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Il medico e la Asl sono responsabili in solido in caso di parziale informazione ed intervento non risolutivo.

In primo luogo, il convenuto non ha idoneamente informato l'attrice del diverso trattamento chirurgico a cui la stessa doveva essere sottoposta, apparendo, insufficiente ed inidoneo quel modello di "consenso" risultante dalla cartella clinica acquisita dal c.t.u. ed avente, peraltro, la parte attrice escluso di avere avuto informazioni in quel senso. In secondo luogo, il convenuto ha errato nel non sottoporre la paziente, oltre che alla operazione di apertura del canale carpale, anche alla operazione di rimozione della cisti volare, la cui sintomatologia continuava ad essere avvertita dalla stessa, costringendola ad un ulteriore intervento chirurgico.

Tribunale di Brindisi - Sezione Civile - Giudice Monocratico Dott. Antonio Sardiello - Sentenza n. 691 del 17 Maggio 2012.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI BRINDISI SEZIONE CIVILE

nella persona del Giudice Monocratico Dott. Antonio Sardiello

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa iscritta sotto il n. 2321/2005 R.G.

TRA

P.L., r, come da mandato a margine dell'atto di citazione.

Attore

e

Azienda Unità Sanitaria Locale BR/l, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, 

Convenuta

S.L., rappresentato e difeso dall'Avv.to mandato a margine della comparsa di costituzione.

All'udienza del 21.2.2012, le parti precisavano le conclusioni e chiedevano la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c, per il deposito degli scritti conclusionali.

Scaduti detti termini questo Giudice, introitava la causa per la decisione.

Svolgimento del Processo

Con atto di citazione dell'1.9.2005, l'attrice evocava in giudizio, innanzi al Tribunale di Brindisi, S.L., nella qualità di chirurgo operatore presso la Divisione di Ortopedia dell'ospedale" A. Perrino " di Brindisi, e la AUSL BR/l, azienda sanitaria alle cui dipendenze lavorava il predetto sanitario, per sentirli condannare, in solido, al risarcimento dei danni, da quantificarsi a seguito di c.t.u., a lei occorsi a seguito dell'intervento chirurgico cui veniva sottoposta in data 6.5.2004.

Con vittoria delle spese di giudizio.

Con comparsa del 15.11.2005 e del 20.12.2005,P. il 7.12.2005 si costituivano, rispettivamente il S. e la AUSL BR/l, che concludevano per il rigetto della avversa domanda.

All'esito della fase istruttoria, nel corso della quale venivano assunti gli interrogatori formali la prova per testi ed espletata C.t.U. medico legale, all'udienza del 21.2.2012, le parti precisavano le conclusioni e chiedevano la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c, per il deposito degli scritti conclusionali.

Scaduti detti termini questo Giudice, introitava la causa per la decisione.

Motivi della Decisione

Il Fatto Storico alla luce degli accertamenti svolti dal c.t.u.

L'attrice, in data 2.10.2002, consultava un ortopedico dell'Ospedale" A. Perrino"di Brindisi per il riscontro di una tumefazione a carico del polso sinistro, accompagnata da sintomatologia locale caratterizzata da parestesie a partenza dal polso ed estese prossimalmente lungo l'avambraccio.

La paziente veniva, dapprima, ricoverata in data 18.3.2004 in regime di Day Surgery per essere sottoposta agli accertamenti preoperatori ed, infine, ricoverata il 6.5.2004 per essere sottoposta all'intervento chirurgico.

Dalla cartella clinica presa in considerazione dal c.t.u., risulta che la diagnosi di accettazione presso la Divisione di ortopedia dell'Ospedale "N. Melli", di San Pietro V.co è "S. Tunnel Carpale sin".

La sintomatologia riferita dalla paziente è compatibile con tale diagnosi.

L'esame obiettivo locale descritto in occasione del secondo accesso ospedaliero (06.5.2004), evidenzia una sofferenza del nervo mediano al passaggio del carpo.

I test effettuati ( Tinnel e Phalen) sono, infatti, altamente specifici della sindrome del tunnel carpale e nel caso di specie risultavano positivi.

Anche in tale circostanza si poneva attenzione anche alla cisti volare e nell' occasione è annotato in cartella: "cisti in sede radiale".

