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L'Asl è responsabile per i danni connessi alla lussazione scapolo-omerale ricollegabile al trasporto in barella.

La struttura sanitaria risponde non solo nel caso in cui il danno subito dal paziente sia riconducibile dal negligente operato del proprio personale dipendente, ma anche qualora il danno sia riconducibile a un difetto della strumentazione in suo possesso e/o ad una disfunzione del suo apparato strutturale ed organizzativo.

Tribunale di Brindisi – Sezione unica civile, avv. Vittoria Uggenti – Sentenza n. 661 del 7 aprile 2014.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il G.O.T. del Tribunale di Brindisi, avv. Vittoria Uggenti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta a ruolo n. 6l4/C/05 R.G. ex Sez. Distaccata di Francavilla Fontana

TRA

L.S.;                                                                             attore

CONTRO

AUSL BR/l in persona del legale rappresentante p.t. convenuta

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato il sig L.S. ha convenuto in giudizio AUSL BR/l di Brindisi.

Assumeva :

che in data 17/0612004 a seguito di intossicazione da farmaci sarebbe stato trasportato da un ambulanza presso l'ospedale di Francavilla Fontana,

che giunto nel Pronto Soccorso del nosocomio, il L. avrebbe accusato forti dolori alla spalla,

che solo dopo che era stato richiesto a più riprese l'intervento dei medici, anche su iniziativa dei parenti dell' attore sarebbe intervenuto un ortopedico,

che l'ortopedico riscontrata la lussazione alla spalla avrebbe reinserito l'omero nella sua naturale allocazione,

che il personale sanitario del nosocomio convenuto sarebbe responsabile, oltre che della lussazione della spalla del ritardo nella diagnosi;

che la lussazione si sarebbe ripresentata spontaneamente in data 13 giugno 2005 che l'attore avrebbe subito danni per invalidità temporanea assoluta e parziale per invalidità permanente e per danno morale.

Chiedeva pertanto che venisse accertata e dichiarata la responsabilità degli operatori sanitari della causazione dell'evento dannoso de quo e conseguentemente condannare L'AUSL BR/l al pagamento di quella somma che sarà ritenuta di giustizia ed accertata a mezzo di una CTU, anche secondo una valutazione equitativa, a titolo di risarcimento danni subiti dall'istante oltre gli interessi e rivalutazione monetaria, il tutto nei limiti di € 26.000,00 con vittoria di spese e competenze di giudizio.

Si costituiva l'AUSL BR/l che chiedeva preliminarmente la dichiarazione di nullità dell' atto di citazione ai sensi dell' art 163 n. 3 cpc, nel merito rigettare le domande perché infondate in fatto e in diritto; in via subordinata nella denegata ipotesi di accertamento della responsabilità dei sanitari dichiarare la sussistenza dello stato di necessità di cui all'art 2043 cc; accertare con rigore i danni effettivamente subiti dall'istante evitando ingiustificate speculazioni delle voci di danno, negare il riconoscimento di interessi e rivalutazione monetaria.

La causa, espletata l'istruttoria, all'udienza del 18/11/2013 precisate le conclusioni veniva trattenuta per la decisione con concessione dei termini ex art 190 cpc.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e pertanto deve essere accolta per quanto di ragione.

Da quanto non specificamente contestato, dalla documentazione sanitaria prodotta in atti dal L. al momento della costituzione in giudizio in relazione prestazione sanitaria, dalle valutazioni tecniche svolte dal consulente di ufficio, si evince

che il 17/06/2004 l'attore a seguito di intossicazione da farmaci sarebbe stato trasportato da un ambulanza presso l'Ospedale di Francavilla Fontana,

che giunto nel Pronto Soccorso del nosocomio, il L. avrebbe accusato forti dolori alla spalla,

che solo dopo che era stato richiesto a più riprese l'intervento dei medici, anche su iniziativa dei parenti dell' attore sarebbe intervenuto un ortopedico,

che l'ortopedico riscontrata la lussazione alla spalla avrebbe reinserito l'omero nella sua naturale allocazione,

che il personale sanitario del nosocomio convenuto sarebbe responsabile, oltre che della lussazione della spalla del ritardo nella diagnosi;

Tali essendo i principali elementi di fatto accertati, si rileva che l'attore ha chiesto affermarsi la responsabilità risarcitoria dell'AUSL BR/l per i danni subiti a causa della non diligente esecuzione della prestazione sanitaria da parte dei sanitari alle dipendenze dell'USL, la quale ove ed adeguata avrebbe in tesi evitato le conseguenze dannose derivate.

