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Condanna dell'ASL in un caso di duplice intervento ginecologico.

La responsabilità della struttura sanitaria va inquadrata nella responsabilità contrattuale, sul rilievo che l'accettazione del paziente in ospedale, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto.

Tribunale di Brindisi – Sezione civile, avv. Vito Quarta – Sentenza n. 981 del 5 luglio 2013.

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TRIBUNALE DI BRINDISI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Onorario del Tribunale ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio civile iscritto al N. 1604/2004 R.G. promosso

DA

T.M.,                                                  ATTRICE

CONTRO

D.V.D., 

D.G.R., 

G.G., 

N.G., 

AUSL BR1, in persona del suo legale rapp.te pro tempore, 

DIRIGENTE RESPONSABILE DELL'OSPEDALE NINETTO MELLI, in persona del suo legale rapp.te pro tempore - Contumace- '.

CONVENUTI

CARIGE ASS.NI SP A, in persona del suo legale rapp.te pro tempore, 

ITALIANA ASSICURAZIONI SP A, in persona del suo legale rapp.te pro tempore, 

ALLIANZ SUBALPINA SP A, in persona del suo legale rapp.te pro tempore, 

TERZI CHIAMATI

avente ad oggetto risarcimento danni da responsabilità medica, trattata e passata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc ed all'esito delle conclusioni precisate dai procuratori delle parti riportandosi a quelle precisate nei propri scritti e verbali di causa.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Il caso di specie ha quale oggetto la domanda di risarcimento dei danni avanzata, con atto di citazione del 20.5.2004, da T.M. nei confronti dei convenuti, sanitari e struttura ospedaliera, previa declaratoria di loro responsabilità per le conseguenze negative riportate in occasione degli interventi del 20.3 e 21.3.2002 presso l’Ospedale di San Pietro Vernotico (Br).

Assume al riguardo l'attrice che,

- in data 20.3 .2002 si sottopose in day hospital presso il P.O. " N. Melli" di San Pietro Vernotico ad una serie di esami di routine a scopo preventivo, consistenti in isteroscopia con biopsia, pap test pacchetto donna, densitometria e che tali accertamenti vennero eseguiti dal Dr. R.D.G.;

- che, già nel corso della serata de120.3.2002 e durante la notte manifestò algie pelviche dolorosissime che la costrinsero il giorno successivo al ricovero ospedaliero in corso del quale le fu diagnosticato un emiperitoneo con perforazione uterina ed una lesione splenica sottocapsulare;

- che, in conseguenza di ciò fu sottoposta ad intervento chirurgico d'urgenza dato il pericolo di vita durante il quale si evidenziava nella cavità addominale la presenza di circa due litri di sangue e coaguli;

- che, pertanto ha subito una laparoistectomia totale con ovarosalpingectomia bilaterale;

- che, in conseguenza persistono parestesie a livello della lesione cicatriziale nonché di aver avuto una depressione maggiore secondaria a disturbo post traumatico per la quale era in cura presso il Cim;

- che la responsabilità dell' accaduto è da imputare a responsabilità dei sanitari Dott. R.D.G., e Dott.ri N.G., D.V.D. e G.G., facenti parte dell'equipe operatoria del giorno 21.3.2002 e della struttura ospedaliera per gli ulteriori danni causati attraverso l'intervento chirurgico.

Ha così concluso:

1) Accertare l'esclusiva responsabilità del Dott. R.D.G. per negligenza, imprudenza ed imperizia a seguito dell'esame invasivo subito dalla sig.ra T.M.

