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Devono essere risarciti i danni conseguenza di una incongrua manovra di trazione che non trovi motivo o giustificazione nell'ambito dell'intervento chirurgico praticato.

Pur ove l'indicazione all'intervento chirurgico (protesizzazione dell'anca) risulti condivisibile, le scelte effettuate in sede operatoria prive di criticità ed i comportamenti dei sanitari rispettosi delle conoscenze e dei parametri della scienza e della prassi medica, deve ritenersi la responsabilità medica del medico chirurgo e della relativa struttura sanitaria di tutti i danni patiti dal paziente in conseguenza di una incongrua manovra di trazione che non trovi motivo o giustificazione nell'ambito dell'intervento chirurgico praticato.

Tribunale civile di Bologna, sez. III civ., sentenza n. 21060 del 29.11.2017

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Laura Benini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 11691/2015 promossa da:

S.P.

ATTORE

contro

I.O.R.

CONVENUTI

CONCLUSIONI

Parte attrice ha concluso come da note autorizzate, chiedendo altresì che le somme liquidate vengano maggiorate di rivalutazione monetaria ed interessi. Ha chiesto inoltre che le spese di CTU vengano poste a carico integrale di parte convenuta.

Parte convenuta ha concluso come da memoria ex art. 183, comma 1, c.p.c., chiedendo che in caso di accoglimento della domanda nella misura determinata dal C.T.U. le spese di consulenza non vengano poste interamente a carico di parte convenuta.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

***

La domanda di parte attrice è fondata e deve trovare accoglimento nei limiti di seguito indicati.

La Consulenza tecnica redatta dal dott. A.B. ha accertato che la attrice, al momento del

ricovero d Ottobre 2007, era affetta da coxalgia destra ingravescente con progressiva limitazione funzionale.

Il trattamento chirurgico proposto ed eseguito allo IOR è stata la sostituzione protesica è da ritenersi, a parere del Consulente, del tutto condivisibile e corretta; anche per quanto riguarda la scelta della via di accesso e del tipo di impianto non sono ravvisabili criticità.

Quanto ai comportamenti dei sanitari intervenuti durante il ricovero del 2007, il Consulente li ha ritenuti rispettosi delle conoscenze e dei parametri della scienza e della prassi medica; del resto, non appena il deficit del nervo femorale venne riscontrato dopo ulta prescritta in cartella

clinica -già il giorno successivo- elettrostimolazione del nervo femorale e, constatata la lesione, è stato impostato programma fisioterapico riabilitativo.

In merito alla lesione alla sig.ra P., il Ctu ha evidenziato come risulti poco chiaro se il danno abbia coinvolto il nervo femorale o il nervo sciatico popliteo esterno (SPE), così come la lateralità (destra o sinistra). Ciò alla luce delle equivoche e non coincidenti indicazioni riportate nelle cartelle cliniche, nella cartella clinica relativa al ricovero nel reparto riabilitativo a fine 2007, nella certificazione successiva di visite fisiatriche, nonché nella relazione di parte e nel danno biologico dalla stessa lamentato, si fa riferimento ad una lesione del nervo SPE, nervo il cui danno non sembra trovare alcun riscontro negli esami eseguiti sia subito dopo sciatico,

questa è esclusa da tutte le elettromiografie eseguite, in cui si fa sempre riferimento ad un deficit interessante il nervo femorale. Infine, durante il ricovero di fine 2009 in cartella clinica viene riportato che il danno al nervo sciatico pare regredito durante il ricovero; nel medesimo ricovero viene escluso un danno dello SPE anche alla risonanza magnetica, in quanto questa non mostra compressione sulle radici distali di L5-S1 . tervento in questione, alcun deficit destro:

elettrostimolazione del nervo femorale, che non avrebbe avuto né senso né indicazione in assenza di una lesione nervosa acuta. La lesione è peraltro confermata dai successivi esami elettromiografici, quindi è certo che essa fosse presente, e che la sua genesi è da riferir

12.10.2007.

Nessun dubbio per quanto riguarda anche il lato interessato dalla lesione. Ovunque nella

documentazione clinica riportata in atti e anche ben evidente in corso di visita medico-legale, il lato oggetto della vicenda è il destro .

La lesione neurologica è complicanza possibile e ben descritta negli interventi di protesizzazione e il nervo femorale è il maggiormente interessato nella via di accesso laterale o anterolaterale, come appunto nel caso di specie.

Ha precisato il Consulente che l complicanza non rara, ben descritta in letteratura fin da anni remoti. Le cause sono le più diverse: trazione sui divaricatori per evidenziare l'anca, lesioni da calore per cauterizzazione di vasi vicini al ramo nervoso, stiramento nelle manovre di riduzione o per allungamento dell'arto nell'impianto della protesi, lesioni da calore per stravaso di cemento in vicinanza del nervo e lesione da compressione estrinseca per formazione di ematomi.

Nel caso in oggetto, la maggior parte di queste ipotetiche cause sono da escludere. Non è stato, infatti,

utilizzato cemento; non è descritta la formazione di ematomi intra o post-operatori; non vi è stato allungamento.

La paziente è stata operata in decubito supino, pertanto anche una compressione esterna da posizionatore, usato nel decubito laterale, è da escludere. compressione da parte dei divaricatori posizionati per evidenziare la regione articolare durante la procedura chirurgica Va ribadito che il nervo femorale, essendo posto

potere compiere le manovre di fresatura, si traziona medialmente la muscolatura anteriore con il

nervo al suo interno. Il nervo stesso è poco mobile a livello del canale inguinale, quindi se viene

cicatriziali di pregressi interventi, se il paziente è obeso o ha masse muscolari voluminose, è possibile

che la trazione eserciti una compressione sulle masse muscolari e sul nervo femorale al loro interno

determinando un danno temporaneo o permanente .