È utile preliminarmente, richiamare i seguenti principi giurisprudenziali ormai consolidati in materia di responsabilità medica rilevanti nella presente controversia.

Il rapporto fra il paziente e medico da un lato e fra paziente e struttura sanitaria dall'altro, è regolato dalla disciplina delle obbligazioni contrattuali ( Cass. 24791 24/5/2006) la struttura sanitaria oltre alla responsabilità per inadempimento delle obbligazioni assunte in proprio con il contratto di spedalità o assistenza sanitaria ( fornire al paziente prestazioni albe ghiere, mettere a sua disposizione il personale paramedico, apprestare medicinali ogni attrezzatura necessaria anche per eventuali complicazioni) è tenuta a rispondere anche del fatto dei sanitari della cui opera si avvale, ancorchè non siano suoi dipendenti ai sensi dell'art 1228 cc.

In applicazione della normativa sui rapporti contrattuali ( art 1218 cc), il paziente è tenuto a dimostrare quale creditore della prestazione sanitaria, la conclusione del rapporto contrattuale e a dedurre l'inadempimento del debitore, inadempimento che deve essere astrattamente efficiente alla produzione del danno; spetta invece al debitore della prestazione, alla struttura sanitaria, provare che inadempimento non v'è stato o che è dipeso da fatto a lui non imputabile, ovvero che pur esistendo, non è stato causa del danno.

Sulla valutazione dell'adempimento, poiché si tratta di obbligazione di mezzi è la diligenza del debitore e non il conseguimento del risultato a costituire metro di giudizio: tale diligenza non è quella generica del buon padre di famiglia, ma quella qualificata dell'homo eiusdem professionis ac conditionis ai sensi dell'art 1176 cc 11 co. (Cass. 28.01.03 n.1228); inoltre la limitazione della responsabilità del professionista ai soli casi di dolo o colpa grave prevista dall'art. 2236 cc quando la prestazione comporti la risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, non trova applicazione se la sua condotta è stata negligente o imprudente ( Cass. 1.3.07. n. 4797);

sussiste nesso di causalità tra il comportamento del sanitario e il pregiudizio subito dal paziente qualora attraverso un criterio necessariamente probabilistico - c.d regola della preponderanza dell' evidenza e del più probabile che non, cioè probabilità logica desumibile dagli elementi di conferma disponibili nel caso concreto e della contemporanea esclusione di possibili elementi alternativi ( Cass. 11.1.08 n.584, 582 ) si ritenga che l'opera del professionista abbia causato o concorso a causare il danno verificatosi oppure, in caso di condotta omissiva, se quell' opera ove correttamente prontamente svolta, avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di evitare il danno verificato si (Cass. 23.9.04 n. 1933).

Ciò premesso, la responsabilità dell'ente ospedaliero ricorre, sia ai sensi dell'art 1218 , in relazione a propri fatti d'inadempimento ( ad es. in ragione della carente o inefficiente organizzazione relativa alle attrezzature o alla messa a disposizioni di medicinali o del personale medico ausiliario e paramedico, o alle prestazioni di carattere alberghiero) sia ai sensi dell' art 1228 cc per quanto concerne il comportamento specifico dei medici dipendenti, dal momento che il debitore che , nell' adempimento dell' obbligazione si avvale dell' opera di terzi, risponde anche dei comportamenti dolosi o colposi di costoro, per quanto non siano alle proprie dipendenze.

L'obbligazione assunta dal medico, sia che questi operi come libero professionista, sia che agisca come dipendente di una azienda sanitaria, è ricondotta generalmente allo schema della locatio operis.

Il professionista non è tenuto all'esecuzione di un'opera o di un servizio ma esclusivamente ad un idoneo impiego di mezzi in funzione del perseguimento di un risultato che potrebbe anche non venire.

La qualificazione dell'obbligazione del medico come obbligazione di mezzi si giustifica in ragione dell' intrinseca aleatorietà degli esiti dell' attività considerata.

Il ricorso agli strumenti della scienza, d'altronde, non consente al medico di prevenire ogni forma di rischio o di danno connesso alla propria' attività, e conseguentemente non gli si può chiedere a tutti i costi l'esito positivo del trattamento.

Il medico in altri termini non si impegna a guarire il paziente, bensì ad assumere un comportamento tecnicamente qualificato, ovvero a curare il paziente in modo diligente e coscienzioso, mettendo a disposizione di questi tutte le conoscenze che si danno per acquisite dalla comunità medico-scientifica al momento in cui sorge il rapporto con il paziente.

