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Il distacco di una protesi dentaria fissa è riconducibile ad un intervento di artroscopia al ginocchio?

Occorre la prova circa la sussistenza di un effettivo nesso causale tra la lesione lamentata e la condotta dei sanitari che eseguirono l'intervento di artroscopia al ginocchio.

Tribunale di Lecce -Sentenza civile n. 273 del 23 gennaio 2013

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale civile di Lecce - nella persona del giudice, dott. Paolo Moroni, ha pronunciato all'esito dell'udienza del 25 maggio 2012 la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile iscritto al n. 1937 del ruolo generale dell'anno 2006, avente ad oggetto: responsabilità professionale;

promosso da

P.A.;

-attore-

contro

S. s.r.l, titolare della Casa di Cura "V.B.", in persona del legale rappr.te dott. D.G.,;

-convenuta-

Conclusioni:

L'avv., all'ultima udienza dello scorso 25 maggio, ha precisato le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate nei propri scritti difensivi, insistendo. per l' accoglimento della domanda.

L’avv. presente per la società convenuta, a sua volta ha precisato le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate nei propri scritti difensivi, atti e verbali di causa, chiedendone l'accoglimento.

Fatto e Diritto

P.A. agiva nei confronti della Clinica "V.B.", assumendo di aver subito il distacco di una protesi dentaria fissa nel corso di un intervento di artroscopia al ginocchio eseguito presso la struttura sanitaria gestita dalla società convenuta.

Pertanto chiedeva che gli fosse corrisposta la complessiva somma di € 8.126,00, inclusiva dei costi della prima protesizzazione e di quelle successive, del danno da ITP ed esistenziale, nonché della spesa sopportata per la consulenza medica.

La Casa di Cura "V.B." resisteva alla prospettazione attorea, deducendo che nessun trauma, e dunque nessuna lesione, era stata cagionata al paziente durante l'intervento, che invero aveva interessato il ginocchio ed era stato eseguito senza ricorrere all'anestesia per intubazione con il laringoroscopio (strumento metallico che può confliggere con i denti), essendo invece stata utilizzata la tecnica cd. "in maschera", che prevede solo l'inserimento di una cannula in gomma per contenere la lingua.

Inoltre la convenuta contestava l'entità dell' avversa pretesa risarcitoria.

Istruito il processo con l'escussione di testi addotti dalle contrapposte parti, si perveniva all'udienza finale, in cui venivano precisate le conclusioni come trascritte in epigrafe.

All'esito di una accorta valutazione del compendio probatorio disponibile al carteggio processuale, è opinione di questo Tribunale che la domanda proposta dall'attore non sia meritevole di accoglimento.

Ed invero, pur dovendo ritenersi che la fattispecie di cui si discute vada qualificata come ipotesi di responsabilità contrattuale, nondimeno al fine di vedersi riconosciuto il diritto risarcitorio reclamato in questa sede, il P. avrebbe dovuto fornire idonea prova circa la sussistenza di un effettivo nesso causale tra la lesione lamentata e la condotta dei sanitari che eseguirono l'intervento di artroscopia al ginocchio.

Viceversa, entrando nel merito delle deposizioni raccolte durante la fase istruttoria, si rileva che i due testimoni addotti dalla parte istante hanno riferito circostanze generiche e non contestualizzate, relative unicamente al fatto che il paziente, allorquando venne ricondotto nella stanza di degenza dopo l'operazione, aveva "del sangue al labbro e ai denti" e la protesi dentaria staccata (cfr. deposizioni B.T., in verbo ud. 23.10.2009 e P.S., in verbo ud. 08.04.2011).

Orbene, la funzionalità probatoria di queste dichiarazioni, già di per sé fragile, risulta ulteriormente sminuita per effetto delle altre testimonianze che compongono il quadro istruttorio, e specificatamente quelle rese: dall'infermiere del reparto di anestesia che partecipò all'intervento cui fu sottoposto l'odierno attore (cfr. deposizione G.A., in verbo ud. 09.12.2008), e dallo stesso medico anestesista che si occupò di tutte le attività inerenti alla narcotizzazione del paziente (cfr. deposizione R.A., in verb. ud. 23.10.2009).

