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Il Ministero è tenuto a risarcire i danni dentari riportati da un alunno per l'improvvisa chiusura di una porta.

L’obbligo di vigilanza grava sull'insegnante, ove si consideri la particolare fascia d'età dei soggetti da vigilare, che li rende inconsapevoli di valutare eventuali pericoli.

Tribunale di Lecce – Sezione distaccata di Nardò, avv. Giorgia Imperiale – Sentenza n. 4242 del 16 dicembre 2013

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TRIBUNALE DI LECCE

SEZIONE DISTACCATA DI NARDO'

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Avv. G. Imperiale All'udienza del giorno 16 dicembre 2013 Nella causa per risarcimento danni, promossa da

A.M.G., 

contro

MINlSTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Nonché

COMPAGNIA ASS.NI LA PIEMONTESE

Nonché

C.M.

Ha pronunciato sentenza con il seguente

DISPOSITIVO CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE

Con atto di citazione del 23.03.2007 i sigg.ri A.S. e S.A., quali genitori esercenti la potestà sulla figlia minore A.M.G., convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Lecce - Sezione Distaccata di Nardò - il Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del Ministro in carica, e l'insegnate C.M. per ivi sentire dichiarare l'insegnante C.M., e per essa, il Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro in carica, esclusiva responsabile dell'infortunio per cui era causa e, per l'effetto, condannare la stessa Amministrazione convenuta al pagamento in loro favore della complessiva somma di €.19.740,00, ovvero di quella maggiore o minore somma che fosse risultata dovuta in corso di causa, oltre agli interessi legali dal dì del sinistro e fino all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese e competenze di lite.

Gli attori deducevano che il giorno 12.01.2006, in orario didattico, la minore A.M.G. di anni 10, alunna della classe della Scuola Elementare Pubblica, nel mentre era per accedere nel locale servizi igienici, restava ferita a causa della repentina apertura della porta di accesso a detti locali ad opera di altra alunna che dagli stessi ne usciva.

Attinta al volto la minore riportava un forte trauma facciale con frattura coronale dell'incisivo centrale destro superiore.

Con comparsa di risposta, depositata in cancelleria il 21.05.2007, si costituiva in giudizio il Ministero della Pubblica Istruzione, il quale chiedeva di essere autorizzato a chiamare in giudizio la compagnia di Assicurazioni "La Piemontese", in persona del suo legale rappresentante per essere da questa manlevata, nel merito contestava la domanda sia nell'an, stante la mancanza di responsabilità dell'Amministrazione convenuta, che nel quantum.

Dichiarata la contumacia della terza chiamata in garanzia e disposta la CTU medico legale sulla minore, le parti venivano invitate a precisare le conclusioni.

Nelle more del giudizio si costituiva la sig.na A.M.G., divenuta maggiorenne.

Precisate le conclusioni la causa veniva rinviata per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.

In tema di responsabilità civile di cui all'art. 2048 c.c.

E' principio pacificamente riconosciuto nella giurisprudenza della Corte di Cassazione (S.D. 27.6.2002 n. 9346, ribadita poi da S.D. 11.11.2008 n. 26972) quello per cui la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante, nel caso di danno cagionato dall'alunno a se stesso, sia di natura contrattuale.

Fra allievo ed istituto scolastico, infatti, - con l'accoglimento della domanda di iscrizione e con la conseguente ammissione dello stesso alla scuola - si instaura un vincolo negoziale, dal quale sorge, a carico dell'istituto, l'obbligazione di vigilare sulla sua sicurezza ed incolumità nel periodo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso.

Quanto al precettore, dipendente dell'istituto scolastico, tra insegnante ed allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico (che quindi può dare luogo ad una responsabilità di tipo contrattuale e non aquiliana), nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, al fine di evitare che l'allievo si procuri, da solo, un danno alla persona.

La ricorrenza di un'ipotesi di responsabilità di tipo contrattuale comporta poi - in ordine all'onere probatorio - che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell'istituto scolastico e dell'insegnante, l'attore dovrà soltanto provare, ai sensi dell'art. 1218 c.c., che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre sarà onere del convenuto dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa allo stesso non imputabile.

Nel caso di specie, gli attori hanno assolto all'onere della prova su di essi gravante circa l'evento dannoso occorso alla figlia minore ed il fatto che lo stesso si è verificato durante lo svolgimento del rapporto scolastico.

Al contrario, l'Amministrazione convenuta non ha articolato alcuna richiesta istruttoria e conseguentemente non ha provato di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno in adempimento agli obblighi di protezione e vigilanza.

L'amministrazione, infatti, si è solo limitata a dedurre nell'atto di costituzione la natura imprevedibile ed imprevedibile del sinistro occorso, senza però dare alcuna prova positiva dell'adozione di tutte le misure idonee ad evitare tale evento.

Tanto premesso, la responsabilità dell'accaduto va ascritta all'insegnante a cui il minore era affidato durante lo svolgimento del rapporto scolastico, e per essa al Ministero convenuto, per non aver adeguatamente vigilato al fine di evitare che lo stesso potesse procurarsi un danno alla persona; obbligo di vigilanza, quello gravante sull'insegnante, vieppiù stringente nella specie, ove si consideri la particolare fascia d'età dei soggetti da vigilare, che li rende inconsapevoli di valutare eventuali pericoli.

In ordine al quantum debeatur, il c.t.u. dott. G. De Salve ha stabilito che "la malattia traumatica in tal modo determinatasi ha prodotto un danno biologico permanente di 1%, I1T di giorni 3, di lTP al 50% di giorni 20", nonché un danno emergente per complessivi € 5.000,00 per sostituzione periodica di corona in ceramica (cinque volte nel corso della vita).

Tenuto conto, pertanto, delle indicazioni provenienti dal consulente tecnico d'ufficio, il risarcimento dei danni patiti dalla sig.na A.M.G. vanno liquidati in complessive € 6.817,00, di cui € 750,00 per danno biologico, € 127,00 per ITI, €.440,00 per ITP, €.500,00 per spese mediche documentate ed €.5.000,00 quale costo per sostituzione periodica di corona in porcellana nel sorso della vita.

In virtù del principio della soccombenza all'attore dovranno essere rifuse le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da A.M.G. - attore nei confronti di C.M., nonché Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del Ministro in carica, nonchè Compagnia Ass.ni " La Piemontese", in persona del suo legale rappresentante così provvede:

l) accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna il Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del Ministro in carica, in solido con la Compagnia Ass.ni " La Piemontese'’ al risarcimento dei danni in favore di A.M.G. per un ammontare complessivo di € 6.817,00,di cui € 750,00 per danno biologico, € 127,00 per ITT, €.440,00 per ITP, €.500,00 per spese mediche documentate ed €.5.000,00 quale costo per sostituzione periodica di corona in porcellana nel corso della vita da rivalutarsi nel corso degli anni, oltre interessi legali.

2) condanna la il Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del Ministro in carica, in solido con la Compagnia Ass.ni " La Piemontese" alla refusione delle spese di lite che si liquidano in complessive € 2.170,00, di cui € 170,00 per spese, € 2.000,00 per competenze, oltre rimborso spese generali, IV A e CAP come per legge.

Pone definitivamente a carico delle convenuta le spese della CTU.

Così deciso in Nardò, addì 16 dicembre 2013

Il Giudice Onorario