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In un caso di parto prematuro, il medico è responsabile per la castrazione chirurgica della donna.

Ai fini della necessaria personalizzazione del danno non patrimoniale, nel caso in esame si è considerata la giovane età del soggetto all'epoca dell'intervento, la perdita irreversibile della funzione riproduttiva e la menopausa chirurgica, che hanno comportato senz'altro notevoli sofferenze per l'attrice anche dal punto di vista psichico.

Tribunale di Lecce – Prima sezione civile, avv. Carignani – Sentenza n. 967 del 14 marzo 2013.

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TRIBUNALE DI LECCE

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Onorario Avv. Grazia Carignani, ha pronunciato la seguente

Sentenza

Ex art. 281 sexies c.p.c.

Nella causa civile iscritta al n.541/01 del ruolo generale contenzioso, avente per oggetto "risarcimento danni", discussa e decisa all'udienza del 14.03.2013, proposta

da

C.A. e L.P.;

-attori-

contro

USL LE/1 in persona del Commissario Liquidatore, Direttore Generale della AUSL LE/1;

-convenuta-

nonché

M.N.;

-convenuto-

nonché

Gestione Liquidatoria ex USL BR/3 e BR/4, in persona del Commissario Liquidatore, Direttore Generale p.t. della AUSL BR/1;

-terza chiamata in causa-

nonché

Ina Assitalia s.p.a, in persona del legale rappresentante p.t.,;

-terza chiamata in causa-

nonché

S.P.;

-terzo chiamato in causa-  

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 13.03.01 C.A. e L.P. convenivano in giudizio la AUSL LE/1, in persona del legale rappresentante p.t, e M.N., chiedendo al Tribunale adito:

- accertata la legittimità e fondatezza dell'azione proposta e previo accertamento delle particolari responsabilità per cui è causa, dichiarare quali responsabili dei danni cagionati agli attori i convenuti in solido tra loro e, per l'effetto, condannarli al risarcimento dei danni quantificati in L. 402.500.000 in favore di C.A.ed in L. 48.300.000 in favore di L.P., o in quelli maggiori o minori che saranno accertati nel corso del giudizio; oltre rivalutazione ed interessi legali come per legge, sino alla data del deposito della sentenza e oltre gli interessi sino alla data dell'effettivo pagamento;

- condannare i convenuti al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.

Esponevano gli attori che:

- C.A., in data 12.02.94, veniva ricoverata presso il Presidio Ospedaliero di Ceglie M.ca, con la diagnosi di ammissione di "minaccia di parto prematuro", e che l'equipe della Divisione di Ostetricia e Ginecologia del detto nosocomio effettuando il taglio cesareo demolitore provocava lacerazioni e shock emorragico, con il conseguente trasferimento della paziente presso la rianimazione dell'Ospedale "V. Fazzi" di Lecce;

- la predetta equipe medica dimenticava nel cavo peritoneale una garza laparotomica, che avrebbe cagionato alla Chirico i disturbi e le complicanze (fistola stercoraria vaginale) che avevano comportato ulteriori quattro ricoveri ed un delicato intervento chirurgico il 15.03.95 a Brindisi, culminato nella creazione di ano preternaturale;

- a seguito di denuncia - querela proposta dalla Chirico in data 3.08.95, veniva intrapreso procedimento penale n. 10123/95 R.G.N.R. - Sez. Distaccata di Francavilla F.na, a carico del Dr. S.P., aiuto Primario presso la Divisione di Ginecologia del Presidio di Ceglie, terminato con la condanna dello stesso in data 9.10.2000;

- nel predetto processo si erano costituti parti civili la C. ed il L. marito della stessa, per il risarcimento dei danni subiti, costituiti per la prima dalla perdita irreversibile della funzione riproduttiva e la menopausa chirurgica a soli ventitrè anni, l'incapacità di svolgere una normale e serena attività sessuale e l'indebolimento permanente della funzione intestinale; per il secondo, quelli connessi alle lesioni della moglie ed attinenti alla sfera sessuale;

- dalla perizia tecnica espletata nel corso del processo penale emergeva che risultavano individuabili profili di colpa ed in particolare di negligenza ed imperizia nella condotta dell'equipe operatoria che eseguì il cesareo demolitore, del radiologo che valutò l'esame cistografico del 26.02.94, dei ginecologi della Divisione di Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale di Lecce e del chirurgo che il 21.03.95 eseguì l'intervento per fistola retto-vaginale.

- risultava acclarato che tutte le patologie subite dalla C., nei quattordici mesi seguiti ai ricoveri a Ceglie e Lecce, erano da attribuire alla dimenticata garza laparotomica;

- la presenza di detta garza non era stata colpevolmente rilevata nelle radiografie effettuate, ed in particolare nell'esame cistografico, determinando la formazione della fistola retto-vaginale e la necessità conseguente del ricorso all'ano preternaturale ed alla castrazione chirurgica della paziente.

La C. lamentava di aver subito inoltre una sindrome depressiva reattiva, ulteriore rispetto al danno alla sfera sessuale.