In sostanza, se si recupera la tradizionale distinzione tra obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato, l'obbligazione cui è tenuto il medico rientra fra le prime.

Il medico, pertanto, non è obbligato a raggiungere il risultato avuto di mira dal paziente, bensì è tenuto a porre in essere un comportamento diligente secondo le generali regole di prudenza, diligenza e perizia: ne consegue che l'inadempimento del professionista, fonte di responsabilità dello stesso, non può essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato utile, ma deve essere valutato alla stregua della violazione dei doveri inerenti allo svolgimento dell' attività professionale e, in particolare, del dovere di diligenza.

L'evoluzione interpretativa, tuttavia, ha posto in crisi la tradizionale qualificazione dell' obbligazione del medico come obbligazione di mezzi e tende ad introdurre in tale categoria elementi propri delle obbligazioni di risultato, in cui ciò che è dovuto è l'obiettivo concordato e non l'attività svolta per conseguirlo.

In tali casi, quindi, il mancato conseguimento del bene è di per sé considerato fattispecie di inadempimento, salvo poi al debitore dimostrare la non imputabilità dello stesso (art. 1218 c.c.).

Tale tendenza si manifesta, in particolare, con riferimento a quelle ipotesi in cui l'operazione effettuata dal medico venga considerata di prestazione di routine, che prevedono regole tecniche che, se applicate in modo diligente, assicurano, nella quasi totalità dei casi, il raggiungimento del risultato sperato.

In tali casi, il mancato raggiungimento del risultato fa presumere la negligenza o l'imperizia del sanitario e, dunque, il suo inadempimento.

Sintomatica di tale orientamento è la sentenza della Corte di Cassazione n. 14759 del 26/06/2007) , che ha precisato:" è vero infatti che l'obbligazione assunta dal professionista e dalla struttura è di mezzi e non di risultato e che il mancato o incompleto raggiungimento del risultato non può di per sé implicare, dunque, inadempimento (o inesatto inadempimento; anche vero che il totale insuccesso di un intervento di routine e dagli esiti normalmente favorevoli, come il parziale insuccesso che si registra nei casi in cui dall'intervento sia derivata una menomazione più gravosa di quella che era lecito attendersi da una corretta terapia della lesione o della malattia, si presenta come possibile edaltamente probabile conseguenza dell'inesatto adempimento della prestazione".

Concretamente, tuttavia, permane una sostanziale differenza, ovvero la liberazione dalla responsabilità da parte del sanitario non avviene solo se quest'ultimo dimostra che la prestazione è diventata impossibile per causa a lui imputabile o per caso fortuito, ma anche con la prova del proprio comportamento diligente, perito, prudente.

Posto che la diligenza richiesta al medico è quella professionale, specifica del buon medico (art. 1176, comma II, c.c.), tre sono gli obblighi fondamentali cui il medico si deve attenere:

obbligo di cura. E’ l'attenzione che il soggetto deve impiegare nell'esecuzione della prestazione, prendendo le iniziative necessarie e verificando le proprie capacità ed i propri mezzi nell' eseguire la prestazione. La violazione di tale obbligo comporta il sorgere della colpa per negligenza;

obbligo della prudenza. E' l'osservanza delle misure di cautela idonee ad evitare che sia impedito il soddisfacimento dell'obbligazione o comunque che siano pregiudicati altri interessi del creditore. La violazione di tale obbligo comporta il sorgere della colpa per imprudenza;

obbligo della perizia. In senso oggettivo è l'impiego di adeguate nozioni e strumenti tecnici. In senso soggettivo indica l'abilità e la preparazione tecnica del soggetto obbligato: in caso di sua violazione vi è responsabilità per imperizia.

L'obbligazione di diligenza muta ulteriormente a seconda del grado di specializzazione posseduto dal medico e richiesto dalla prestazione: la giurisprudenza distingue tra una diligenza professionale generica ed una specializzata, e quella richiesta nel singolo caso deve essere valutata sulla base della qualità o meno di specialista del soggetto che esegue la prestazione.

La diligenza specifica del debitore qualificato comporta il rispetto di tutte le regole e tutti gli accorgimenti che nel loro insieme costituiscono la conoscenza della professione medica.

In definitiva, la diligenza che il medico-chirurgo deve impiegare nello svolgimento della professione sanitaria è quella del regolato e accorto professionista esercente la sua attività con scrupolosa attenzione e adeguata preparazione professionale.