Ed ancora: "si spiega alla paziente che trattandosi di cisti volare aderente alla a. radiale, sarebbe utile anestesia di plesso. Per questo si decide di intervenire solo su STC, che può essere fatto in ano locale".

In effetti, spiega il c.t.u., l'intervento chirurgico è consistito nell'apertura del canale del carpo e liberazione del nervo mediano che, in quell' occasione, venne riscontrato"compresso"; non venne asportata la cisti.

La diagnosi risultava ulteriormente confermata dalla dimissione.

Valutazioni Medico Legali del c.t.u.

Il c.t.u. ha spiegato che l'attrice avendo consultato, in data 2.10.2002, un ortopedico, era a conoscenza di essere affetta da una cisti volare del polso sinistro e non da sindrome del tunnel carpale e, pertanto, la sintomatologia che accusava era attribuita a tale problema.

Quanto alla informazione che l'attrice avrebbe avuto in ordine alla seconda patologia, il c.t.u. è abbastanza chiaro:"in cartella clinica vi è un modello di consenso sottoscritto dalla paziente, invero lasciato in bianco proprio negli spazi dedicati all'annotazione del tipo di intervento chirurgico.

Pertanto, premesso che non vi è alcuna norma che obblighi all'acquisizione del consenso in forma scritta per tale tipologia di prestazione sanitaria, è altrettanto vero che una volta che sia disposto un modello di consenso da far sottoscrivere al paziente, esso costituisce prova dell'informazione fornita e della comprensione dell'informazione una volta che sia compilato in ogni sua parte".

Il c.t.u., ha ancora chiarito che non è sufficiente chiaro da quali elementi il medico che ha visitato la paziente abbia tratto il convincimento che la cisti volare era aderente all'arteria radiale.

Su tale assunto, infatti, si riteneva utile l'anestesia di plesso e di conseguenza si decideva di intervenire solo sul tunnel carpale suscettibile di trattamento con la sola anestesia locale.

Ancora, il c.t.u. ha evidenziato di non comprendere il motivo per il quale, pur essendo stata preparata la paziente a subire anche una anestesia generale ( tanto da esser sottoposta a visita per calcolare il rischio anestesiologico - ASA II), non poteva esser sottoposta ad anestesia di plesso.

Inoltre, ha evidenziato il c.t.u. che non si comprende la ragione per la quale l paziente, non poteva essere sottoposta, in un unico tempo chirurgico, sia all'intervento de canale del carpo, si alla rimozione della cisti volare.

In definitiva, ha osservato il c.t.u. dando per indicato l'intervento chirurgico di apertura del canale carpale, che l'evidenza clinica dimostra che non vi erano apparenti ragioni per non sottoporre la paziente anche all'intervento di asportazione della cisti volare nella stessa seduta operatoria, anche procedendo ad una diversa tecnica anestesiologica, alla quale la paziente era da tempo preparata ("accetto che il medico anestesista modifiche la tecnica concordata qualora lo dovesse ritenere necessario") o, per contro, rinviare ad altra data entrambi gli interventi, non ricorrendo profili di urgenza o di emergenza.

Peraltro, ha spiegato il c.t.u., il diverso intervento chirurgico cui è stata sottoposta la paziente non ha risolto la sintomatologia dalla stessa riferita, tanto che la stessa deve essere sottoposta, comunque, ad altro intervento chirurgico di rimozione della cisti volare.

Sotto tale aspetto, dunque, va censurato l'operato del sanitario operatore che ha eseguito un intervento chirurgico parziale, con derivante necessità dell'attrice di essere costretta a sottoporsi ad altro intervento chirurgico per l'asportazione della cisti volare.

Per quanto attiene, quindi, ai profili di responsabilità del S. gli stessi possono come di seguito sintetizzarsi.

In primo luogo, il convenuto non ha idoneamente informato l'attrice del diverso trattamento chirurgico a cui la stessa doveva essere sottoposta, apparendo, insufficiente ed inidoneo quel modello di "consenso" risultante dalla cartella clinica acquisita dal c.t.u. ed avente, peraltro, la P. escluso di avere avuto informazioni in quel senso.

