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Il Ministero dell'Istruzione è tenuto a risarcire i danni subiti da un alunno, anche ove conseguenza di una sua condotta scorretta.

Circa l'onere probatorio, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell'istituto scolastico e dell'insegnante, l'attore dovrà soltanto provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre sarà onere dei convenuti dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa a loro non imputabile.

Tribunale di Lecce – Avv. Elena Di Noi – Sentenza n. 1343 del 28 marzo 2017.

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TRIBUNALE DI LECCE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, alla pubblica udienza del 28 marzo 2017, ha emesso la seguente

SENTENZA

nel giudizio civile n. 5126/2012 R.G., avente ad oggetto "Risarcimento Danni" e vertente tra

D.F. e D.S., quali genitori esercenti la potestà sul minore D.R., ,                -  Attori -

contro

MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITA' e della RICERCA, in persona del Ministro in carica,

nonché

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE POLO 2 di TREPUZZI (LE), in persona del Dirigente Scolastico p.t., difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, -                                                                                                Convenuti-

nonché

REALE MUTUA Ass.ni s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t.,

Terza chiamata in causa

Fatto e Diritto

Con atto di citazione notificato in data 28.11.2011, D.F. e D.S., quali genitori esercenti la potestà sul minore   D.R., convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Lecce - Sezione distaccata di Campi Salentina, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro in carica p.t., per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:

a) Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Ministero dell'Istruzione, de/l 'Università e della Ricerca nella causazione del sinistro in premessa, per avere, il personale scolastico, omesso la dovuta vigilanza ai sensi dell'art.2048 c.c.;

b) Per l'effetto, condannare il convenuto al risarcimento per equivalente pecuniario in favore degli attori, nella qualità di genitori esercenti la potestà sul minore D.R., dei conseguenti danni tutti, subiti nella misura di € 41.188,00, ... o nella somma minore o maggiore che sarà accertata in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, oltre in/eressi sul capitale rivalutato, il tutto nei limiti di competenza del giudice adito;

c) con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario".

Gli attori esponevano che in data 26.10.2009, il minore D.R., frequentante la classe della Scuola dell'Infanzia presso l'Istituto Comprensivo 2 di Trepuzzi (LE), durante l'orario scolastico, veniva morso sulle guance da una compagna di classe; quindi, il piccolo R. veniva accompagnato dai genitori presso il proprio pediatra, il quale accertava la presenza di ecchimosi al volto.

Successivamente, a seguito di specifica richiesta formulata dalla mamma, odierna attrice, il minore veniva trasferito in un altro plesso della medesima scuola dell'infanzia.

Sennonché,   in   data   26.05.2010 ,   accadeva,   sempre   durante   l'orario scolastico, che il minore D'Errico Roberto cadeva a terra, provocandosi lesioni traumatiche, come diagnosticate dai sanitari del Pronto Soccorso dell'Ospedale V. Fazzi di Lecce (cfr. doc. in atti).

Con comparsa di risposta dcl 1.03.2012 si costituiva il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro in carica, al fine di impugnare e contestare in toto le avverse difese e chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

1) Preliminarmente, ritenuta non manifestamente infondata la questione di competenza   territoriale, rimettere il fascicolo al sig. Presidente del Tribunale ....;

2) Nel merito, rigettare la domanda siccome infondata e, per certi versi, inammissibile;

3) in via gradata e per il caso di accoglimento della domanda, condannare La Compagnia di Ass.ni Reale Mutua a rivalere l 'Amm. ne Scolastica di quanto questa potrà essere tenuta a pagare per l'effetto del presente giudizio ... e, a tal fine, autorizzare la chiamata in causa nel rispetto dei termini di legge;

4) in via ulteriormente subordinata e sempre nel caso di accoglimento della domanda, detrarre dal risarcimento spettante a parte attrice, l 'importo dell'indennizzo eventualmente già corrisposto dalla Compagnia di ass.ni;

5) condannare parte attrice al pagamento delle spese di lite".