Gli attori quantificavano i danni subiti da C.A., da addebitare al Nosocomio di Lecce, nella misura di L. 402.500.000 (otto mesi di I.T.T.; otto mesi di I.T.P. al 75%; danno biologico pari al 60%; danno morale al 60%) ed i danni subiti da L.P., relativi alla vita coniugale e relazionale, in termini di dispareunia e della certezza di non poter aver più figli con la propria moglie, in L. 40.250.000 148.300.000 (danno biologico nella misura del 10-12% di quello subito dalla moglie).

Con comparsa di costituzione e risposta del 27.04.01 si costituiva in giudizio la USL LE/1 in persona del Commissario Liquidatore, Direttore Generale della AUSL LE/1, eccependo:

- il difetto di legittimazione passiva della stessa, poiché l'Ospedale Civile "Vito Fazzi" di Lecce, all'epoca dei fatti, dipendeva dalla USL LE/1 in liquidazione, alla quale ultima era estranea l'ASL LE/1; la causa si sarebbe dovuta proporre contro la suddetta USL LE/1 in liquidazione, in persona del Direttore Generale della ASL LE/1·

- la prescrizione dei diritti e dell'azione fatti' valere, in quanto il preteso errore di diagnosi addebitato ai sanitari dell'Ospedale di Lecce risaliva al 26.02.94, termine da cui erano decorsi più di cinque anni per l'inoltro della citata raccomandata del 14.02.2000 e delle relative richieste risarcitorie;

- che la garza laparotomica era stata lasciata dai chirurghi dell'Ospedale di Ceglie M.ca in data 12.02.94, con la conseguente responsabilità professionale esclusiva degli stessi, mentre erano assenti eventuali errori diagnostici addebitabili ai sanitari del nosocomio leccese;

- la castrazione chirurgica era stata esclusivamente la conseguenza dell'errore professionale commesso dal chirurgo di Brindisi, che aveva eseguito il 21.03.95 l'intervento di ovariectomia, da ritenersi non giustificabile in base al referto clinico ed a quello istopatologico;

- che il quantum delle richieste risarcitorie non era adeguatamente provato, in relazione sia alla C. sia al L.

L'Azienda chiedeva infine di essere autorizzata a chiamare in causa la USL BR/3 per l'Ospedale di Ceglie e la USL BR/4 per l'Ospedale Di Summa di Brindisi, nonché il Dr. S.P., aiuto Primario presso la Divisione di Ginecologia del Presidio di Ceglie che eseguì l'intervento di parto cesareo, affinché venissero condannati a rilevare e manlevare la USL LE/1 dagli effetti della domanda attrice e comunque a rivalere la stessa USL LE/1 di tutte le somme che dovesse essere tenua a pagare agli attori a qualsiasi titolo.

Con comparsa di costituzione e risposta del 19.11.01 si costituiva in giudizio la Gestione Liquidatoria ex USL BR/3 e BR/4, in persona del Commissario Liquidatore, eccependo: preliminarmente l'improcedibilità, improponibilità ed inammissibilità dell'atto di citazione per chiamata di terzo in causa, per i seguenti motivi:

  1. a)difetto di legittimazione passiva e/o interesse a resistere, poiché i danni lamentati dagli attori in citazione erano da imputare in via esclusiva alla condotta della USL LE/1 ed al Dott. M., per non aver diagnosticato, in base alle indagini strumentali eseguite, la presenza nell'addome della paziente della garza laparotomica, residuata accidentalmente all'esito di intervento cesareo demolitorio presso l'Ospedale di Ceglie M.ca;
  2. b)in assenza di tale errore la patologia da cui era affetta la Sig.ra C. non sarebbe degenerata ed aggravata, sino al punto da rendere necessario, per il sopravvenire di una fistole, l'intervento poi effettuato presso l'Ospedale A. Di Summa di Brindisi nel marzo 1995; il nesso causale tra la condotta colpevole dei Sanitari leccesi e l'aggravamento della patologia dell'attrice deve essere considerato autonomo e diretto e non interrotto dalla condotta precedentemente tenuta dai Sanitari di Ceglie e/o tenuta successivamente dai Sanitari di Brindisi, non configurando dette condotte "cause preesistenti e/o sopravvenute da sole sufficienti a determinare l'evento dannoso per cui é causa".
  3. c)transazione sottoscritta dalle parti in data 11.07.2000, sulla base della quale veniva corrisposta agli odierni attori la somma di L. 90.000.000 per il risarcimento dei danni subiti in relazione all'operato del Dr. S. e di tutti i medici ed operatori sanitari intervenuti presso l'Ospedale di Ceglie M.ca.

Nel merito la terza chiamata sosteneva che:

- il quadro clinico della paziente rendeva necessario procedere all'ovariectomia eseguita presso l'Ospedale Di Summa di Brindisi, per la tutela della salute della stessa;

La Gestione Liquidatoria predetta chiedeva la sospensione del presente procedimento in attesa della pronuncia del Giudice penale nei giudizi incardinati in danno dei sanitari di Brindisi; chiedeva infine di essere autorizzata alla chiamata in causa della Assitalia Ass.ni, Compagnia responsabile civile della ex USL BR/4 nell'anno 1995, per beneficiare della relativa manleva.