Il richiamo alla diligenza ha, dunque, la funzione di ricondurre la responsabilità del medico alla violazione di obblighi specifici derivanti da regole disciplinari precise: come è stato recentemente confermato dalla giurisprudenza, la diligenza assume il duplice significato di parametro di imputazione dell'inadempimento e criterio di determinazione del contenuto dell'obbligazione.

Da quanto sinora detto si può quindi dire che il medico risponde per colpa ogniqualvolta non si sia attenuto alle generali regole di prudenza, diligenza e perizia valutate in relazione all'attività esercitata e al grado di specializzazione dello stesso.

Accanto alla responsabilità medica tradizionalmente considerata, deve ricordarsi che con la accettazione del paziente in una struttura sanitaria (pubblica o privata) viene concluso un contratto atipico di spedalità, avente ad oggetto non solo le cure mediche e chirurgiche, generali e specialistiche, ma anche ogni altro obbligo accessorio e strumentale alle prestazioni di diagnosi e di cura, come apprestare personale medico ausiliario e personale paramedico, i medicinali e tutte le attrezzature necessarie, oltre alle prestazioni latu sensu alberghiere (ed agli obblighi concernenti il consenso informato, su cui cfr. a ciò deriva una responsabilità dell'ente "per fatto proprio", ovvero qualora la struttura sanitaria risulti inadempiente agli obblighi integrativi e suppletivi rispetto a quello di fornire il trattamento diagnostico e terapeutico corretto.

La struttura sanitaria risponde, in altri termini, non solo nel caso in cui il danno subito dal paziente sia riconducibile dal negligente operato del proprio personale dipendente, ma anche qualora il danno sia riconducibile a un difetto della strumentazione in suo possesso e/o ad una disfunzione del suo apparato strutturale ed organizzativo.

Tanto premesso, nella specie, dalle emergenze processuali si evince che l'attore abbia provato l'inesattezza dell'adempimento per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza da parte dei sanitari.

Viceversa, la convenuta a carico della quale grava l'onere probatorio in ordine alla assoluta inesistenza di complicanze e dei danni alla spalla a seguito di lussazione riferiti dal paziente, ossia l'avvenuto, esatto adempimento, nulla hanno approvato né documentalmente né a mezzo di testi che anzi hanno rinunciato.

E' pacifico il rapporto contrattuale costituitosi tra l'attore e la struttura ospedaliera di Francavilla convenuta .

Ha spiegato il ctu con motivazione diffusa e coerente ed apparentemente immune da vizi logici, che : da quanto descritto si deve desumere che l'evento lesivo della lussazione della scapolo - omerale destra del periziato debba essersi verificata nel periodo che va dall'arrivo dell'ambulanza al Pronto Soccorso al ricovero nella divisione di Medicina del P.O. di Francavilla Fontana. Allo stato attuale è impossibile indicare con precisione quale sia stato l'atto provocante la lesione, se sia stata provocata da una incauta contenzione del paziente o da incauta trazione o movimento dell'arto superiore destro. Si tratta comunque, di comportamenti imprudenti non conformi alla legis artis, che hanno indotto il verificarsi della lussazione alla spalla ....

Conclude tenuto conto della valutazione clinica della documentazione medica in atti si può affermare che dopo il ricovero nella Divisione di Medicina del Presidio Ospedaliero di Francavilla Fontana il medico di reparto e successivamente il consulente Ortopedico riscontravano al sig. L.S. la lussazione antero-inferiore della scapolo­omerale destra; attualmente è affetto da esisti di lussazione recidivante della scapolo omerale destra da instabilità delle strutture capsulo legamentose.

Si ritiene equo che, in conseguenza del trauma in questione, sia residuato in misura percentuale del 12% della totale.

Tra le possibili cause della lussazione della scapolo-omerale destra possiamo presupporre:

a. mancato uso, da parte del personale addetto all'assistenza, di mezzi di contenzione del paziente al lettino o alla barella;

b. inappropriata trazione o movimentazione, da parte del personale addetto all'assistenza dell'arto superiore destro:

e. verificarsi di crisi convulsive da farmaci;

nei casi a, e b, è possibile supporre un comportamento imprudente non conforme alla lege artis, che ha indotto il verificarsi della lussazione alla spalla.

