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Il Ministero è tenuto al risarcimento in caso di infezione da vaccinazioni obbligatorie.

L'indennizzo ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati, ha natura non già risarcitoria, bensì assistenziale in senso lato, riconducibile agli art. 2 e 32 cost., ed alle prestazioni poste a carico dello Stato in ragione del dovere di solidarietà sociale.

Tribunale di Lecce - Sezione Civile - Avv. Grazia Carignani - Sentenza n. 2075 del 4 Ottobre 2012.

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TRIBUNALE DI LECCE

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Onorario Avv. Grazia Carignani, ha pronunciato la seguente

Sentenza

Ex art.281 sexies c.p.c.

Nella causa civile iscritta al n.550/04 del ruolo generale contenzioso, avente per oggetto "risarcimento danni", decisa all'udienza del 04.10.12, proposta

da

M.C., quale erede universale della defunta N.N., i;

-interventore volontario-

contro

Azienda Unità Sanitaria Locale BR/1, in persona del legale rappresentante p.t., i;

-convenuta-

nonché

Ministero della Salute, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso i cui uffici ape legis domicilia;

-convenuto-

nonché

Assicurazioni X s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., ;

-terza chiamata in garanzia-

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 23.12.03, N.N. conveniva in giudizio il P.O. di Francavilla F.na (BR), in persona del legale rappresentante p.t., l'Azienda Unità Sanitaria Locale BR/1, in persona del legale rappresentante p.t., ed il Ministero della Salute, in persona del Ministro in carica, chiedendo al Giudice adito di:

- riconoscere e dichiarare che il personale medico del P.O. citato era responsabile dei danni subiti dall'attrice in occasione ed in conseguenza del trattamento emodialitico praticato le in data 2.12.92 presso l'Unità Operativa di Nefrologia e Dialisi di Francavilla Fontana;

- per l'effetto condannare i convenuti, ciascuno per il proprio titolo e per quanto occorra in solido, al pagamento in favore dell'attrice dell'indennizzo di cui alla L. 210/92 ed, in ogni caso, in solido, al risarcimento in favore dell'attrice di tutti i danni patrimoniali e non, da liquidarsi nella misura di € 240.000,00, ove possibile anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;

- condannare i convenuti al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari.

Esponeva N.N. di essere, sin dal 1991, affetta da insufficienza renale cronica ed uremia terminale, per cui si sottoponeva con ritmo trisettimanale a trattamento emodialitico. Il giorno 2.01.92 iniziava il trattamento presso il P.O. convenuto ed in data 2.12.92 risultava positiva al test di HCV, confermato da controlli successivi.

L'attrice lamentava di aver subito, in seguito a detti trattamenti emodialitici, danni irreversibìli da epatite post-trasfusionale.

La richiesta di beneficiare dell'indennizzo di cui alla L.210/92 non aveva avuto alcun esito; la C.M.O. dell'O.M. di Bari negava il nesso di causalità tra le emotrasfusioni e l'epatopatia; il Ministero convenuto, con provvedimento del 2.01.03, rigettava il ricorso proposto dall'attrice. N.N. chiedeva l'integrale risarcimento dei danni sofferti a causa della condotta omissiva e negligente del Ministero convenuto, che non aveva svolto la necessaria attività di verifica sul sangue ed i suoi derivati, considerata la pericolosità insita negli stessi.

Con comparsa di costituzione e risposta del 17.03.04 si costituiva in giudizio l'Azienda Unità Sanitaria Locale BR/1, in persona del legale rappresentante p.t., eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto soggetto giuridico inesistente all'epoca dei fatti. La convenuta affermava che la domanda attorea era inammissibile per prescrizione del diritto all'azione di risarcimento del danno, in quanto esercitata oltre il termine, decorrente dal 2.12.92, in cui l'attrice aveva avuto piena cognizione del contagio.