Con comparsa di costituzione e risposta del 20.11.01 si costituiva in giudizio il Dr. M.N., eccependo:

- la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, richiesto a distanza di oltre sette anni dal fatto;

- nel merito l'assenza della prova del presunto errore diagnostico relativo alla mancata diagnosi cistografica della presenza in cavità peritoneale di un corpo estraneo, nonché il difetto di prova del nesso causale tra l'interpretazione del dato radiologico ed il danno subito dalla C.;

- in ogni caso il referto de quo non fu interpretato dal primario di radiologia Dr.M., infatti recava una sigla sotto la dicitura "il medico esaminatore", che il medesimo disconosceva, mentre nessuna sottoscrizione si notava sotto la dicitura "il primario".

- non si procedette a valutazione collegiale dell'esame radiologico, non previsto dalla normativa di settore e non compatibile con il numero di indagini realizzate nel servizio di radiologia del presidio multizonale "V. Fazzi";

- non era provata l'imputazione del danno biologico lamentato dagli attori a carico dei sanitari dell'Ospedale di Lecce, né la quantificazione del danno stesso.

Con comparsa di costituzione e risposta del 5.12.02 si costituiva in giudizio Assitalia - Le assicurazioni d'Italia S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., eccependo:

in via preliminare:

- la nullità della chiamata in causa in quanto la relativa richiesta era stata avanzata in violazione del disposto di cui all'art.167 c.p.c., e cioè con atto depositato dalla Gestione Liquidatoria delle ex USL BR/3 e BR/4 all'udienza del 20.11.01 e non venti giorni prima di tale data, come dispone il codice di rito;

- in subordine la prescrizione dei diritti dell'assicurato ai sensi e per gli effetti dell'art.2952 c.c.; nel merito evidenziava:

-che il contratto di polizza impegnava a garantire la responsabilità civile della ex USL BR/4 (ovvero l'Ospedale Di Summa di Brindisi) e non anche della ex USL BR/3 (ovvero l'Ospedale di Ceglie M.ca), e comunque nei limiti del massimale pari a L. 200 milioni (€ 103.000,00) per persona danneggiata, con il limite di L.' 500 milioni complessivamente per sinistro, con esclusione dei danni riflessi, ossia quelli richiesti da Leone;

- i danni lamentati dagli attori non erano imputabili all'intervento eseguito a Brindisi, necessitato dalla dimenticanza della garza laparotomica da parte dei Sanitari dell'Ospedale di Ceglie M.ca;

- il quantum delle richieste risarcitorie era eccessivo e non provato.

Con comparsa di costituzione e risposta del 20.11.01 si costituiva in giudizio il Dr. S.P.i il quale rilevava:

- che la domanda formulata dagli attori con l'atto di citazione era volta ad ottenere il risarcimento dei danni patiti in occasione del ricovero della Chirico presso il Nosocomio leccese, con riferimento alla mancata diagnosi di corpo estraneo;

- che la chiamata in causa del Dr. S.P. e della USL BR/3 e BR/4 non possono trovare accoglimento in questa sede processuale, a seguito di atto di transazione dell'11.07.01 stipulato tra gli attori, la AUSL BR/1 e la Zurigo Ass.ni;

S.P. chiedeva pertanto in via preliminare l'estromissione dal presente giudizio per i suddetti motivi, evidenziando nel merito l'assoluta mancanza di responsabilità dello stesso nella causazione dei danni tutti subiti dalla C. e conseguentemente dal coniuge L.P.

Nel corso del processo veniva autorizzato il deposito di memorie ex artt. 180, 183 co. 5, e 184 c.p.c ..

La causa veniva istruita con l'interrogatorio formale di C.A., L.P., M.N. (mentre non veniva reso dal rappresentante legale della AUSL LE/1), prova per testi e C.T.U. medica affidata al Dott. Grande Antonio.

All'udienza del 25.11.10 le parti precisavano le conclusioni come da verbali in atti e la causa veniva trattenuta per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c ..

Con ordinanza del 17.06.11 il Giudicante, considerato l'elevato numero di cause trattenute per la decisione, e ritenuto di avvalersi delle più snelle tecniche di redazione e pubblicazione delle sentenze previste dall'art. 281 sexies c.p.c., fissava l'udienza del 2.02.12 per gli adempimenti di cui al predetto articolo.

All'udienza del 2.02.2012 la causa veniva dichiarata interrotta per sospensione del procuratore della Gestione liquidatoria ex USL BR/3 e BR/4.

Con ricorso del 23.02.2012 gli attori riassumevano la causa.

Con memoria depositata il 19.10.12 si costituiva in giudizio la Gestione liquidatoria ex USL BR/3 e BR/4 a mezzo dell'Avv. Daniela Faggiano ed all'udienza del 25.10.12 comparivano tutte le parti interessate, per cui la causa veniva rinviata per la discussione, ex art.281 sexies c.p.c., all'udienza del 14.03.2013.

All'udienza del 14.03.13 la causa veniva discussa e decisa con lettura contestuale di sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La pretesa attorea è fondata e deve essere accolta per quanto di ragione, per i motivi di seguito esposti.