Con comparsa di risposta del 2.09.2012 si costituiva la Reale Mutua Ass.ni s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., la quale, previa integrale contestazione delle avverse difese, rassegnava le seguenti conclusioni: "In via preliminare:

1) dichiarare fondata l'eccezione preliminare di incompetenza sollevata dall'Avvocatura ...;

2) dichiarare nulla, improcedibile ed inammissibile la domanda degli attori, ove gli stessi non precisino dettagliatamente i fatti di causa e le ragioni a fondamento della propria domanda ...;

3) verificare l'operatività, nella fattispecie , della polizza contratta dal convenuto con la deducente compagnia ed, ove non dovesse essere accertata la garanzia, dichiarare   la         carenza           di legittimazione        passiva            della    Reale   Mutua, estromettendola dal giudizio ...;

4) dare atto della denuncia tardiva effettuata dall'Istituto scolastico, sanzionandolo di conseguenza; Nel merito:

1) dichiarare infondata, in fatto e in diritto, la domanda proposta dagli attori e, per l'effetto, rigettarla;

2) dare atto, sempre e in ogni caso, che in parte, non dovute e, comunque, esagerate e sproporzionate sono le somme richieste, riducendo alla luce delle risultanze istruttorie;

3) dare atto, in ogni caso, che la garanzia prestata dalla Reale Mutua opera solo nei limiti e nell'ambito della polizza sottoscritta dall'assicurato, sempre se operativa;

4) con vittoria di spese, diritti ed onorari '.

Con provvedimento del 2.10.2012, veniva disposta la rimessione del giudizio al Presidente   del   Tribunale, al   fine   di   valutare   l 'assegnazione del procedimento alla sezione centrale del medesimo Tribunale; quindi, con provvedimento del 10.10.2012, la presente causa veniva assegnata alla I Sezione Civile di codesto Tribunale.

La causa veniva istruita mediante la produzione documentale, la prova testimoniale e la consulenza medica d'ufficio; quindi, all'odierna udienza, previa precisazione delle conclusioni, si perveniva alla definizione del giudizio ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.

§§§§§§§§§§§

La domanda proposta da D.F. e D.S.,, quali genitori esercenti la potestà sul minore D.R., può essere accolta nei seguenti termini.

Appare opportuno, in primis, compendiare le risultanze delle prove orali in atti.

Il teste D.D., padre di D.F., ha reso le seguenti dichiarazioni: "Confermo che il giorno 26.10.2009 mio nipote R. è stato morso sulle guance da una compagna di classe.

Sono andato a prendere mio nipote da scuola con mio figlio F. ed insieme a lui abbiamo visto il piccolo R. con i segni sul volto. Sia la guancia destra che la sinistra erano morsicate. ...

Il giorno 26 maggio 2010 sono stato contattato dalla scuola dell'infanzia nel plesso della zona perché allertato dell'incidente che aveva subito R.

Quando sono arrivato a scuola ho trovato il piccolo R. pieno di sangue e senza due dentini. Con altre persone presenti nella classe abbiamo cercato i denti di Roberto ma non li abbiamo trovati .....

  1. Voglio   precisare   che dopo l 'episodio del morso   è stato necessario cambiare scuola perché il bambino si rifiutava ad andare in viale Europa perché aveva paura ..."(cfr. dich. teste D.D., verb. ud. 21.05.2015).

La teste C.M.A., insegnante in servizio presso l'Istituto Comprensivo Statale Polo 2 di Trepuzzi - Scuola dell'Infanzia, ha dichiarato quanto segue: "E' vero che l'incidente del 26.10.2009 è avvenuto quando   ero presente in classe ed i bambini stavano giocando con le costruzioni come di consueto nelle prime ore di accoglienza ....

lo ero lì ma non ho visto, né ho sentito gli strilli, perché il bambino "piagnucola" (piagnucolava) ....