L'Azienda eccepiva il difetto di giurisdizione del Giudice adito con riguardo al richiesto indennizzo ex L. 210/92, spettando al GA, nonché la decadenza del diritto, essendo decorso il termine triennale di cui all'art. 3 Co. 1 L. 210/92.

La convenuta negava la responsabilità nell'accaduto, sostenendo la correttezza e professionalità della struttura ospedaliera interessata e contestava il quantum delle richieste atto ree , ritenuto eccessivo e non provato.

L'Azienda chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa della Assicurazioni X s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., in quanto all'epoca dei fatti garantiva la ex USL BR/3 per la responsabilità civile verso terzi.

Con comparsa di costituzione e risposta del 6.04.04 si costituiva in giudizio il Ministero della Salute, in persona del Ministro in carica, il quale eccepiva:

il proprio difetto di legittimazione passiva, poiché la struttura pubblica ospedaliera presso cui l'attore aveva effettuato trasfusioni non erano organo del Ministero;

l'inesistenza di propria responsabilità ex artt. 2043, 2049 e 2050 c.c.;

la prescrizione del diritto all'azione di risarcimento del danno, in quanto esercitata oltre il termine, decorrente dal 2.12.92, data in cui l'attrice aveva avuto piena cognizione del contagio;

l'incompetenza ratione materiae del Giudice adito con riguardo al richiesto indennizzo ex L 210/92; l'infondatezza delle istanze risarcitorie.

Con comparsa di costituzione e di risposta del 12.01.05 si costituiva in giudizio la Assicurazioni X s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., eccependo il difetto di legittimazione passiva dell'Azienda Sanitaria in quanto soggetto giuridico inesistente all'epoca dei fatti, e la mancanza di responsabilità per i preesistenti debiti delle USL soppresse.

La società contestava la legittimazione attiva dell'Azienda alla chiamata in garanzia della Compagnia, in quanto, per propria ammissione, non era succeduta nei rapporti attivi e passivi della USL BR/3.

La Assicurazioni X  sosteneva la sussistenza della prescrizione, ex art. 2952 c.c., per il mancato esercizio del diritto derivante dal contratto assicurativo, decorrente dal giorno della richiesta risarcitoria fatta dal danneggiato all'assicurato in data 6.12.00, mentre la comunicazione alla società era avvenuta solo in data 10.07.02.

La terza chiamata eccepiva il difetto di giurisdizione del Giudice adito con riguardo al richiesto indennizzo ex L. 210/92, ed evidenziava la prescrizione del diritto all'azione di risarcimento del danno, in quanto esercitata oltre il termine, decorrente dal 2.12.92.

La società assicuratrice riteneva che dovesse comunque ritenersi eventualmente responsabile dell'onere risarcitorio il solo Ministero.

La Compagnia negava la sussistenza di rapporto di causalità tra la prestazione medica e l'evento lesivo e contestava il quantum delle richieste attoree ritenute eccessive.

Con comparsa di intervento volontario del 4.02.05 si costituiva in giudizio M.C. quale erede universale di N.N., deceduta il 22.01.04, aderendo a quanto formulato nell'atto di citazione introduttivo.

All'udienza del 10.02.05 il procuratore di N. dichiarava l'intervenuta morte della stessa.

Con memoria ex art. 170 c.p.c, del 9.11.05, l'Azienda Unità Sanitaria locale BR/1, in persona del legale rappresentante p.t., eccepiva l'inammissibilità della costituzione di M.C. in quanto il processo, a partire dalla predetta comunicazione di decesso, andava interrotto; eccepiva inoltre che il M. non si costituiva per proseguire il giudizio ex artt. 110, 300 e 302 c.p.c., bensì interveniva in un giudizio rimasto privo di parte attrice.

Nel corso del giudizio veniva autorizzato il deposito di memorie ex artt. 183 e 184 c.p.c ..

Il processo veniva istruito con prova per testi nonché C.T.U. medico-legale affidata al Dott. B.P.

