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Il lavoratore può chiedere l'accertamento della causa di servizio entro sei mesi dalla data in cui abbia avuto effettiva conoscenza della patologia e della sua riconduciblità a causa di servizio.

In caso di equo indennizzo, il termine di sei mesi per la domanda decorre dall'acquisita conoscenza della patologia.

Tribunale di Brindisi - Sezione Lavoro - Sentenza n. 2545 del 4 Luglio 2012

Leggi la sentenza per esteso

 

 

 

 

TRIBUNALE DI BRINDISI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria Cristina Mattei, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA contestuale

nella causa discussa all' udienza del 4.7.2012 ,promossa da:

P.A., 

Ricorrente

CONTRO

Ministero della Pubblica Istruzione, r

Resistente

Centro Servizi Amministrativi per la Provincia di Brindisi, 

Resistente

Istituto Professionale Statale Francesca Laura Morvillo Falcone, in persona del Dirigente scolastico pro tempore

Resistente

Oggetto: equo indennizzo

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 28.1.2011 così provvede:

Accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara la dipendenza da causa di servizio della patologia "lesione parziale della cuffia dei rotatori della spalla destra" da cui l'istante è affetta, da ascriversi alla tabella B del DPR n. 834/81 e, pertanto, condanna l'amministrazione competente al pagamento della somma dovuta a titolo di equo indennizzo, oltre accessori come per legge.

Condanna le amministrazioni convenute in solido al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 1200,00, di cui € 600,00 per onorario, con distrazione, oltre iva, cap e rimborso forfettario come per legge .

Pone definitivamente a carico delle amministrazioni convenute in solido le spese di ctu liquidate in separato decreto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 28.1.2011, la ricorrente di cui in epigrafe esponeva di avere presentato al Dirigente dell'Istituto Professionale, in data 21.9.2007, istanza al fine di ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie da cui era affetta, ai sensi del DPR n. 46112001, art. 2, con conseguente concessione dell'equo indennizzo.

Riferiva che, in data 13.1.2009, la Commissione Medica di Verifica aveva emesso diagnosi di "trauma distrattivo alla spalla dx a lieve incidenza funzionale" ritenendo tuttavia intempestiva la domanda facendo riferimento all'ecografia del 13.11.2006.

Lamentava l'illegittimità della decisione richiamando il parere espresso dal proprio medico di fiducia, dr. S., secondo il quale "la domanda dell'interessata è da ritenersi tempestiva in quanto il danno reale interessante la spalla dx è stato evidenziato con ecografia solo in data 6.7.2007".

Riferiva dunque che, con nota del 27.1.2009, il Dirigente dell'Ufficio Scolastico, richiamando la valutazione della Commissione di Verifica, comunicava di non potere dare corso alla richiesta stante la mancata presentazione della domanda entro sei mesi dalla data dell' evento dannoso.

L'istante lamentava l'illegittimità delle determinazioni dell'istituto e concludeva chiedendo accertarsi la dipendenza da causa di servizio della patologia "esiti di trauma distrattivo spalla dx con tendinopatia del sovra spinoso, tenosinovite del tendine del capo lungo del bicipite e borsite cronica" da ascriversi alla categoria 8, tabella A del DPR 834/1981 con conseguente condanna dell' Istituto al pagamento dell' equo indennizzo spettante oltre interessi e rivalutazione.

Con memoria si costituivano le amministrazioni convenute che eccepivano preliminarmente l'intempestività della domanda presentata dalla ricorrente in data 21.9.2007, contestavano in fatto e in diritto gli avversi assunti e chiedevano il rigetto del ricorso.

La causa veniva istruita mediante espletamento di ctu medico-legale e, all' odierna udienza, veniva decisa sulle conclusioni delle parti in atti come da sentenza contestuale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente si osserva che l'art. 2 del DPR n. 461/2001, rubricato "Iniziativa a domanda", dispone, al primo comma: "Il dipendente che abbia subito lesioni o contratto infermità o subito aggravamenti di infermità o lesioni preesistenti, ovvero l'avente diritto in caso di morte del dipendente, per fare accertare l'eventuale dipendenza da causa di servizio, presenta domanda scritta all'ufficio o comando presso il quale presta servizio, indicando specificamente la natura dell'infermità o lesione, i fatti di servizio che vi hanno concorso e, ove possibile, le conseguenze sull'integrità fisica, psichica o sensoriale e sull'idoneità al servizio, allegando ogni documento utile.

Fatto salvo il trattamento pensionistico di privilegio, la domanda, ai fini della concessione dei benefici previsti da disposizioni vigenti, deve essere presentata dal dipendente entro sei mesi dalla data in cui si e' verificato l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell'infermità o della lesione o dell'aggravamento."