Tale comportamento può essere solo parzialmente giustificato dalla concitazione degli atti effettuati dalla equipe che hanno portato comunque, alla salvaguardia della vita del paziente, portato nel presidio Ospedaliere in situazioni di urgenza

nel trattamento della lussazione della scapolo omerale destra non si ravvisano profili di negligenza o di imperizia da parte dei sanitatri e degli infermieri.

Tuttavia la debitrice convenuta pur gravata dall'onere della prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente, nulla ha provato.

Documento essenziale è la scheda di ambulanza presente nella cartella clinica dalla quale emerge che l'attore era ancora in buone condizioni psico -fisiche, al momento del soccorso presso la propria abitazione di campagna da parte dei sanitari dell' ambulanza dell'ospedale di Ceglie e soprattutto che non aveva alcuna lussazione alla sua spalla destra.

A conferma di quanto assunto da parte attrice soccorrono le dichiarazioni rese in sede di prova testimoniale.

In particolare il teste F.V., dichiara" ero assieme all'attore nella campagna dei suoi genitori quando lui si è sentito male, anzi preciso che sono stata chiamata direttamente dall'attore che mi ha detto di raggiungerlo subito in campagna con al seguito l'ambulanza, io così ho fatto e ho anzi atteso l'ambulanza vicino al cimitero per indirizzarla presso la campagna in questione che non è facilmente raggiungibile. Giunti in campagna siamo entrati ed ho trovato l'attore che era sdraiato sul letto era vigile si trovava solo in casa. A quel punto ho chiesto cosa fosse successo e lui mi ha indicato con il braccio destro dei farmaci che aveva assunto. Preciso che si trovava sul letto in posizione supina. La dottoressa che era in servizio e che è intervenuta con l'ambulanza a quel punto ha ritenuto che fosse meglio portare mio nipote in ospedale per un eventuale lavanda gastrica siccome il personale intervenuto non era capace di prenderlo di peso per caricarlo sulla barella è stato chiesto a mio nipote se ce la faceva ad appoggiarsi da solo sulla barella, adoperando entrambe le braccia. Mio nipote è stato caricato sull'ambulanza per quasi tutto il tragitto e sono arrivata con pochissimi minuti di ritardo rispetto all'ambulanza perché mi sono fermata ad avvisare telefonicamente i genitori e altri parenti. Quando sono giunta in Ospedale a Francavilla mio nipote si trovava già all'interno del Pronto soccorso. lo sono entrata nella sia in cui lo stavano assistendo e un infermiere è uscito e mi ha rassicurata. A quel punto sono andata fuori per fare qualche altra telefonata soprattutto alla moglie di mio nipote e sono rientrata e ho udito chiaramente la voce di mio nipote che si lamentava proferendo le parole " mi fa male" " mi state facendo male e una voce maschile che gli ha risposto stai zitto che ti stiamo salvando la vita. A quel punto ho provato anche con forza ad entrare nella sala per capire cosa fosse successo, ma mi è stato impedito. Dopo dieci minuti ho sentito ulteriori lamentele e un 'altra voce maschile che intimava a mio nipote di stare zitto perché le sue sensazioni erano solo allucinazioni. A quel punto mio nipote è stato portato nel reparto di medicina al VI piano e adagiato sul letto così ho potuto vederlo e gli ho chiesto cosa fosse successo e perché si stesse lamentando. Lui mi ha risposto non so cosa mi hanno fatto ma mi sa che mi hanno rotto il braccio, chiama subito qualcuno. Poco dopo sono sopraggiunti i genitori...... ... e dopo ... è arrivato un altro medico credo un ortopedico che ha visitato mio nipote applicandogli una fasciatura .... l'intervento di questo secondo medico sarà durato venti minuti … preciso che quando ho visto mio nipote nel letto del reparto di medicina lui mi ha anche detto io chiedevo che mi alzassero il braccio ma loro non lo facevano .....

Il teste V.M.C. ha riferito:" sono la compagna convivente del sig L. anzi sono con lui sposata ma solo con rito religioso cristiano evangelico .... sono arrivata quando mio marito era già in letto di ospedale ho cercato di prendergli la mano e lui si è lamentato dicendo che gli faceva male e ci hanno fatto uscire fuori. L'ortopedico è arrivato circa mezz'ora dopo il mio arrivo .... successivamente. Credo 7/8 mesi dopo i fatti di cui sopra o almeno così ricordo, il braccio destro di mio marito è uscito nuovamente fuori posto senza che fosse successo alcun evento particolare: prima del ricovero a Francavilla mio marito non aveva mai avuto problemi alla spalla".

