempo e denaro, nonchè con perdita della tranquillità personale e familiare.

Deduceva, altresì, l'attore che in data 19.04.2002 per ultimo si sottoponeva ad ulteriori accertamenti clinici questa volta presso il Laboratorio Pignatelli di Lecce e scopriva che il C.E.A. (antigene carcino-embrionario) era perfettamente nella norma.

La convenuta Società si costituiva ritualmente in giudizio, contestando la fondatezza della domanda, con condanna dell'attore alle spese e competenze di lite.

La causa, veniva istruita con la documentazione, con la prova testimoniale e con la C.T.D. tecnico-scientifica.

All'udienza del 6.11.2013, la causa, precisate le conclusioni, previa discussione orale, veniva decisa con sentenza letta in udienza ex art. 281 sexies c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda proposta da M.A. è rimasta sfornita di prova e va rigettata.

Invero, sostanzialmente l'attore non ha dato alcuna prova del suo assunto, essendosi limitato a delle generiche affermazioni così come del resto hanno fatto i testimoni, suoi figli, che non hanno saputo dire nulla in merito alle circostanze poste a base dell'atto introduttivo del giudizio che riguardavano il genitore.

Dagli accertamenti tecnici e medico-legali effettuati è risultato che nessuna responsabilità può essere mossa alla convenuta Società per quanto è risultato dalle analisi effettuate per conto di M.A. ed in particolare per ciò che riguarda gli accertati valori di C.E.A.

La C.T.U., effettuata dal dott. Lupinacci Roberto su richiesta del Tribunale, depone a sfavore dell'attore.

Infatti, il medico legale di ufficio nella sua relazione, precisa ed esaustiva, dopo aver fatto una disamina della natura e funzione del C.E.A. e dopo aver precisato che quella indagine non ha alcuna connessione causale o probabilistica con neoplasie maligne, faceva presente che il valore del C.E.A. può variare a seconda del sistema rivelatore utilizzato dall'analista.

E' importante saper leggere le analisi singolarmente e nel loro complesso ed essere all'altezza di esprimere un giudizio corrispondente certo.

Conclude il C.T.U. " si esclude il rapporto di causalità del presunto danno subito dall'istante e il comportamento del laboratorio di analisi, parte in causa, in quanto, a nostro avviso, il timore creato nel sig. M.A. dalla presenza di valori moderatamente aumentati dal C.E.A., è da ascriversi ad una condizione di elevato allarmismo interpretativo piuttosto che al laboratorio di analisi del Dott. R., struttura accreditata e pertanto oggetto di frequenti controlli sulla idoneità qualitativa dei materiali diagnostici utilizzati".

Sicchè la errata ed esagerata interpretazione dell'analisi effettuata, ha creato una situazione di allarmismo inesistente tanto è che egli effettuava una serie di accertamenti, per ultimo si sottoponeva ad ulteriore accertamento clinico presso il Laboratorio Pignatelli di Lecce e scoprire che il C.E.A. ( antigene carcino-embrionario) era nella norma.

A questo punto si ha ragionevole motivo di ritenere che col tempo la situazione si era regolarizzata, nel senso che non vi era e non vi è alcun problema.

Pertanto le ragioni della domanda non sussistono, perchè non sussistono i fatti che ne costituiscono il fondamento.

E se l'odierno attore ha vissuto momenti di ansia e di preoccupazione, con dispendio di tempo e di denaro, per la situazione nella quale era stato posto, non certo dal Dott. R., non può dolersi con quest'ultimo, dovendo semmai rivolgere le sue rimostranze verso altri soggetti.

Quanto precede è assorbente e non consente altrui indagine in ordine al presunto danno subito dall'attore.

In considerazione della particolarità della vicenda ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese e competenze di lite.

P.T.M.

Il tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario Unico Avv. Marcella Scarciglia, definitivamente pronunciando, così provvede:

l) - rigetta la domanda proposta da M.A.;

2) - dispone la compensazione integrale tra le parti degli oneri di lite.

Così deciso e letto in udienza ex art. 281 sexies c.p.c. in Lecce il 6.11.2013