Difetto di legittimazione passiva della ASL LE/1

La USL LE/1 in persona del Commissario Liquidatore, Direttore Generale della AUSL LE/1, ha eccepito che l'Ospedale Civile "Vito Fazzi" di Lecce all'epoca dei fatti dipendeva dalla USL LE/1 in liquidazione, alla quale era estranea l'ASL LE/1.

Sostiene l'Ente convenuto che la causa si sarebbe dovuta proporre contro la suddetta USL LE/1 in liquidazione, in persona del Direttore Generale della ASL LE/1.

Giurisprudenza costante ha chiarito che: "Per effetto della soppressione delle unità sanitarie locali e della conseguente istituzione delle aziende unità sanitarie locali (aventi natura di enti strumentali della Regione), si è realizzata una fattispecie di successione "ex lege" delle regioni in tutti i rapporti obbligatori facenti capo alle ormai estinte Usi, con conseguente esclusione di ogni ipotesi di successione "in universum ius" delle Asl alle preesistenti Usi; tale successione delle regioni è caratterizzata da una procedura di liquidazione, che è affidata a un'apposita gestione ­stralcio, la quale è strutturalmente e finalisticamente diversa dall'ente subentrante e individuata nell'ufficio responsabile della medesima unità sanitaria locale a cui si riferivano i debiti e i crediti inerenti alle gestioni pregresse, usufruisce della soggettività dell'ente soppresso (che viene prolungata durante la fase liquidatoria), ed è rappresentata dal direttore generale della nuova azienda sanitaria nella veste di commissario liquidatore ... " (Cass. Civ. n.11771/2011).

Nel caso in esame dall'atto introduttivo si evince che gli attori hanno citato in giudizio "l'Azienda Unità Sanitaria Locale LE 1, in persona del Direttore Generale p.t., nella prescritta qualità di Commissario Liquidatore della soppressa Unità Sanitaria Locale di Lecce I, Presidio Ospedaliero "Vito Fazzi".

La notificazione consequenziale dell'atto sia alla AUSL LE/1 in persona del Direttore Generale, nella prescritta qualità di Commissario Liquidatore della precedente USL LE/1, sia alla vecchia USL LE/1, nella persona del Commissario Liquidatore, ha permesso che il rapporto processuale si instaurasse senza alcun vuoto o carenza di difesa ed assistenza giuridica e legale, essendo stato raggiunto il destinatario del rapporto giuridico instaurato dagli attori.

Pertanto detta eccezione dev'essere disattesa

Prescrizione dei diritti promossi dagli attori.

Occorre rilevare che la domanda risarcitoria proposta nei confronti della struttura ospedaliera ha natura contrattuale ex articolo 1218 c.c., atteso che, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità e di merito, l'accettazione del paziente in una struttura sanitaria (pubblica o privata), ai fini del ricovero oppure di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto d'opera professionale tra il paziente e l'ente sanitario avente ad oggetto l'obbligazione di compiere attività diagnostica e terapeutica (Cass. 1698/2006; Casso 9085/2006), per cui il termine di prescrizione in questi casi è quello ordinario decennale.

Tuttavia, anche volendo far rientrare la fattispecie in esame nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, il termine di prescrizione quinquennale non si è compiuto.

In proposito occorre ricordare alcune date relative ai fatti di causa: il primo intervento di taglio cesareo (con dimenticanza della garza) presso l'Ospedale di Ceglie è del 12.02.1994; la cistografia eseguita presso l'Ospedale di Lecce è del 26.02.1994; l'intervento di ovariectomia presso l'Ospedale di Brindisi è del 15.03.1995; la proposizione della querela è del 3.08.1995; la richiesta di risarcimento dei danni stragiudiziale è del 14.02.2000; la sentenza di condanna dell'Aiuto Ginecologo di Ceglie, dalla quale emergevano responsabilità anche di altri medici, è del 9 - 6 ottobre 2000, divenuta irrevocabile il 25.01.01; la citazione in giudizio è del 14-19 marzo 2001.

Giurisprudenza della Suprema Corte ha affermato che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito non sorge dal momento in cui l'agente compie l'illecito, o dal momento in cui il fatto del terzo determina "ontologicamente" il danno all'altrui diritto, bensì dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile dal danneggiato (Cass. Civ. n.9927/2000).

Nel caso in esame, anche a voler far decorrere il dies a quo della prescrizione quinquennale a partire dal giorno in cui l'attrice ha proposto querela (03.08.95) nei confronti del ginecologo che ha effettuato il primo intervento, in quanto già da tale momento l'attrice usando l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto avere la sufficiente percezione di un danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di terzi, la prescrizione non può dirsi compiuta, in quanto è stata interrotta dalla richiesta stragiudiziale di risarcimento dei danni del 14.02.2000, cui è seguito l'atto di citazione del 14-19 marzo 2001.

Pertanto la suddetta eccezione di prescrizione dev'essere in ogni caso rigettata.

Posizione Assitalia Ass. ni.