D. era un bambino piccolino e credo anche la bambina che l'ha morso.

Non abbiamo chiamato i genitori perché dopo aver soccorso il bambino con ghiaccio e pomata non ci è sembrato il caso di chiamare i genitori in quanto il bambino si era calmato. Ha mangiato ed ha partecipato alle attività.

lo sono andata via alle ore 13,00 e poi ho lasciato il bambino in cura all'altra insegnante. Il bambino era tranquillo.

Riconosco le foto che mi vengono esibite ma preciso che riconosco solo i dentini, i segni dei dentini, ma non il rossore, perché il viso non era tumefatto, arrossato, ma solo dei morsetti ....

Il giorno dopo il bambino è venuto a scuola in braccio ai genitori, i quali mi dicevano che il bambino non sarebbe ritornato a scuola perché avrebbero chiesto al dirigente scolastico il nulla osta al cambio, che poi è stato rilasciato.

Preciso che quella mattina il bambino era in braccio ai genitori tranquillo e sul volto aveva solo i segni del morso" (cfr. dich. teste C., verb. ud. 21.05.2015).

La teste D.L.C., ha reso le seguenti dichiarazioni: "Ero presente al momento del sinistro occorso al minore R.D., in quanta in quella sezione ero in servizio come supplente.

Ho assistito direttamente al fatto.

  1. Ribadisco   che   ero presente          in   aula e   che   il   piccolo   si   è   alzato improvvisamente da solo dalla sua sedia inciampando sulla stessa ed è sbattuto con la bocca sulla spalliera della sedia accanto che era vuota.

Nell'occasione tutti i bambini erano impegnati nei loro posti a giocare con la plastichino. Il minore non è stato spinto da nessuno. ....

Dopo l'urto abbiamo provveduto a pulire la bocca del bambino e mi sono accorta che gli mancava un dentino centrale che non ho trovato. ...

Alle ore 11.30 è venuto il nonno da noi contattato, al posto dei genitori .... "(cfr. dich. teste D.L., verb. ud. 21.05.2015).

Orbene, dall'istruttoria espletata nel corso del giudizio, può ritenersi provato l'effettivo verificarsi di entrambi gli episodi lesivi denunciati nell'atto introduttivo, in danno del piccolo D.R.

In merito alla responsabilità dell'accaduto, appare opportuno fare alcune brevi considerazioni.

Alla luce delle risultanze istruttorie, questo giudice ritiene che, senza ombra di dubbio, l'infortunio verificatosi in data 26. 10.2009 (morsi sulle guance) sia stato cagionato da altro alunno, mentre il sinistro occorso in data 26.05.2010 (caduta con conseguente avulsione traumatica di due dentini) debba essere qualificato come "autolesione", non essendo emersa, in maniera inequivoca , la responsabilità di terze persone in ordine alla causazione del suddetto episodio lesivo.

In entrambi     casi     la         sussistenza     della    responsabilità civile della Amministrazione Scolastica consegue a quella dei propri dipendenti, tenuti all'osservanza dei suddetti obblighi, in virtù del principio organico di cui all'art. 28 della Costituzione, ove si tratti di insegnanti di una Scuola pubblica. Ciò è anche previsto dall'art. 61, 2° comma L. 3 12/ 1980, laddove è esclusa    la possibilità       che i               docenti            statali             possano esser convenuti direttamente in giudizio nelle azioni di risarcimento danni per culpa in vigilando, quale sia i l titolo contrattuale o extracontrattuale, salvo l'azione rivalsa della P.A., in caso di dolo o colpa grave.

In altre parole, è prevista, in materia, la surrogazione, nel lato passivo, della Amministrazione al personale scolastico nella obbligazione risarcitoria verso i terzi danneggiati e la conseguente esclusione della legittimazione passiva degli insegnanti, tanto nelle azioni per danni arrecati ad altro alunno quanto nella ipotesi di danni arrecati dall'allievo a se stesso (c.d. autolesione), salvo, come visto, la rivalsa della P.A., ma nei soli casi in cui sia dimostrato il dolo o la colpa grave, limite quest'ultimo operante verso l'Amministrazione ma non verso i terzi (v. Cass. S.U. 9346/2002).

