Assistenza medica e legale contro gli errori medici
I casi di Lecce
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Tribunale di Lecce – Prima sezione civile, avv. Giuseppe Quaranta – Sentenza n. 593 del 6 febbraio 2014.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del G.O.T. avv. Giuseppe Quaranta in funzione di Giudice unico, all'udienza del 06.02.2014, fatte precisare le conclusioni, ha ordinato la discussione orale della causa nella stessa udienza, a norma dell'art 281 sexies cpc ed ha pronunciato, al termine della discussione orale, la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1099/2002 R.G.C., avente ad oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricompresse nelle altre materie ( art 2043 c.c. e norme speciali) e vertente TRA B.A., - Attore- E Il MINISTERO DELLA DIFESA - Convenuto - Conclusioni come da verbale in data odierna. Svolgimento del processo e motivi della decisione Visto l'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla Legge 18 giugno 2009 n. 69, e tenuto conto di quanto disposto dall'art. 58 della predetta legge che regola la fase transitoria tra abrogazione e modifica delle vecchie norme ed entrata in vigore delle nuove, non si riporta lo svolgimento del processo. La domanda è fondata e viene accolta. L'attore ha provato la imperizia dei sanitari dell'ospedale militare di Taranto che hanno erroneamente valutato, diagnosticato e trattato la patologia sofferta dallo stesso determinando le lesioni lamentate: il CTU ha accertato che" il sig. B., quando il 17.1.1999 è stato ricoverato presso l'Ospedale Militare di Taranto dove gli è stato diagnosticato un " amatocele post-traumatico dell'emiscroto di destra" aveva già in atto una torsione del funicolo spermatico ... La torsione del testicolo è un'emergenza urologia con quadro clinico di scoto acuto. Quando la torsione non è diagnosticata in tempo utile, l'infarto testicolare può andare incontro a necrosi. Il 17.1.1999 i sanitari dell' Ospedale Militare di Taranto... hanno effettuato una diagnosi di amatocele post traumatico emiscroto dx. La giusta diagnosi avrebbe potuto evitare la necrosi del testicolo e preservare l'integrità anatomo funzionale dell'organo.", concludendo" L'errata diagnosi e il mancato tempestivo ed appropriato trattamento hanno comportato l'evoluzione in necrosi emorragica del testicolo destro che in seguito ha reso necessaria l'asportazione." ( cfr relazione di ctu dr De Simone e chiarimento del 15.5.2013). Ai fini dell'affermazione della responsabilità contrattuale del medico, l'ospedale è chiamato a rispondere dei danni patiti dal paziente, per fatto proprio, e ciò in virtù dell'art. 1218 c.c. laddove trattasi di danni dipendenti dall'inadeguatezza della struttura ovvero di danni imputabili a fatto altrui se dipesi dalla colpa dei sanitari della cui opera l'ospedale si avvale. Accertata pertanto la colpa dei medici operanti nell'Ospedale Militare di Taranto, non può che dichiararsi la responsabilità del Ministero convenuto e la sua condanna al risarcimento dei danni patiti dall'attore. In ordine al quantum debeatur il ctu ha accertato che l'attore ha patito una ITT di giorni l0, una ITR di giorni 20 al 50% residuandogli una invalidità permanente del 7%, con un costo sopportato per spese mediche pari ad €.619, 75. Nessun danno di natura psichica è stato accertato ( cfr ctu dr Rollo ) e pertanto nulla è dovuto a tale titolo. Ciò premesso, per quanto riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale, si ritiene di doverla orientare in base ai criteri adottati dal Tribunale di Milano con le tabelle 2013 secondo il recente orientamento della Cassazione ( sent. n.12408/2011). Per le considerazioni esposte, tenuto conto delle risultanze delle ctu sopra indicate, avuto riguardo al caso concreto, tenuto conto delle lesioni, dell'età della persona ( 19 anni all'epoca dei fatti ), dell'entità dei postumi permanenti pari al 7%, si ritiene di liquidare in via equitativa, con personalizzazione massima in considerazione delle particolari implicazioni sia di carattere psicologico e la sfera relazionale, la somma di €.20.866,00 per la voce di danno non patrimoniale, nella sua nuova accezione in moneta attuale relativo ai postumi permanenti, €.1.920,00 per la inabilità temporanea ed €. 619,75 per spese mediche documentate e ritenute congrue. In conclusione all' attore è dovuta ai valori attuali la complessiva somma di €.23.355,75 a titolo di danno non patrimoniale ( danno biologico comprensivo della sofferenza psichica). Su tale importo spettano gli interessi legali sulla somma predetta dal deposito della sentenza. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Le spese delle c.t.u. vanno poste per intero a carico del convenuto. P. Q. M. Il Tribunale civile di Lecce in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da B.A. contro Ministero della Difesa con atto di citazione del 14.2.2002, nella causa iscritta al n. 109912002 R.G., uditi i procuratori delle parti, così provvede: 1). Accoglie la domanda attrice e dichiara la responsabilità del Ministero della Difesa nella causazione dei danni patiti da B.A.; 2). Conseguentemente condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attore della somma di €.23.355,75 per titoli e ragioni di cui in narrativa, oltre interessi legali sulla somma predetta dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo; 3) Condanna il convenuto al pagamento in favore dell' attore delle spese e competenze del giudizio, liquidate in complessivi €.4.213,17, di cui € 413,17 per spese, oltre iva e cap come per legge; 4). Pone definitivamente a carico del convenuto le spese delle ctu, così come liquidate. Così deciso in Lecce in data 6 febbraio 2014 |
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