L'evocazione in giudizio della Compagnia Assitalia ai sensi dell'art. 106 c.p.c. è avvenuta ad opera della Gestione Liquidatoria delle ex USL BR/3 e BR/4 (citata in giudizio dalla ex USL LE/1 per l'udienza del 20.11.01), la quale non si costituiva in giudizio venti giorni prima di tale data, bensì il 20.11.01.

Costituendosi in giudizio, la Compagnia assicuratrice ha tempestivamente sollevato in comparsa di risposta l'eccezione di nullità della chiamata in causa per intervenuta decadenza del chiamante.

Tale eccezione dev'essere accolta.

Afferma la Suprema Corte che "In tema di intervento nel processo di un terzo su istanza di parte ai sensi dell'art. 106 c.p.c., rientra nei poteri discrezionali del giudice istruttore autorizzare o non autorizzare la chiamata in causa, ma non anche autorizzare la chiamata tardiva e imporre al terzo chiamato di accettare il contraddittorio nello stato in cui la controversia si trova, così ledendone il diritto di difesa, sicchè, se il terzo non presti adesione a tale stato e (come nella specie) eccepisca in via principale l'irritualità della chiamata difendendosi nel merito solo in via subordinata, le disposizioni sulle modalità e i termini della chiamata in causa di terzo di cui agli art. 167 e 269 c.p.c. non sono suscettibili di deroga" (Cass. Civ. n.15362/06; conforme Cass. Civ. n.10682/08).

Ai sensi degli artt. 166 e 167 c.p.c. il termine di costituzione del convenuto è di venti giorni prima dell'udienza fissata dall'attore nell'atto di citazione, ovvero dell'udienza differita dal Giudice istruttore con decreto, da emanare entro cinque giorni dalla presentazione del fascicolo.

Il successivo art.167 c.pc. dispone che il convenuto "se intende chiamare un terzo in causa, deve farne dichiarazione nella comparsa di risposta e provvedere ai sensi dell'art. 269 c.p.c.; a sua volta l'art.269 al 2° comma recita: "il convenuto che intenda chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di risposta e contestualmente chiedere al giudice istruttore lo spostamento della prima udienza ... ".

Nel caso di specie, poichè la Compagnia Assitalia ha immediatamente eccepito la nullità della chiamata in causa per intervenuta decadenza del relativo diritto, ne consegue che la chiamata in garanzia deve essere dichiarata inammissibile.

Nel merito.

Con l'atto introduttivo del giudizio gli attori evidenziavano che la mancata diagnosi cistografica della presenza in cavità peritoneale del "corpo estraneo" (garza laparotomica) da parte dei radiologi del Nosocomio leccese, in occasione del ricovero del 26.02.94, determinavano nella C. "lo svilupparsi di un imponente processo reattivo suppurativo a carico della zona dove era indovata la garza, con successiva formazione della fistola retto-vaginale, che ha così reso necessario il ricorso ad un ano preternaturale, con castrazione chirurgica di una giovane donna come la sig.ra C.".

La convenuta USL LE/1 in persona del Commissario Liquidatore, costituendosi in giudizio, eccepiva che il danno di cui gli attori chiedono il risarcimento non è derivato da colpa professionale dei sanitari leccesi, ma da colpa professionale dei chirurghi di Ceglie, che dimenticarono la garza laparotomica nel corso dell'intervento eseguito.

Né tantomeo è addebitabile ai Sanitari Leccesi l'avvenuta castrazione chirurgica della C., perché essa fu la conseguenza del grave errore professionale commesso dal chirurgo di Brindisi che eseguì l'intervento di ovariectomia il 21.03.95, non giustificato né dal referto clinico, né da quello istopatologico.

Pertanto chiedeva la chiamata in causa della USL BR/3 (Ospedale di Ceglie) e della USL BR/4 (Ospedale di Brindisi).

Il dott. Antonio Grande, nella propria relazione peritale, cui codesto Giudicante aderisce integralmente, in quanto ritenuta immune da vizi di natura logica, tecnica e giuridica, ha affermato che elementi di valore medico legale, indicativi di eventi forieri di danno illecito patito da C.A., si individuano sostanzialmente in due momenti clinici, ovvero nell'intervento di taglio cesareo demolitore del 12.02.94 e nell'intervento di resezione sigmoidea e di annessiectomia sinistra del 15.03.95.

In particolare il C.T.U. ha precisato che "non appare giustificabile la persistenza di garza laparotomica nell'addome della paziente a seguito dell'intervento di taglio cesareo demolitore, pur tenuto conto della complessità dell'atto e del campo operatorio dovuta soprattutto ai numerosi infarcimenti emorragici descritti ed al presumibile acceleramento della fase chirurgica dovuto alle gravi condizioni ipovolemiche della paziente, in quanto - e come ampiamente noto in dottrina ed in giurisprudenza - la conta delle garze rappresenta atto obbligato".

Il Dott. Grande prosegue affermando inoltre che non appare formalmente giustificabile l'annessiectomia sinistra effettuata in corso di intervento del marzo 1995.