Il Giudice, all'udienza del 14.01.10, autorizzava ex art.210 c.p.c. l'acquisizione della documentazione relativa alla richiesta di indennizzo ex L.210/92, con particolare riferimento al verbale n. 224 del 19.12.00.

All'udienza del 19.05.11 le parti precisavano le proprie conclusioni come da verbali in atti e la causa veniva trattenuta per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c ..

Con ordinanza del 21.06.2012 il Giudicante, considerato l'elevato numero di cause trattenute per la decisione, e ritenuto di avvalersi delle più snelle tecniche di redazione e pubblicazione delle sentenze previste dall'art. 281 sexies c.p.c., fissava l'udienza del 4.10.12 per gli adempimenti di cui al predetto articolo.

All'udienza del 4.10.12 le parti discutevano la causa, che veniva decisa con lettura contestuale di sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Eccezione di inammissibilità della costituzione di M.C. nel processo

L'Azienda USl BR/1 ha proposto tale eccezione evidenziando che, a partire dalla comunicazione di decesso di N.N., effettuata dal suo procuratore all'udienza del 10.02.05, il processo andava interrotto.

Il M. non si sarebbe costituito per proseguire il giudizio ex artt. 110, 300 e 302 c.p.c., bensì sarebbe intervenuto in un giudizio rimasto privo di parte attrice.

Tale eccezione è priva di pregio, in quanto dalla lettura dell'atto di "intervento volontario" si rileva che M.C. si costituiva nel giudizio facendo proprie tutte le istanze della de cuius, intendendo far valere il relativo diritto derivatogli iure successionis quale erede universale della stessa.

Eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'Azienda USL BR/1 e della Compagnia Assicurazioni X.

Tale eccezione sollevata sia dall'Azienda Sanitaria convenuta che dalla Compagnia terza chiamata in garanzia, è fondata e dev'essere accolta, in quanto la legittimazione sostanziale e processuale concernente i pregressi rapporti creditori e debitori delle soppresse Usl spetta alle regioni o anche alle gestioni liquidatorie, ove convenute nella loro qualità di organi delle prime.

Giurisprudenziale costante infatti ha chiarito che: "Per effetto della soppressione delle unità sanitarie locali e della conseguente istituzione delle aziende unità sanitarie locali (aventi natura di enti strumentali della Regione), si è realizzata una fattispecie di successione "ex lege" delle regioni in tutti i rapporti obbligatori facenti capo alle ormai estinte Usi, con conseguente esclusione di ogni ipotesi di successione "in universum ius" delle Asl alle preesistenti Usl;

tale successione delle regioni è caratterizzata da una procedura di liquidazione, che è affidata a un'apposita gestione-stralcio, la quale è strutturalmente e finalisticamente diversa dall'ente subentrante e individuata nell'ufficio responsabile della medesima unità sanitaria locale a cui si riferivano i debiti e i crediti inerenti alle gestioni pregresse, usufruisce della soggettività dell'ente soppresso (che viene prolungata durante la fase liqudatoria), ed è rappresentata dal direttore generale della nuova azienda sanitaria nella veste di commissario liquidatore.

Ne consegue che la legittimazione sostanziale e processuale concernente i pregressi rapporti creditori e debitori delle soppresse Usl spetta alle regioni o anche alle gestioni liquidatorie, ove convenute nella loro qualità di organi delle prime" (Cass. Civ. n.11771/2011).

Di conseguenza nel caso in esame dev'essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva della ASL BR/1 nonché della Compagnia Assicurazioni X  Ass. ni, che garantisce la predetta ASL.

Incompetenza "ratione materiae" del giudice adito per il riconoscimento del diritto all'indennizzo ex L.210/1992.

L'eccezione formulata dal Ministero convenuto di incompetenza "ratione materiae" del giudice adito in materia di equo indennizzo è fondata e dev'essere accolta, essendo competente per materia il Giudice del Lavoro.

La Suprema Corte ha in proposito ribadito: "L'indennizzo ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati, di cui alla legge n. 210 del 1992 , ha natura non già risarcitoria, bensì assistenziale in senso lato, riconducibile agli art. 2 e 32 cost., ed alle prestazioni poste a carico dello Stato in ragione del dovere di solidarietà sociale.