Dalla lettura della norma menzionata emerge chiaramente la rilevanza, al fine di valutare la tempestività delle domande tese al riconoscimento della sussistenza di nesso eziologico tra la patologia denunciata e la causa di servizio, per un verso, della data dell' evento dannoso e, per altro verso, della data dell' acquisita conoscenza dell' infermità.

È stata pertanto disposta Ctu anche al fine di stabilire, alla luce della documentazione sanitaria agli atti, la data dell' acquisita conoscenza dell' infermità denunciata da parte dell' istante.

Orbene, nella relazione peritale espletata dal CTU nominato dal giudice, si legge "la lesione della cuffia si è verificata il giorno stesso del trauma distrattivo (7.11.2006) ma la P. è venuta a conoscenza dell'entità della patologia solo dopo l'ecografia eseguita in data 6.7.07, non avendo la precedente ecografia, eseguita a soli 20 giorni di distanza dal trauma, evidenziato (perché non ancora anatomicamente evidenziabile) tale lesione". (cfr. relazione peritale depositata in giudizio dal CTU dr. P.).

Alla luce della Ctu può dunque ritenersi infondata l'eccezione di intempestività della domanda sollevata dalle amministrazioni resistenti per la considerazione, assorbente rispetto ad ogni altra, che tra la data dell'acquisita conoscenza della patologia (6.7.2007) e la data della domanda amministrativa (21.9.2007) non erano ancora decorsi i sei mesi previsti dal primo comma dell'art. 2 del DPR n. 461/2001 innanzi citato.

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto entro i limiti emergenti dall'esame della CTU, di seguito evidenziati.

Preliminarmente, giova precisare che, ai fini di addivenire al riconoscimento di una infermità come dipendente da fatti o ragioni di servizio è necessario che il servizio prestato sia stato causa, o anche solo concausa efficiente dell' infermità.

In particolare, dottrina e giurisprudenza sono ormai concordi nell' escludere che l' "occasione di lavoro" significhi necessità di evento causato dal lavoro e quindi la indefettibile esistenza di un nesso di causalità diretta, ritenendo sufficiente solo un rapporto di occasionalità necessaria tra lavoro ed infortunio, cioè un nesso etiologico anche mediato ed indiretto tra evento lesivo o malattia e lavoro.

Tanto premesso, deve darsi atto che le amministrazioni convenute non hanno formulato alcuna contestazione circa il verificarsi dell' infortunio del 7.11.2006 (da cui la ricorrente assume sia derivata la patologia poi denunciata) in occasione dell'espletamento, da parte della P., della propria attività di insegnamento.

Pertanto tale circostanza può ritenersi dato acquisito.

È stata dunque disposta Ctu medico legale al fine di accertare il nesso etiologico tra le patologie denunciate dalla ricorrente e l'infortunio occorso il 7.11.2006.

Orbene, nella relazione depositata in giudizio, il ctu, dott. P. , dopo accurato esame clinico ed anamnestico, con motivate conclusioni supportate dalla documentazione in atti, ha concluso ritenendo: "I - La P. presenta una lesione parziale della cuffia dei rotatori della spalla destra da mettersi in rapporto al trauma distrattivo riportato in data 7.11.2006. I! - la lesione della cuffia si è verificata il giorno stesso del trauma distrattivo (7.11.2006) ma la P. è venuta a conoscenza dell'entità della patologia solo dopo l'ecografia eseguita in data 6.7.07, non avendo la precedente ecografia, eseguita a soli 20 giorni di distanza dal trauma, evidenziato (perché non ancora anatomicamente evidenziabile) tale lesione.

Per quanto riguarda la ascrivibilità alle tabelle del DPR 834/81 ritengo che la patologia sia da ascriversi alla tabella B.

Nella tabella A sono ascritte le lesioni che superano il 20/25 %.

Nel nostro caso l'invalidità può essere valutata al 15% per cui ritengo che vada ascritta alla Tabella B.”

Ritiene il Giudicante di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il ctu, attraverso una accurata indagine, considerato altresì che non sono state sollevate specifiche contestazioni idonee a validamente contrastare i risultati peritali.

Pertanto, alla luce delle conclusioni raggiunte dal Ctu, va riconosciuta in questa sede la dipendenza da causa di servizio della patologia suddetta da cui l'istante è affetta;

va accolta anche la domanda diretta ad ottenere la liquidazione dell' equo indennizzo nella misura prevista per legge, in considerazione delle conclusioni peritali sopra riportate e, dunque, tenendo conto dell' ascrivibilità della malattia alla Tabella B del DPR n. 834/81 con decorrenza e accessori di legge dalla maturazione del diritto al soddisfo.  

Le spese di giudizio, in ossequio al principio della soccombenza, vanno poste a carico delle amministrazioni convenute in solido e si liquidano in dispositivo.

Le spese di ctu, provvisoriamente liquidate in separato decreto, vanno poste definitivamente a carico delle amministrazioni convenute in solido.