Il Consulente sostiene che "presumibilmente, l'asportazione fu effettuata in quanto la fistola sigmoido-vaginale, presente a sinistra nel cavo peritoneale, l'ascesso saccato e le aderenze descritte potevano aver coinvolto l'annesso, ma è anche vero che l'esame istologico successivo a quest'ultimo intervento evidenziò l'integrità della tuba e la sola presenza di cisti follicolari semplici... l'annessiectomia sinistra, stante la pregressa annessiectomia controlaterale certamente evidenziabile in sede intra-operatoria, richiedeva condizioni anatomo-patologiche intra-operatorie di necessità, che tuttavia non appaiono descritte dai chirurghi con specifico riferimento all'ovaio sinistro".

Pertanto il C.T.U. afferma che:

"Esiste rapporto causale tra le lesioni risultanti a carico della Sig.ra C. alla data del marzo 1995, ovvero un ascesso saccato dello scavo pelvico con fistola sigmoidea-vaginale, e loro successivi postumi, ed il fatto lesivo individuato nell'intervento di taglio cesareo demolitore del 12.02.94".

"Esiste inoltre rapporto causale indipendente dal precedente tra una specifica lesione riportata dalla paziente, ovvero l'annessiectomia sinistra e l'intervento del marzo 1995".

a) Nessuna responsabilità attribuisce il C.T.U. ai Sanitari dell'Ospedale Civile di Lecce, e quindi alla USL LE/1, per il fatto che il 26.02.94, a seguito di una cistografia effettuata sulla persona dell'attrice in corso di ricovero, non abbiano diagnosticato e quindi segnalato alla paziente la presenza di un corpo estraneo (garza laparotomica) nel cavo peritoneale.

Il C.T.U. ha espressamente escluso che i ricoveri della Chirico tra l'intervento del 12.2.94 e quello del marzo 1995 (tra i quali pertanto è da comprendere anche quello presso l'Ospedale di Lecce del 26.02.94) "possano assumere valore di concause" (pag.22), evidenziando che "la fistola si è perfezionata anatomicamente e si è manifestata sintomatologicamente dopo il ricovero dell'ottobre 1994, ed una eventuale asportazione preventiva della garza laparotomica non trovava all'epoca adeguata giustificazione".

Perciò la mancanza del nesso di causalità fra l'omessa diagnosi addebitata dagli attori ai Sanitari leccesi ed i danni riportati da C.A., comporta l'esclusione di responsabilità a carico della USL LE/1 ed anche a carico del Dott. M.N..

b) Con riferimento al Dr. M., primario di Radiologia presso il nosocomio leccese all'epoca dei fatti, l'istruttoria espletata non ha comunque prodotto alcun elemento da cui possa trarsi la prova della responsabilità del sanitario.

Nel corso dell'interrogatorio formale lo stesso M. affermava che la richiesta di esame cistografico proveniva dal reparto di ginecologia, e che detto referto non fu da lui redatto, ma dal medico "esaminatore" del reparto di urologia che lo aveva sottoscritto.

A conferma di quanto sostenuto dal convenuto Dr. M., il teste Dr. N.V., Primario di Ginecologia presso l'Ospedale di Lecce al tempo dei fatti, precisava: "come si legge nella cartella clinica, il 24 febbraio fu eseguito consulto urologico e, a seguito di questo, fu richiesto all'urologo esame cistografico ... ".

c) Il C.T.U. ha affermato che l'attrice ha subito un peggioramento temporaneo delle condizioni generali, rispetto a quelle pre-esistenti la data del 12.02.94 (intervento presso l'Ospedale di Ceglie), riconoscendo il seguente periodo di malattia: 60 giorni per inabilità temporanea assoluta; 90 giorni per inabilità temporanea parziale tale da pregiudicare parte delle attività quotidiane e le attività lavorative generiche; 250 giorni per inabilità temporanea parziale tale da non pregiudicare le attività quotidiane ma tale da limitare una generica attività lavorativa.

Il Dott. Grande ha evidenziato che l'attrice ha subito un danno biologico permanente valutabile complessivamente nella misura del 35%, precisando che tale valutazione deriva:

- dalla valutazione del 20% per l'ovariectomia sinistra (intesa come "perdita anatomica di un ovaio in età fertile post-pubere in pregressa ovariectomia contro laterale con impotentia generandi naturale" intervenuta comunque in paziente già madre di due figli);

- dalla valutazione del 10% per la resezione sigmoidea, intesa come "patologia da resezione, comprensiva del danno anatomico, con sintomi saltuari e opportunità di trattamento medico ma senza alterazioni dell'assorbimento" (da ritenere comprensivo del sei per cento delle cicatrici addominali esuberanti quella da taglio cesareo, intese come "cicatrici che indeboliscono la parete addominale per un totale di circa 30 cm. di lunghezza" per quanto si evince a pag.30 della relazione);

- dalla valutazione del 5% per il lieve disturbo psichico (inteso come "disturbo somatoforme indifferenziato lieve o disturbo dell'adattamento lieve").

Il C.T.U. ha riferito infine che i postumi permanenti derivati causalmente dall'intervento del 12.02.94 "consistono certamente nella patologia da resezione (sigmoidea) classe I. .. viceversa la perdita anatomica di un ovaio in età fertile ... deriva dall'intervento del marzo 1995".