Pertanto, le controversie aventi ad oggetto la spettanza di tale indennità rientrano tra quelle previste dall'art. 442 c.p.c., e quindi, in riferimento ad esse, trova applicazione anche l'art. 444 c.p.c., come modificato dall'art. 86 del d.lg. n. 51 del 1998, a mente del quale le controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria indicate dall'art. 442 sono di competenza del tribunale - in funzione di giudice del lavoro - nella cui circoscrizione ha la residenza l'attore;

tale competenza rimane invariata anche quando l'amministrazione convenuta fruisca della rappresentanza in giudizio dell'Avvocatura dello Stato" (Cass. Civ. n.18606/2005).

Sull'eccezione di prescrizione del diritto all'azione risarcitoria.

Tale eccezione di carattere assorbente è meritevole di accoglimento.

L'azione de qua rientra nell'ambito delle azioni per responsabilità ex art. 2043 c.c ..

Nell'atto introduttivo del giudizio si fa riferimento alla colposa violazione, da parte del Ministero della Salute, dei doveri di vigilanza e controllo sulla sicurezza del sangue e dei prodotti emoderivati importati e distribuiti tramite le strutture del SSN. " termine prescrizionale del diritto al risarcimento del danno nel caso in esame è quello quinquennale previsto in via generale dall'art. 2947, co. I, c.c ..

Non è dato infatti ravvisare nella condotta omissiva del Ministero l'integrazione di fattispecie incriminatrici per le quali la legge penale prevede un termine prescrizionale più lungo di quello quinquennale.

Va escluso che nella condotta tenuta dal Ministero possano ricorrere gli estremi del reato di epidemia colposa di cui agli artt. 438 e 452 c.p., in quanto il bene-interesse tutelato dalla fattispecie incriminatrice suddetta consiste nella salute pubblica e non nell'integrità personale (Trib. Di Bologna - terza sez. civ. -19.06.2003 n.3374), mentre nella fattispecie in esame l'offensività del fatto si sprigiona in direzione del singolo soggetto al quale é stata praticata la trasfusione del sangue infetto e non nei confronti di una più estesa cerchia di individui.

L'epidemia, secondo la definizione giuridica del vocabolo, è la manifestazione collettiva di una malattia generata dalla diffusione di germi patogeni, che si diffonde rapidamente in uno stesso contesto di tempo e di luogo, colpendo un rilevante numero di persone, e si estingue dopo una durata più o meno lunga.

Analogamente è da escludersi un addebito di responsabilità per il reato di lesioni colpose plurime, in quanto l'art.590, co. IV, c.p., nel prevedere che nel caso di lesioni di più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata fino al triplo, disciplina una pluralità di eventi ricollegabili ad una condotta unica, mentre nel caso in esame le lesioni sofferte dai singoli danneggiati scaturiscono da condotte omissive indipendenti tra loro, tra le quali non vi un nesso di tipo eziologico o di natura psicologica, che consenta l'unificazione delle diverse fattispecie criminose.

Inoltre in tema di danni, ave il fatto illecito integri gli estremi di un reato perseguibile a querela, come nel caso del reato di lesioni colpose plurime, e la querela non sia stata proposta, non può ritenersi l'esistenza di un "fatto considerato dalla legge come reato", che ai sensi del comma 3 art. 2947 c.c. rende applicabile all'azione civile la più lunga prescrizione penale, non essendo al riguardo ipotizzabile una fattispecie criminosa.

Anche qualificando il fatto come reato di lesioni colpose gravissime, la prescrizione rimane quinquennale ai sensi del combinato disposto degli artt.590 Co.2 c.p. e 157 Co. 1 n.4 c.p .

Occorre a questo punto individuare il dies a quo per la decorrenza della prescrizione in ipotesi di fatto dannoso "Iungolatente", quale è quello relativo a malattia da contagio.