In secondo luogo, il convenuto ha errato nel non sottoporre la P., oltre che alla operazione di apertura del canale carpale, anche alla operazione di rimozione della cisti volare, la cui sintomatologia continuava ad essere avvertita dalla stessa, costringendola ad un ulteriore intervento chirurgico.

Ciò posto, deve convenirsi, conclusivamente, che nel caso di specie, in applicazione della normativa sui rapporti contrattuali e dei principi elaborati in tema di adempimento del credito, da un lato la P., vertendosi in tema di danni connessi alle prestazioni di medici operanti all'interno della struttura sanitaria, ha assolto all' onere della prova della stipulazione del contratto e dell'inadempimento del professionista, dall'altro sia la struttura che il sanitario operatore non hanno assolto all' onere di provare che la prestazione sia stata eseguita in modo idoneo e che gli esiti letali/infausti siano dipesi da evento imprevisto ed imprevedibile.

Sul periodo di inabilità e sul danno biologico permanente derivante dalla condotta del sanitario.

Il c.t.u. ha acclarato che per le ragioni sopra esposte la P. ha subito:

a) una inabilità temporanea totale di 1 giorno, per essere rimasta ricoverata in day surgery ed essere sottoposta ad un intervento chirurgico insufficiente a risolvere i disturbi accusati;

b) un ulteriore periodo di giorni lO di inabilità temporanea parziale al 50%, per la ripresa funzionale post-chirurgica,

c) un danno biologico permanente nella misura dell'l%, costituito dalla pesistenza della sintomatologia-algico disfunzionale che si sarebbe risolta verosimilmente con un intervento chirurgico adeguato.

Non vi sono ragioni per discostarsi dalle conclusioni del c.t.u., con la conseguenza che vanno riconosciute all'attrice le seguenti somme:

a) € 44,30 per giorni 1 di IIT;

b) € 221,50 per giorni 10 di ITP;

c) C 1.096,39 per danno biologico all'l%,

Sulla liquidazione del danno morale.

E' noto il principio secondo cui è autonomamente risarcibile la lesione all'integrità morale, in quanto danno ontologicamente distinto dal danno biologico e da questo non assorbito.

Nella specie non può dubitarsi che la P., a causa degli eventi di cui sopra, abbia subito ripercussioni sulla sua sfera morale e psicologica anche alla luce della permanenza della sintomatologia inizialmente denunciata e non risolta e all' ansia connessa alla necessità di sottoporsi ad un ulteriore intervento chirurgico che poteva essere posto in essere in un unico contesto operatorio.

Per tale voce di danno si ritiene, in via equitativa di riconoscere in favore dell'attrice la somma di € 1.000,00 per danno morale.

Sulla somma finale liquidata in favore dell'attrice.

La stessa ammonta a complessivi € 3.260,93 già comprensiva di interessi e rivalutazione.

Sulle spese di giudizio.

Tenendo conto della effettiva somma riconosciuta all'attrice, indipendentemente, da quanto, maggiormente, richiesto negli atti difensivi, in applicazione del principio del decisum e non del disputatum (Cass. Sez. Unite 11 settembre 2007 n. 19014), in favore della stessa vanno liquidate le spese di giudizio, come in dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale di Brindisi definitivamente decidendo nella causa n.232l/2005 R.G.

introdotta da P.L., nei confronti della Azienda Unità Sanitaria Locale BR/l, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, e di S.L., così provvede:

1) Accoglie la domanda attrice, per quanto di ragione e, per 1'effetto, dichiara e riconosce la responsabilità solidale dei predetti convenuti nella produzione dei danni occorsi a P.L. in occasione dell'intervento chirurgico cui veniva sottoposta in data 6.5.2004.

2) Per l'effetto, condanna i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patiti dall'attrice, che si liquidano nella complessiva somma di euro 3.260.93, a titolo di LT.T, LT.P., LP. e danno morale, da intendersi già rivalutata e comprensiva di interessi, sino alla attualità.

3) Condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore dell'attrice che liquida in complessivi E 1.500,00 di cui E 600,00 per diritti, E 900,00 per onorari, oltre spese forfettarie, i.v.a. e c.ap. come per legge.

4) Pone, definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro, le spese di C.t.U.

Così deciso in Brindisi, il 17 maggio 2012.