Quindi ha precisato quanto al "disturbo somatoforme" che la sua causazione "é oggettivamente di difficile ripartizione, dovendosi dunque ascrivere a tutti gli eventi forieri di danno illecito".

Il C.T.U. ha affermato che non vi è un impedimento totale o parziale dell'attrice ad un'attività lavorativa a causa dei postumi, fatta eccezione per attività lavorative definite "usuranti", ed aggiungendo che la disamina documentale non ha evidenziato documentazione attinente spese mediche sostenute.

Per quanto riguarda le condizioni cliniche e di vita della C. all'epoca dell'intervento del 15.03.95 sino all'intervento del marzo 2003, il Dott. Grande ritiene che devono considerarsi certamente difficili dal punto di vista psico-fisico e relazionale, "tuttavia non possono ascriversi, in gran parte, alle vicende patite dalla paziente in quanto la prevista ricostruzione colica è stata a lungo rinviata dalla paziente per motivi che non trovano corrispondenza con turbamenti psichici meritevoli di attenzione medica".

Transazione avvenuta tra gli attori e la USL BR/3 (Ceglie).

La chiamata in causa della USL BR/3 per i danni subiti dalla C. a seguito dell'intervento del 12.02.94 effettuato a Ceglie Messapica, dev'essere dichiarata inammissibile.

Infatti dall'esame della transazione depositata in atti, stipulata in data 11.07.00 tra la AUSL BR/1, nella persona del Direttore Generale quale Commissario Liquidatore della disciolta USL BR/3, la Zurigo Ass.ni, C.A. e L.P., si evince che questi ultimi due accettano la somma complessiva di L. 90 milioni "a titolo di risarcimento per i danni subiti in Ceglie Messapica ... e si obbligano ... a non intraprendere più qualsiasi iniziativa giudiziaria, di carattere penale e/o civile, nei confronti di alcun medico e/o operatore che abbia operato sulla paziente C., nella struttura detta di Ceglie M.ca, per i medesimi fatti occorsi nella detta struttura ... "

La detta transazione copre pertanto l'operato dei medici dell'Ospedale di Ceglie, tra cui quello del chiamato in causa Dr. S.P., mentre resta esclusa dalla stessa ogni altra condotta attribuibile ad altri Operatori clinici ed al di fuori dei ricoveri presso la struttura di Ceglie Messapica.

Responsabilità della USL BR/4

A questo punto occorre ricordare che il C.T.U. ha evidenziato che: "le lesioni subite dalla paziente a seguito dell'intervento del 12.02.94, ad eccezione quindi dell'annessiectomia sinistra, sono derivate causalmente dalla persistenza di garza laparotomica nell'addome della paziente".

Ha quindi precisato che i postumi permanenti derivati causalmente dall'intervento effettuato dai sanitari di Ceglie il 12.02.94 "consistono certamente nella patologia da resezione (sigmoidea) classe l, comprensiva del danno anatomico, con sintomi saltuari e opportunità di trattamento medico ma senza alterazioni dell'assorbimento, e nelle cicatrice che indeboliscono la parete addominale per un totale di circa 30 cm. di lunghezza".

Viceversa, ha affermato, "la perdita anatomica di un ovaio in età fertile post-pubere in pregressa ovariectomia controlaterale con impotentia generandi naturale, deriva dall'intervento del marzo 1995 .. .".

Il C.T.U. Dott. A. Grande ha accertato quindi che esiste un rapporto causale indipendente dal precedente intervento del 12.02.94, tra una specifica lesione riportata dalla paziente, ovvero l'annessiectomia sinistra, e l'intervento del marzo 1995, pertanto la USL BR/4 deve essere dichiarata responsabile di quest'ultimo intervento, con conseguente condanna della stessa al risarcimento in favore degli attori dei danni relativi.

Quantificazione dei danni subiti da C.A.

Sulla base delle risultanze peritali si ritiene che l'attrice C.A. abbia riportato, a seguito dell'intervento del 1995, un danno biologico permanente pari al 23%, considerando che il C.T.U. ha attribuito il 20% dello stesso all'ovariectomia sinistra ed il 5% complessivamente al disturbo somatoforme indifferenziato lieve, che assorbe il patimento estetico, da ascrivere ad entrambi gli eventi forieri di danno illecito.

Per quanto riguarda il peggioramento temporaneo totale e parziale delle condizioni generali della C., rispetto a quelle preesistenti la data del 12.02.94, si ritiene che lo stesso sia da attribuire totalmente al periodo compreso tra l'intervento del 12.02.94 e quello del marzo 1995, avendo precisato il C.T.U. che la gran parte del periodo (circa otto anni) trascorso tra la colostomia e la ricostruzione colica (21.03.03) non possa intendersi come periodo di malattia in senso medico legale, venendo a mancare il criterio della dinamicità e dell'eventuale terapia, secondo la ricostruzione anamnestico-documentale.