Orbene la condotta imprudente ed il ritardo diagnostico, non rispondenti a diligenza professionale ex art. 1176 - 2 co. c. civ., si pongono allora in relazione causale rispetto alle conseguenze lesive in concreto verificatesi di lussazione della spalla.

Occorre ricordare che, in base ai criteri elaborati dalla giurisprudenza il nesso eziologico tra il comportamento del medico ( o struttura sanitaria) ed il pregiudizio subito dal paziente può dirsi sussistente, qualora attraverso un criterio necessariamente probabilistico si ritenga che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di evitare il danno verificatosi, (Cass. 11/5/2009 n. 10743;id. 4 marzo 2004 n. 4400; id. 23 settembre 2004 n. 19133; id. 11 novembre 2005 n. 22894; id. 21 gennaio 2000 n. 632); e tale possibilità è da stimarsi in base alla regola della normalità causale, vale a dire del "più probabile che non" (cfr. Cass. 16/10/2007 n. 21619 - id. 9/6/2011 n. 12686).

Se ne deduce, facendo applicazione di tale criterio, che la condotta dei sanitari che ebbero in cura l'attore presso il nosocomio di Francavilla Fontana ha avuto rilevanza causale nella lussazione della spalla, in quanto non ha impedito che le conseguenze lesive dell'infortunio assumessero la loro concreta gravità.

Dalla descritta condotta colposa discende l'obbligo risarcitorio della convenuta, in base ai principi ed al regime probatorio della responsabilità contrattuale.

Occorre ora risalire all'intero danno subito dall'attore a seguito del comportamento colposo della convenuta per accertare l'entità dl risarcimento richiesto in domanda.

In conclusione il, CTU ha stimato i postumi permanenti residuati all'attore, nella misura del 12% .

Si ritiene opportuno applicare, al caso di specie, ai fini della valutazione del danno individuato dal CTU i criteri fissati dalle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano per il 2011 dal momento che sempre la Suprema Corte, III sez., con la recente sentenza n. 12408 del 7.6.2011, ha precisato che "i valori di riferimento per la liquidazione del danno alla persona adottati dal Tribunale di Milano, dei quali è già nei fatti riconosciuta una sorta di vocazione nazionale, costituiscono d'ora innanzi, per la giurisprudenza di questa Corte, il valore da ritenersi "equo", e cioè quello in grado di garantite la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità" .

Queste tabelle individuano il nuovo valore del c.d. "punto" muovendo dal valore del "punto" delle Tabelle precedenti (connesso alla sola componente di danno non patrimoniale anatomo-funzionale, c.d. danno biologico permanente), aumentato in riferimento all'inserimento nel valore di liquidazione "medio" anche della componente di danno non patrimoniale relativa alla "sofferenza soggettiva" di una percentuale ponderata (dall' 1 al 9% di invalidità l'aumento è del 25% fisso, dal 10 al 34 % di invalidità l'aumento è progressivo per punto dal 26% al 50%, dal 35 al 100% di invalidità l'aumento torna ad essere fisso al 50%), e prevedendo inoltre percentuali massime di aumento da utilizzarsi in via di c.d. personalizzazione.

Applicando le predette tabelle, nella specie, tenuto doverosamente conto che è stata riconosciuta all'attore una percentuale invalidante del 12%, il calcolo del danno non patrimoniale risulta, già di per sé, superiore all'importo di € 26.000,00 come richiesto dall' attore, e che pertanto deve trovare accoglimento entro tale limite in quanto così espressamente contenuto nell'atto introduttivo del giudizio e ribadita in sede di definitiva precisazione delle conclusioni.

In totale, per i danni su indicati vanno liquidati al sig L.S. complessivi € 26.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

Spese CTU definitivamente a carico della convenuta.

P.Q.M.

IL Tribunale di Brindisi, ex Sez. Distaccata di Francavilla Fontana, definitivamente pronunciando sulla causa promossa da L.S. nei confronti AUSL BR Il così provvede:

  1. 1)accoglie la domanda proposta da L.S. nei confronti della Azienda Sanitaria Locale BR/l per quanto di ragione, e, per l'effetto,
  2. 2)condanna la AUSL BR/l in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore L.S. della complessiva somma di € 26.000,00, per le causali in motivazione;
  3. 3)condanna la AUSL BR/l in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in favore L.S. alla rifusione delle competenze e spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 3000,00 per spese oltre oneri e accessori di legge;
  4. 4)Spese CTU definitivamente a carico della convenuta.

Brindisi,07/04/20l4