Allorchè un alunno subisca un danno durante il periodo in cui è affidato alla scuola, sia che gli venga procurato da altro alunno sia che derivi da altra circostanza, vi è un concorso di titoli di responsabilità: Cass. n. 3680 del 15.02.2011 ha precisato che "il titolo è contrattuale se la domanda è fondata sull'inadempimento all'obbligo specificamente assunto dall'autore del danno di vigilare, ovvero di tenere una determinata condotta o di non tenerla; extracontrattuale se la domanda è fondata sulla violazione del generale dovere di non recare danno ad altri".

Nell'ipotesi di danni provocati all'alunno, la responsabilità è considerata di natura contrattuale, poiché la domanda ed il conseguente accoglimento di iscrizione a frequentare una scuola instaura un vincolo giuridico tra l'allievo e l'istituto, dal quale deriva, a carico dei dipendenti dell'istituto un obbligo accessorio, di proteggere e vigilare sull'incolumità fisica e sulla sicurezza degli allievi, sia per fatto proprio che per fatto di terzi (Cass. n. 22752/2013 ; n. 1769/2012;   n.   3680/2011).

L'obbligo di vigilanza degli insegnanti e, pertanto, la responsabilità degli stessi, con la sentenza n. 260/ 1972, viene esteso anche ai danni provocati dall'alunno su stesso, in applicazione dell'art. 350 del r.d. n. 1297/ 1928.

La responsabilità per autolesioni, non è ricondotta dalla dottrina e giurisprudenza più recente alla previsione del 2048 c.c. (la norma fa letteralmente riferimento all'illecito cagionato dall'allievo ad un terzo e non a se stesso) piuttosto ad una fomu1a di responsabilità contrattuale da contatto socia qualificato.

In particolare, si ritiene che l'obbligazione gravante sull'insegnante dipendente della scuola pubblica deriva da un contatto sociale con l'alunno: si tratterebbe di un rapporto contrattuale di fatto nascente tra insegnante ed alunno, che comporta l'impegno ad eseguire diligentemente la prestazione professionale legata all'insegnamento con conseguente affidamento dell'alunno sulla corretta esecuzione della stessa.

Aderendo a tale impostazione troverebbe applicazione la disciplina dell'art. 1218 c.c. in tema di responsabilità per inadempimento, con conseguente onere in capo all'insegnante di fornire la prova che l'inesatto adempimento della prestazione professionale è avvenuto per causa a lui non imputabile.

A sostegno di tale assunto si richiama la statuizione contenuta nella sentenza delle Sezioni Unite della Corte Suprema n. 9346 del 27 giugno 2002, secondo la quale "circa l'onere probatorio, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell'istituto scolastico e dell'insegnante, l'attore dovrà (quindi) soltanto provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre sarà onere dei convenuti dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa a loro non imputabile".

La ripartizione dell'onere probatorio secondo la disciplina dell'art. 1218 c.c. opera nel caso in cui l'obbligazione non sia stata adempiuta, e quindi presuppone l'inadempimento dell'obbligazione.

La ripartizione dell'onere probatorio è un problema che si pone successivamente all'inadempimento; l'inadempimento, in altri termini, costituisce elemento che va preliminarmente accertato.

Trattandosi di una obbligazione di mezzi e non di risultato troverà applicazione l'art. 2697 c.c.: occorre, quindi, verificare   diligentemente   adempiuto   alla prestazione   professionale   richiestagli, e tal accertamento va operato in concreto senza che possa essere presunto per il solo fatto che l'alunno ha riportato una lesione.

Nell'ambito delle obbligazioni di mezzi, l'inadempimento coincide con il difetto di diligenza nell'esecuzione della prestazione, così che la prova è più «vicina» a chi ha eseguito la prestazione, tanto più che trattasi generalmente di una prova tecnica che solo il prestatore dell'opera professionale è in grado di offrire specificamente.

