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L'ipoacusia di un fabbro integra una ipotesi di malattia professionale

Deve ritenersi l'origine professionale della ipoacusia rispetto ad un lavoratore che abbia svolto le mansioni di fabbro.

Tribunale di Brindisi - Sezione Lavoro - Sentenza n. 2495 del 2 Luglio 2012

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TRIBUNALE DI BRINDISI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dr. Maria Cristina Mattei, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA CONTESTUALE

nella causa discussa all'udienza del 2.7.2012, promossa da:

F.S.,

Ricorrente

CONTRO

INAIL, in persona del Presidente pro-tempore, 

Resistente

Oggetto: accertamento misura rendita

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il ricorso il ricorrente di cui in epigrafe esponeva di avere lavorato quale fabbro dall' età giovanile fino al 2006 avendo contratto, in conseguenza dell' esposizione a traumatismo sonoro avvenuta durante l'attività lavorativa, ipoacusia da rumore, in relazione alla quale Inail, a seguito di denuncia del 1.2.2007, aveva riconosciuto la sussistenza dell' eziologia professionale e aveva quantificato i postumi in misura pari all'8%.

Proposto reclamo avverso la determinazione dell' istituto, rimasto senza esito, e ritenuta errata la valutazione operata dai sanitari di Inail, il ricorrente chiedeva, previo accertamento di una riduzione della propria capacità lavorativa in misura superiore all'8%, che l'INAIL fosse condannato al pagamento di tutte le prestazioni di legge, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali come per legge.

Con vittoria di spese e competenze di giudizio, con distrazione.

Si costituiva in giudizio l' INAIL, che, con memoria difensiva, richiamava le valutazioni espresse dai suoi sanitari e chiedeva il rigetto del ricorso.

Essendo incontestata tra le parti la completezza della fase amministrativa, la causa ­istruita mediante consulenza medico legale ed espletamento di prova orale- veniva discussa all'odierna udienza ed all' esito veniva decisa come da motivazione contestuale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Preliminarmente giova precisare che alla presente fattispecie è applicabile quanto disposto dal D. Lgs. n. 38/00, che, all' art. 13, comma 2, prevede: "In caso di danno biologico [ndr. definita dal comma 1 come "lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona"], i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l'INAIL nell' ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:

a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali.

L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico».

Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;

b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso.

Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione".

Il ricorso è fondato e va accolto all' esito della perizia medico legale depositata in giudizio dal consulente.

Nella fattispecie non è contestato il tipo di attività lavorativa svolto dal ricorrente né il fatto che il ricorrente abbia contratto malattia professionale in ragione della attività lavorativa svolta.

Tali elementi possono dunque ritenersi dati acquisiti. Incontestato risulta poi il dato relativo al riconoscimento, da parte dell' istituto, di postumi permanenti valutabili nella misura del 8% (7% derivante dall' ipoacusia e 1% derivante da esiti di pregresso infortunio ai polsi).

Contestato è invece il grado di inabilità determinato dalla malattia professionale da cui risulta affetto il ricorrente.

Pertanto, per 1'accertamento di tale grado di inabilità, è stata disposta ctu.

Ciò premesso, si rileva che nella relazione peritale il ctu incaricato, dopo accurata indagine medico-legale, ha ritenuto l'origine professionale della malattia denunciata rilevando l'eziologia multifattoriale della stessa e sul punto condividendo la valutazione dei sanitari dell'Inail.

Il Ctu ha tuttavia rilevato a carico dell'istante un complesso quadro patologico che ne determina la lesione della integrità psico-fisica con postumi permanenti valutabili nella misura del 12%.

Ritiene il giudice di aderire alle conclusioni cui il CTU è pervenuto attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali, stante anche le contestazioni dell' istituto, che non appaiono tali da validamente contrastare le conclusioni peritali.

Pertanto, sulla scorta delle motivate conclusioni peritali, sussistono i presupposti di inabilità nella misura richiesta per il riconoscimento del diritto alla liquidazione di un indennizzo in capitale in ragione di una menomazione dell' integrità psico-fisica del 12%.

La domanda va dunque accolta e l' Inail va condannato al pagamento delle relative prestazioni.

Il credito per sorte capitale va maggiorato degli interessi legali, ovvero rivalutato, qualora la svalutazione monetaria dovesse essere stata nel tempo superiore al tasso legale di interesse, con decorrenza dal 121° giorno successivo alla maturazione del diritto, sino all' effettivo soddisfo (v. C. Cost. n° 156/91 e art. 16, comma 6, della legge n° 412/91).

Le spese di giudizio seguono la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore costituito, mentre quelle di consulenza tecnica, anticipate dall' Istituto, vanno dichiarate irripetibili.

 

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 1.12.2009, così provvede:

Dichiara il diritto del ricorrente alla liquidazione di un indennizzo in capitale in misura pari all' 12 % di inabilità permanente e per l'effetto, condanna l' Inail al pagamento del dovuto, oltre interessi legali sino al soddisfo.

Condanna l' Inail al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 1200,00, di cui euro 600,00, per onorario, con distrazione, oltre iva, cpa per legge.

Pone definitivamente a carico dell'INAIL le spese di CTU, liquidate come da separato decreto.