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In caso di infortunio scolastico, non sussiste responsabilità del Ministero laddove il danneggiato sia maggiorenne.

L’infortunata aveva l'onere giuridico di autodeterminarsi senza bisogno di alcun controllo di terzi, attesa la sua maturità raggiunta con la maggiore età.

Tribunale di Lecce – Sezione civile, avv. Marcella Scarciglia – Sentenza n. 823 del 14 febbraio 2014

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POI)OLO ITALIANO

Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario Unico Avv. Marcella Scarciglia, ha emesso la seguente sentenza nel giudizio di risarcimento danni N, 1312/2007 R.G.C. promosso DA

B.E.,                                                                               ATTRICE

CONTRO

LICEO SOCIO PEDAGOGICO E LICEO LINGUISTICO STATALE" E. PALUMBO",    CONVENUTO

NONCHE'

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA,                                                                                  CONVENUTO  

NONCHE'

CARIGE ASSICURAZIONE S.p.A.,                                                                                           TERZO CHIAMATO IN CAUSA

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione del 31.01.2007 B.E. conveniva m giudizio innanzi al Tribunale di Lecce il Liceo Socio Pedagogico e Liceo Linguistico Statale " E. Palumbo", in persona del legale rappresentante pro tempore, nonchè il Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, in persona del Ministro in carica, per ivi sentire

l) ­affermarsi la piena responsabilità del Liceo Socio Pedagogico e Liceo Linguistico Statale" E. Palurnbo", in persona del Dirigente scolastico in carica pro tempore, nonchè il Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, in persona del Ministro in carica, in merito ai danni subiti dall'alunna B.E. durante le svolgimento dell'ora di educazione fisica;

2) conseguentemente condannare i convenuti al risarcimento di tutti i danni subiti da Bello Elena per una complessiva somma di 28.961,71, ovvero in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal momento del fatto sino all'integrale risarcimento dello stesso. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.

Deduceva l'attrice che in data 18.04.0 l, nella qualità di alunna della classe 5° B del Liceo Socio Pedagogico e Liceo Linguistico Statale" E. Palumbo di Brindisi. si trovava insieme alle sue compagne di classe presso la palestra coperta della sede succursale dell'Istituto Nautico" Camaro " di Brindisi per lo svolgimento di una lezione di educazione fisica, quando alle ore l0,15 circa, mentre la B. effettuava un salto con ostacoli cadeva rovinosamente per terra, riportando lesioni della caviglia e del ginocchio destro.

Subito dopo l'incidente la B. veniva soccorsa e trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale "Perrino di Brindisi" per le cure del caso.

Non avendo avuto le avanzate richieste di danni alcun riscontro, la B. veniva a capo del presente giudizio.

l convenuti si costituivano ritualmente in giudizio eccependo in via preliminare la prescrizione, contestando la fondatezza della domanda con condanna dell'attore alle spese di lite.

Chiedevano di essere autorizzati a chiamare in causa la Compagnia di assicurazioni Levante Norditalia.

Quest'ultima, chiamata in causa, si costituiva con la denominazione Carige Assicurazioni S.p.A. eccependo in via preliminare la prescrizione, associandosi alla richiesta del Ministero convenuto, contestando la fondatezza della domanda, attesa la esclusiva responsabilità dell'attrice nella causazione dell'evento. Con vittoria di spese di lite.

La causa veniva istruita con documentazione, con l'interrogatorio. con la prova testimoniale e con la ctu. medico­legale.

All'udienza del 14.02.2014 la causa, precisate le conclusioni, previa discussione orale, veniva decisa con sentenza letta in udienza ex art. 281 sexies c.p.c,

In primis va affrontata e risolta l'eccezione sollevata in via preliminare di intervenuta prescrizione.

Detta eccezione è manifestamente infondata in fatto ed in diritto e va integralmente rigettata.

Tanto più ove si consideri che in atti vi è copiosa documentazione che ha interrotto il termine prescrizionale invocato dai convenuti.

Quindi l'eccezione di intervenuta prescrizione non ha alcuna consistenza giuridica e va disattesa.

Nel merito, la domanda così come formulata da B.E. non può essere accolta.

Risulta provato che l'incidente è avvenuto con le modalità esposte sia nell'atto di citazione che nella comparsa di costituzione e risposta, ciò che invece risulta in contestazione è la responsabilità in ordine alla causazione.

Va subito evidenziato che B.E. al momento dell'incidente era già maggiorenne.

Il che esclude in radice la invocata domanda risarcitoria, restando essa attrice esclusiva responsabile nella causazione dell'evento de quo.

Costei pertanto, maggiorenne, aveva l'onere giuridico di autodeterminarsi senza bisogno di alcun controllo di terzi, attesa la sua maturità raggiunta con la maggiore età.

Ciò posto ne consegue che nessuna responsabilità è ascrivibile al Ministero nella produzione del sinistro che va correttamente addebitata alla condotta della danneggiata che non ha prestato la dovuta attenzione all'esercizio di educazione fisica mentre si apprestava ad eseguirlo.

Quanto precede risulta assorbente rispetto all'indagine relativa al quantum debeatur ordine al quale è sufficiente aggiungere che la domanda non può trovare accoglimento. In considerazione della particolarità della vicenda ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il G.O.T. della Seconda Sezione Civile del Tribunale di Lecce. Avv. Marcella Scarciglia, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando così provvede:

1)- rigetta la domanda proposta da B.E.;

2)- compensa interamente tra le parti le spese di lite;

Così deciso e letto in udienza ex art. 281 sexies C.p.c. in Lecce, il 14.02.2014

II GIUDICE ONORARIO

Avv. Marcella Scarciglìa