Le Sezioni Unite della Cassazione con la nota sentenza 17/06/2002 n° 9346, su richiamata, hanno risolto un annoso contrasto giurisprudenziale in materia, negando l'applicazione dell'art. 2048 co. II° all'insegnante in caso di autolesione, ma hanno anche affermato la natura contrattuale della responsabilità con conseguente inapplicabilità dell'art. 2043 CC ed importanti conseguenze sul piano probatorio, come già sopra anticipato.

Sarebbe di ostacolo alla applicazione estensiva dell'art. 2048 CC, secondo le S.U., non solo il dato letterale, cioè il fatto che tale disposizione normativa prevede al 3° comma la possibilità di opporre la prova liberatoria solo al terzo danneggiato (e non già al minore che si sia auto cagionato un pregiudizio), ma anche la circostanza che la fattispecie del "danno a sé stesso" non costituisce un illecito in senso stretto.

Al riguardo, le S.U. precisano che l'indirizzo restrittivo trova conferma nella condivisibile opinione di autorevole dottrina "secondo cui nella ricostruzione della disciplina della responsabilità aquiliana l'art. 2048 CC è concepito come norma di propagazione della responsabilità in quanto, presumendo una colpa in educando o vigilando, chiama a rispondere genitori, tutori, precettori, maestri d'arte per il fatto illecito cagionato dal minore a terzi. La responsabilità civile nasce come responsabilità del minore verso te 1 e si estende ai suddetti soggetti

Comune denominatore in tutte le decisioni ricordate è il fatto che con "l'accoglimento della domanda di iscrizione presso l'Istituto Scolastico e la conseguente ammissione dell'allievo a Scuola, sorge un vincolo negoziale da cui deriva l'obbligo di vigilare sulla sicurezza ed incolumità dell'alunno per tutto il tempo in cui il medesimo fruisce della prestazione scolastica, in tutte le sue espressioni".

Da tale obbligo consegue che l'Istituto Scolastico è tenuto a "predisporre tutti gli accorgimenti necessari ed idonei ad ,evitare i danni che l'alunno possa procurare a sé stesso, sia all'interno dell’edificio che nelle pertinenze scolastiche, di cui abbia la custodia, messe a disposizione per eseguire la propria prestazione, compreso il cortile antistante l'edificio scolastico ove viene consentito l'accesso e lo stazionamento degli utenti ed in particolare degli alunni" (cfr in particolare le già citate Cass. 3680/2011, Cass. 1769/2012, Cass. 11751/2013, Cass. 22752/2013, Cass. 2413/2014, Cass. 23202/20 15).

L'obbligo di vigilanza e sorveglianza che l'Istituto Scolastico è tenuto ad osservare, è modulato sulla base di una condotta diligente secondo i criteri di normalità, da apprezzarsi anche in relazione alla sua capacità tecnica­ organizzativa.

Si parla, a proposito, di "Contratto di protezione", secondo il quale tra gli interessi da realizzare a cura della Scuola rientra quello all'integrità fisica dell'allievo.

II riferimento è quello che nella recente giurisprudenza viene fatto al c.d.            contratto sociale, inaugurato in campo sanitario (cfr., a tal ultimo riguardo, Cass. 18805/2009 e Cass. S.U. 577/2008). Quella dell'insegnante verso l'allievo è configurata come responsabilità avente una fonte autonoma, rappresentata per l'appunto dal contratto sociale che dà luogo anche ad obblighi di protezione.

In tal senso abbastanza eloquente appare, ex pluribus, Cass. 22252/ 13 e soprattutto Cass. 11751/2013 secondo la quale "il rapporto scuola-allievi scaturisce dal c.d. contratto sociale, il quale prevede, per il personale, l 'obbligo primario di educare e insegnare e, quello secondario, di vigilare sulla incolumità fisica e sulla sicurezza degli allievi, ponendoli al riparo da pericoli sia per fatto proprio che per fatto di terzi".