In particolare, il teste da ultimo evocato è stato puntuale e risoluto nell'escludere che il P. ebbe a subire eventi traumatici nel corso dell'intero iter pertinente all'operazione e fino al risveglio ("Quando il paziente si è risvegliato, non aveva alcun sanguinamento gengivale né trauma ai denti"), precisando che la metodologia anestetica in concreto praticata nell'occasione fu blanda e non invasiva, di tipo ambulatoriale ("il P. è stato anestetizzato con la tecnica in maschera, senza che fosse intubato; è stata introdotta nella cavità orale una cannula in gomma di "Guedette ", per contenere la lingua e mantenere pervie le vie respiratorie").

Analogamente, l'infermiere anestesista ha affermato: "Posso confermare che durante l'intervento il paziente non ha subito alcun tipo di intervento traumatico. ... il P., in effetti, è stato anestetizzato con la tecnica anestesiologica cosiddetta "in maschera ", con il solo posizionamento nella cavità orale di una cannula detta di "Guetet" che è materiale di tipo gommoso o silicolico ed ha il solo scopo di contenere la lingua. Il paziente non è stato intubato".

Ragguagliando, dunque, i due avversi fronti testimoniali, emerge in tutta evidenza la sussistenza di una marcata e inconciliabile discordanza, che induce ad un convincimento penalizzante per la prospettazione attorea.

Infatti, come si è detto in precedenza, l'esame delle deposizioni "a favore" del P. non consente di individuare nessun elemento atto a stabilire un sostanziale collegamento tra il lamentato distacco della protesi e l'esecuzione della prestazione sanitaria svolta sul paziente.

Giudizio, questo, che trova definitivo avallo nel contenuto delle contrapposte prove orali prima vagliate, nonché nel dato testuale emergente dal diario clinico, inserito nel documento prodotto dalla stessa difesa attorea, che smentisce anche un altro postulato della domanda, ovvero che l'odontoiatra di fiducia del P. sarebbe intervenuto su consiglio del dott. P.G., il quale avrebbe rappresentato al paziente che la Casa di Cura non disponeva di medici odontoiatri in grado di effettuare il controllo.

Sull' argomento, peraltro, è stato ascoltato anche il suddetto dott. P.G., escusso all'udienza del 15.6.2010, il quale ha confermato che il diario clinico venne redatto sulla base di dichiarazioni provenienti dal sig. A.P., ribadendo che il colloquio avvenne alle ore 19:45, come attestato nel diario, e che nell'occasione apprese che antecedentemente (alle ore 17:00) era intervenuto l'odontotecnico di fiducia chiamato direttamente dal paziente, il quale aveva già provveduto ad una soluzione provvisoria del problema.

Nel medesimo contesto, stando alle dichiarazioni rese dal teste in conformità al dato documentale, il P. aveva asserito di non aver informato dell' inconveniente occorso gli nessuno del personale medico e infermieristico della Clinica.

Dunque, dall'esame delle prove disponibili emerge, con concorde chiarezza, che l'odontoiatra esterno alla struttura ospedali era venne convocato per libera scelta del P., che solo a posteriori ne mise al corrente il responsabile della clinica, dott. G, senza peraltro denunciargli alcuna responsabilità del personale medico che effettuò l'intervento.

In definitiva, nel trarre le conclusioni finali dagli elementi processuali sin qui riepilogati, è legittimo ritenere che la tesi attorea non sia stata validamente riscontrata da elementi probatori sufficientemente congruenti e univoci, sicché, dovendo escludersi che il P. abbia ottemperato all'imprescindibile canone processual-civistico dell'onere della prova, il diritto vantato in questa sede dovrà essere ineluttabilmente disatteso, conseguendone la condanna del P. alle spese di lite, liquidate in dispositivo sulla scorta dei criteri previsti dal D.M. n. 140 del 2012.

p.q.m.

definitivamente pronunciando sulla domanda risarcitoria proposta da P.A. nei confronti di S. s.r.l, disattesa ogni altra domanda o eccezione, rigetta la stessa.

Condanna il P. a rifondere a S. s.r.l. le spese e competenze di lite liquidate ex D.M. n. 140/2012 in € 1.800,00 per compenso professionale complessivo, oltre accessori di legge.

Lecce, 6 dicembre 2012