L'art.2935 c.c. stabilisce che la prescrizione della pretesa risarcitoria inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

L'art.2947 c.c. aggiunge che il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato.

La Suprema Corte ha chiarito con alcune pronunce il significato da attribuirsi all'espressione "verificarsi del danno" precisando che il danno si manifesta all'esterno quando diviene "oggettivamente percepibile e riconoscibile" anche in relazione alla sua rilevanza giuridica" (Cass. N.12666/03; Cass. N.9927/00).

Successivamente la Corte ha affermato che "II termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno di chi assume di avere contratto per contagio una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo inizia a decorrere, a norma dell'art. 2947, 10 comma, c.c. non dal momento in cui il terzo determina la modificazione che produce danno all'altrui diritto o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, ma dal momento in cui la malattia viene percepita o può essere percepita quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche.

Qualora invece non sia conoscibile la causa del contagio, la prescrizione non può iniziare a decorrere, poiché la malattia, sofferta come tragica fatalità non imputabile ad un terzo, non é idonea in sé a concretizzare il "fatto" che l'art. 2947, 10 comma, c.c. individua quale esordio della prescrizione" (Cass. Civ., Sez. III, 21/02/2003, n.2645).

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza 11.01.08 n.581, ha ritenuto di condividere tale orientamento, secondo cui devono essere applicati sia il principio della "conoscibilità del danno" che quello della "rapportabilità causale" dello stesso ed ha precisato che ai fini del dies a quo della prescrizione, tenuto conto che l'indennizzo ex Legge n.210/92 è dovuto solo in presenza di danni irreversibili da vaccinazioni, emotrasfusioni o somministrazioni di emoderivati, "appare ragionevole ipotizzare che dal momento della proposizione della domanda amministrativa la vittima del contagio deve comunque aver avuto una sufficiente percezione sia della malattia, sia del tipo di malattia che delle possibili conseguenze dannose, percezione la cui esattezza viene solo confermata con la certificazione emessa dalle commissioni mediche".

Con riferimento alla valenza da attribuire al responso delle Commissioni mediche ospedaliere istituite presso Ospedali Militari, di cui all'art.4 L.210/92, ai fini della decorrenza della prescrizione la Corte ha aggiunto che appare illogico ritenere che il decorso del termine di prescrizione possa iniziare dopo che la parte si é comunque attivata per chiedere un indennizzo per lo stesso fatto lesivo, pur essendovi diversità tra diritto all'indennizzo e diritto al pieno risarcimento di tutte le conseguenze del fatto dannoso.

Nel corso del presente giudizio, con provvedimento del 14.01.10, la ASL Brindisi che ne aveva fatto domanda, veniva autorizzata ad acquisire ex art.210 c.p.c. la documentazione relativa alla richiesta di indennizzo ex L.210/92 presentata da N.N..

Da tale documentazione si evince che la domanda formulata dall'attrice al Ministero della Sanità ex L.210/92 è datata 14.03.1995, come da copia della stessa allegata in atti, e come si rileva anche dal verbale n.224 del 19.12.2000 della Commissione Medica Ospedaliera di Bari, in cui nel paragrafo relativo all"'anamnesi" si riferisce che "attrice presentava richiesta al Ministero della Sanità per l'ottenimento dell'indennizzo con domanda del 14.03.1995.

Nel caso in esame la prima richiesta dell'attrice di liquidazione del danno, idonea ad interrompere il termine prescrizionale, è contenuta nell'atto introduttivo del presente giudizio, notificato al Ministero della Salute il 21.01.04, ben oltre il termine di cinque anni dalla presentazione dell'istanza per l'equo indennizzo.

Sulla base di quanto esposto, il termine quinquennale di prescrizione del diritto all'azione risarcitoria, nel caso di specie, può ritenersi ampiamente maturato.

Responsabilità del P.O. di Francavilla F.na (BR), in persona del legale rappresentante p.t..