Quanto al contenuto della prova liberatoria, l'insegnante (e l'Istituto) potrà vincere la presunzione di responsabilità a suo carico dimostrando di aver esercitato una vigilanza adeguata e di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare situazioni pericolose, nonché la imprevedibilità e repentinità in concreto della condotta dannosa, che ha impedito un tempestivo ed efficaceintervento (v. Cass. 9542/2009; Cass. 24835/2011; Cass. 2413/2014 e, da ultimo, Cass. 23202/2015).

È bene precisare, a questo punto, che il grado di adeguatezza della vigilanza e, di conseguenza, l'estensione del relativo obbligo, dovranno essere valutati sulla base dei fatti concreti, con particolare riguardo all'età, al grado di formazione e maturità del discente, nonché con riferimento alle condizioni ambientali di svolgimento delle attività didattiche (v. ex multis, Cass. 24835/2011). Con la conseguenza che il grado e l'entità della vigilanza raggiungeranno la massima estensione nel caso di allievi delle Scuole materne e delle classi inferiori della Scuola primaria (v. Cass. [2424/1998; Cass. 11453/2003).

Orbene, stante tutto quanto innanzi, la scrivente ritiene che, nel caso di specie, parte convenuta non ha adeguatamente assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente, atteso che non ha dimostrato che, in quella circostanza di tempo e di luogo in cui si sono verificati entrambi gli episodi lesivi denunciati nell'atto di citazione, l'insegnante presente in aula, avesse, in concreto, esercitato una vigilanza adeguata ed avesse adottato tutte le misure idonee ad evitare situazioni pericolose; né, tantomeno, i convenuti hanno provato la imprevedibilità e repentinità effettiva della condotta dannosa, che ha impedito un tempestivo ed efficace intervento da parte dell'insegnante.

Accertata la fondatezza della domanda attorea nell'an, in ordine quantum, si condividono pienamente le valutazioni effettuate dal CTU, Dott. Ferruccio Torsello, il quale, con riferimento ai due sinistri denunciati, ha così concluso:

•          valutazione del danno attribuibile al primo incidente (del 26-10- 2009) pari ad € 1.706,05, comprendente 1% Danno permanente + 7 giorni invalidità temporanea 100% + 7 giorni invalidità temporanea 50%;

•          valutazione del danno attribuibile al secondo incidente (del 26-05- 2010) pari ad € 2.184,83, comprendente 0% Danno permanente + 7 giorni invalidità temporanea 100% + 7 giorni invalidità temporanea 50%   + 180 giorni invalidità temporanea           1% + 1.155 giorni invalidità temporanea 2%.

•          valutazione complessiva del danno, ovvero la somma degli importi attribuibili a ciascun incidente, pari ad € 3.890,88, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data del singolo episodio lesivo e rivalutata anno per anno.

Ritenuta, nel caso di specie, l'operatività della polizza assicurativa stipulata dall'Amministrazione Scolastica con la Reale Mutua Ass.ni, atteso che, sulla base della documentazione prodotta in atti, detta polizza era stata rinnovata sino al 26.10.2010 (cfr. doc. in atti); quindi, la compagnia assicuratrice, chiamata in causa, è tenuta a garantire l'Amministrazione scolastica dagli effetti sfavorevoli che alla stessa deriveranno dalla presente sentenza.

In considerazione del notevole ridimensionamento nel quantum della domanda attorea, si ritiene opportuno compensare integralmente le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così dispone:

  1. Accoglie la domanda attorea;
  2. Condanna, in solido, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché l'Istituto Comprensivo Statale Polo 2 di Trepuzzi (LE), in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., al risarcimento dei danni subiti dal minore D.R., liquidati in complessivi € 3.890,88, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data del singolo episodio lesivo e rivalutata anno per anno;
  3. Condanna la Reale Mutua Assicurazioni, in persona del legale rappresentante   p.t.,   a   tenere   indenne   l'Amministrazione   Scolastica convenuta dagli effetti sfavorevoli che alla stessa deriveranno a seguito della pronuncia della presente sentenza;
  4. Compensa le spese di lite tra le parti;
  5. dichiara provvisoriamente esecutiva la presente sentenza.

Lecce, 28 marzo 2017