L'attrice ha subito pertanto un danno non patrimoniale pari complessivamente ad € 73.404,11, di cui € 53.404,11 secondo le tabelle in uso presso codesto Tribunale, per invalidità permanente nella misura del 23% (anni 24 al momento dell'intervento del 1995) ed € 20.000,00, quale importo liquidato in via equitativa per le sofferenze morali subite, che secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. devono essere riconosciute anche nell'ipotesi in cui il fatto non costituisca reato, allorchè venga leso un interesse costituzionalmente protetto, come quello alla salute.

Ai fini della necessaria personalizzazione del danno non patrimoniale, nel caso in esame si è considerata la giovane età del soggetto all'epoca dell'intervento, la perdita irreversibile della funzione riproduttiva e la menopausa chirurgica, che hanno comportato senz'altro notevoli sofferenze per l'attrice anche dal punto di vista psichico.

Alle somme riconosciute alla C. devono aggiungersi gli interessi legali dal dì dell'intervento de quo sino al soddisfo, con la precisazione che, trattandosi di debito di valore, gli interessi andranno calcolati, anno per anno, sull'importo previamente devalutato secondo i coefficienti in uso e riportato al valore effettivo corrente al momento del fatto illecito (in applicazione dei principi sanciti da Casso civ., Sez. Unite, 17/02/1995, n.1712).

Risarcimento danni coniuge L.P.

Il C.T.U., per quanto riguarda eventuali danni estensibili al marito L.P., in ragione delle lesioni subite dalla moglie C.A., ha affermato che è verosimile che i rapporti coniugali, ed in particolare i rapporti intimi tra i coniugi, siano stati limitati dalla permanenza di "colostomia (ed annesso dispositivo)"; tuttavia ha ritenuto che non è quantificabile il periodo di permanenza di tale limitazione, comunque di natura temporanea in quanto, a detta dei chirurghi che operarono la C. nel 1995, la colostomia si sarebbe potuta chiudere dopo qualche mese.

Il Consulente ha rilevato inoltre che non sussiste documentazione attestante problematiche psichiche o psichiatriche insorte nel L. configuranti malattia in senso medico legale correlata ai fatti oggetto di causa.

Pertanto il C.T.U. ha concluso che "può al più proporsi un danno relazionale transitorio nel Sig. L. in ragione delle lesioni subite dalla moglie, causato dalla presenza della colostomia in esito all'intervento del 12.02.94, pari a 60 giorni".

Essendo intervenuta transazione relativamente all'intervento effettuato dai sanitari di Ceglie il 12.02.1994, alcun danno può essere riconosciuto a L.P. sulla base della C.T.U. espletata.

Le spese di lite in favore dell'attrice, nonché le spese di C.T.U., devono essere poste a carico della soccombente Gestione Liquidatoria USL BR/4, chiamata in causa, in persona del Commissario Liquidatore.

Data la complessità della vicenda si ritiene che vi siano giustificati motivi per compensare interamente le spese di lite tra tutte le altre parti in causa.

PTM

Il Giudice Onorario, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da C.A. e L.P. nei confronti di USL LE/1 in persona del Commissario Liquidatore, Direttore Generale della AUSL LE/1, e M.N., con atto di citazione del 13.03.01, nonché sulle chiamate in causa della Gestione Liquidatoria ex USL BR/3 e BR/4, in persona del Commissario Liquidatore, Direttore Generale p.t. della AUSL BR/1, di Ina Assitalia s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., e del Dr. S.P.i:

- dichiara inammissibile la chiamata in causa del Dr. S.P. e della Gestione Liquidatoria ex USL BR/3, per tutti i danni subiti dalla C. in conseguenza dell'intervento effettuato il 12.02.94 presso l'Ospedale di Ceglie Messapica, stante l'intervenuta transazione deIl 11.07.00;

- dichiara la nullità della chiamata in causa della Compagnia Ina Assitalia s.p.a. in quanto eseguita in violazione dei termini di legge;

- rigetta la domanda attorea nei confronti del Dr. M.N., in quanto infondata nel merito;

- rigetta la domanda attorea nei confronti della USL LE/1 in persona del Commissario Liquidatore, in quanto infondata nel merito;

- dichiara la Gestione Liquidatoria ex USL BR/4, in persona del Commissario Liquidatore, Direttore Generale p.t. della AUSL BR/1, responsabile dei danni cagionati all'attrice con riferimento all'intervento di annessiectomia sinistra del marzo 1995;

- per l'effetto condanna la Gestione Liquidatoria ex USL BR/4 al pagamento della somma di € 73.404,11 in favore dell'attrice C.A., oltre interessi legali dal dì dell'intervento sino al soddisfo, secondo quanto sopra specificato;

- condanna la Gestione Liquidatoria ex USL BR/4 al pagamento in favore dell'attrice delle spese sostenute nel presente giudizio, che si liquidano complessivamente in € 7.270,00, di cui € 270,00 per spese ed € 7.000,00 per compensi, oltre Iva e cap come per legge;

- compensa interamente le spese di lite tra tutte le altre parti in causa.

Pone definitivamente le spese di C.T.U. a carico della Gestione Liquidatoria ex USL BR/4 .

Così deciso in Lecce, 14.03.2013