Il Consulente ha quindi concluso nel senso che non è possibile inquadrare la natura della lesione al nervo femorale in discussione come evento prevedibile atto chirurgico di particolare complessità: al contrario, tale lesione non può che essere frutto di una incongrua manovra di trazione che praticato, per come viene descritto dagli stessi sanitari (cfr. pag. 24 CTU)

Ha quindi quantificato in 40 giorni, quella temporanea al 75%, in 20 giorni, quella al 50% in 20 giorni, e quella al 25% in ulteriori 20 giorni.

L entità dei postumi permanenti è stata valutata nella misura del 10%, tenuto conto che il quadro clinico oggi presentato dalla Sig.ra Pesci è patologie concorrenti sul

medesimo distretto (poliartrosi; patologia degenerativa del rachide lombo-sacrale; esiti di

obesità; ipotesi di Morbo di Parkinson) e che il danno al nervo femorale destro

inizialmente presentato era di tipo incompleto ed è negli anni andato incontro a parziale regressione.

Ritiene questo giudice di dover condividere le conclusioni cui è giunto il Consulente in quanto

congruamente motivate e frutto di un corretto iter logico-argomentativo; quanto alle osservazioni sulla

quantificazione mosse dal ctp attoreo, ci si richiama alle controdeduzioni contenute a pag. 32-33 della

perizia.

In punto di quantum esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di

giurisprudenziale di cui alle sentenze del novembre 2008 delle Sezioni Unite, trova soddisfazione nelle

tabelle del Tribunale di Milano, che costituiscono un valido e necessario criterio di riferimento ai fini

della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., in quanto ampiamente diffuso sul territorio nazionale e

quindi idoneo a garantire uniformità di trattamento, e specificamente adottate da questo Tribunale.

La liquidazione in termini attuali del danno non patrimoniale subito da parte attrice ammonta ad

17.528,00, a titolo di danno biologico permanente (10% in persona di anni 74)

Il danno da invalidità temporanea viene invece liquidato in euro 6.720,00 (sulla base di euro 96

giornaliere).

Non si ritiene di effettuare alcuna personalizzazione, tenuto conto che non risultano allegate e provate

né una peculiare sofferenza morale (il Ctu non ha evidenziato strascichi psicologici), né circostanze

soggettive con riguardo all aspetto dinamico relazionale. Nella sua ricostruzione parte attrice non

considera che, come evidenziato dal Ctu, il quadro clinico oggi presentato dalla sig.ra Pesci è il frutto

dell azione di più patologie concorrenti sul medesimo distretto e che il danno puramente nervoso è

andato incontro a parziale regressione.

Quanto alle somme richieste a titolo di danno morale e esistenziale, si osserva come il carattere unitario

della liquidazione del danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ. preclude la possibilità di un

separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona (danno

morale, danno esistenziale, ecc.).

Nulla ha riconosciuto il Ctu a tale titolo. La sig.ra P. non ha prodotto spese mediche e, come dichiarato nel corso della visita medico-legale, non ha mai necessitato di ricorrere a prestazioni sanitarie oltre quelle offerte dal Sistema Sanitario Nazionale

Sulle somme liquidate (pari a complessivi euro 24.248) compete anche il danno provocato dal ritardato pagamento del risar devalutata al momento del fatto e rivalutata anno per anno (S.U. 1712/1995), pari ad euro 3661. Per complessivi euro 27.909.

La regolazione delle spese di lite può avvenire in base alla soccombenza integrale, che determina la condanna dell'unica parte soccombente al pagamento integrale di tali spese (art. 91 c.p.c.), ovvero in base alla reciproca parziale soccombenza, che si fonda sul principio di causalità degli oneri processuali e comporta la possibile compensazione totale o parziale di essi (art. 92, comma 2, c.p.c.); a tale fine, la reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allorchè quest'ultima sia stata articolati in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento , vengono compensate nella misura di ½, con

condanna delle parti convenute alla refusione della restante parte che si liquidano come in dispositivo,

nei valori medi quanto alla fase di studio ed introduttiva e nei valori minimi quanto alla fase istruttoria

(essendo stata fatta solo la Ctu) e decisoria (tenuto conto della decisione resa nelle forme semplificate

dell art. 281 sexies c.p.c)

Le spese di ctu, che in questa sede vengono liquidati in euro 846,87 per spese ed euro 2.940 per

onorari oltre IVA, comprensivi di quanto percepito a titolo di acconto, vengono poste a carico

definitivo di parte convenuta per verificare

Non si ritiene di dover procedere ad alcuna sanzione nei confronti delle parti convenute per aver inviato tempestiva comunicazione di mancata adesione e della mancata partecipazione personale anche della parte istante, come risulta dal verbale di mediazione (all.7).

P.Q.M.

Il Giudice del Tribunale di Bologna Sezione Terza in composizione monocratica, ogni diversa istanza,

deduzione ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando, così provvede:

a) condanna IOR e il dott. E. M., in solido tra loro, al pagamento 27.909,00, oltre interessi legali dalla data della presente

sentenza al saldo;

b) compensa le spese di lite nella misura di ½, con condanna delle parti convenute, in solido tra loro,

alla refusione della restante parte, che si liquida in euro 379,5 per spese ed euro 2.677,5 per compensi,

oltre spese generali ed oneri accessori, oltre spese di Ctp;

c) pone le spese di Ctu, che in questa sede vengono liquidati in euro 846,87 per spese ed euro 2.940

per onorari oltre IVA, comprensivi di quanto percepito a titolo di acconto, a carico definitivo di parte

convenuta

Bologna, 29 novembre 2017

Il Giudice

dott. Maria Laura Benini