La domanda risarcitoria proposta nei confronti della struttura ospedaliera ha natura contrattuale ex articolo 1218 c.c., atteso che, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità e dj merito, l'accettazione del paziente in una struttura sanitaria (pubblica o privata), ai fini del ricovero oppure di una vista ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto d'opera professionale tra il paziente e l'ente sanitario avente ad oggetto l'obbligazione di compiere attività diagnostica e terapeutica. (Cass. 1698/2006; Cass. 9085/2006).

Ai fini della decorrenza della prescrizione, la Suprema Corte ha chiarito che alla responsabilità contrattuale del medico per il danno alla persona si applica l'ordinario termine di prescrizione decennale, con decorrenza dal momento del verificarsi del fatto lesivo, e non da quello della manifestazione esteriore della lesione" (Cass. Civ. n.1547/04).

Spiega la Corte che alla pretesa risarcitoria rapportata ad una responsabilità contrattuale, si applica il regime prescrizionale desumibile dal combinato disposto degli artt. 2935 e 2946 CC, per il quale la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e si compie nel termine di dieci anni da esso, e non, invece, quello desumibile dal combinato disposto degli artt. 2935 e 2947 CC ..

Solo per tale ultima ipotesi, attinente al danno da responsabilità aquiliana, il rigore dei ristretti limiti temporali stabiliti, per l'ipotesi di danno rimasto ignoto al soggetto leso, è temperato, nell'interpretazione datane dalla Giurisprudenza, dallo spostamento del dies a qua di decorrenza della prescrizione dal momento del verificarsi del fatto lesivo e, quindi, dell'insorgenza del diritto, a quello della manifestazione esteriore della lesione e, quindi, della cognizione dell'esistenza del diritto e della possibilità del suo esercizio.

Nella fattispecie N.N., come riferito in atto di citazione, veniva sottoposta al test di HCV con esito positivo in data 2.12.1992.

E' a partire da tale data che il diritto al risarcimento del danno da responsabilità contrattuale poteva essere fatto valere, mentre la richiesta risarcitoria nei confronti della struttura ospedaliera è stata avanzata dalla N. per la prima volta con l'atto di citazione notificato il 21 gennaio 2004.

Pertanto, per i motivi sopra esposti, il termine prescrizionale decennale può dirsi prescritto.

Data la molteplicità e complessità delle questioni trattate, nonché la peculiarità della materia, e rilevato che solo successivamente all'introduzione del presente giudizio la Suprema Corte a Sezioni Unite è intervenuta con proprio orientamento in materia di danni da trasfusione, si ritiene vi siano giustificati motivi per compensare interamente tra le parti le spese di lite.

Pone definitivamente a carico di M.C. le spese della richiesta C.T.U ..

PTM

Il Giudice Onorario, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da M.C., quale erede universale della defunta N.N., nei confronti del P.O. di Francavilla F.na (BR), in persona del legale rappresentante p.t., dell'Azienda Unità Sanitaria Locale BR/1, in persona del legale rappresentante p.t. e del Ministero della Salute, in persona del Ministro in carica, con comparsa di intervento volontario del 4.02.05, nonché sulla chiamata in garanzia da parte dell'Azienda Unità Sanitaria Locale BR/1, in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti della Assicurazioni X s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., con comparsa di costituzione e risposta del 17.03.04:

- dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'Azienda USL BR/1 e della Compagnia Assicurazioni X  Ass.ni;

- dichiara l'incompetenza "ratione materiae" del giudice adito per il riconoscimento del diritto all'indennizzo ex L.210/1992;

- dichiara la prescrizione del diritto all'azione risarcitoria nei confronti del Ministero convenuto;

- dichiara la prescrizione del diritto all'azione risarcltoria nei confronti del P.O. di Francavilla F.na (BR), in persona del legale rappresentante p.t..

- compensa interamente tra le parti le spese di lite;

Pone definitivamente a carico di M.C. le spese della C.T.U ..

Lecce, 4.10.2012.