2) Accertare il nesso eziologico tra l'evento del 20.3.2002 e la successiva operazione chirurgica del 21.3.2002;

3) Dichiarare responsabili in solido con le modalità ut supra indicate:

a) Il Dott. R.D.G., per colpa grave per la .: responsabilità dell'evento dovuto all'accertamento routinario;

b) I Dott.ri N., D.V. e G. per colpa grave per procurato ulteriori danni evitabili nell' esecuzione operazione e per il non aver tenuto conto di detto accertamento;

c) Il Dirigente pro tempore dell'Ospedale H N. Melli" di San Pietro Vernotico (Br), nonchè il Dirigente pro tempore dell' Ausl Br 1 in solido per il principio dell'immedesimazione organica e della culpa in vigilando come meglio ut supra specificata;

c) Il Dott. R.D.G. per dolo nella forma più lieve, ove dimostrato, che con la sua condotta successiva si aggravò l'evento prodotto vigilando come meglio specificato in premessa e per le dichiarazioni in cartella;

4) Dichiarare i convenuti responsabili civili dell'evento e condannare per l'effetto tutti in convenuti in giudizio al pagamento in solido della somma di € 157.053,00 o la maggior somma determinata dal Tribunale per i danni ut supra specificati, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della richiesta al soddisfo;

5) Condannare i convenuti alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre Iva e Cap come per legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario."

I convenuti si sono tutti costituiti per contestare la domanda formulata dal' attrice siccome infondata e concludendo per il suo rigetto.

Nello specifico, il Dott. R.D.G., costituendosi con comparsa di risposta depositata in data 27.9.2004, ha impugnato la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto, esponendo che,

- in data 20.3.2002 l'attrice fu sottoposta in regime di day hospital a isteroscopia diagnostica con biopsia dell'endometrio, perchè affetta da fibromatosi uterina e perdite ematiche genitali in menopausa;

- che, dopo l'esame la paziente venne dimessa, previo controllo clinico-ecografico che evidenziava un quadro clinico normale;

- che, ricoverata il giorno seguente per diagnosi di " sospetto emoperitoneo da probabile perforazione uterina" veniva effettuato intervento chirurgico, previa acquisizione di informato consenso, che evidenziava la presenza di estesi fatti aderenziali per cui al fine di escludere la presenza di lesioni ad organi o visceri l'equipe medica procedeva ad esplorazione dell'addome senza rilevare fonti di sanguinamento acuto in atto;

- che, attraverso l'esame istologico sul pezzo asportato veniva confermata la presenza di utero fibromatoso, di numerosi focolai di adenomiosi e soprattutto la presenza di un raro tipo di tumore uterino;

- che, dunque alcuna responsabilità medica è allo stesso addebitabile in conseguenza dell'intervento chirurgico effettuato con esito positivo.

Ha chiesto la chiamata in causa di Italiana Ass.ni spa quale compagnia garante per la rct.

Ha inoltre proposto domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni morali e materiali, da quantificare in corso di causa, subiti dallo stesso a causa della temeraria ed infondata avversa richiesta.

I terzi chiamati in causa, Italiana Ass.ni spa, Carige Ass.ni spa e Allianz spa si sono costituite non contestando la copertura assicurativa, ad eccezione di Allianz spa, la quale ha eccepito che la richiesta risarcitoria è stata proposta in data antecedente alla stipula del contratto di assicurazioni) ed hanno, ognuna per la propria parte, contestato l'assenza di qual si voglia responsabilità del proprio assicurato, impugnando la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.

Nel corso del giudizio il Dr. G. ha formulato querela di falso avverso la cartella clinica che conteneva la sua presenza quale medico operatore di equipe.

All'esito della rinuncia agli atti della lite da parte dell'attrice nei confronti del Dott. G. e della propria compagnia di assicurazione, formulata all'udienza del 9.3 .2007 ed accettata dalle parti, , il G.I. con ordinanza del 21.9.2007 estrometteva dal giudizio il Dott. G. unitamente alla Italiana Ass.ni spa.

La causa è stata istruita, con prove documentali, interrogatorio formale, prove testimoniali e CTU medico- legale.

Così ricostruita la vicenda rileva il giudicante che il caso di specie può trovare soluzione alla stregua dei principi affermati in più circostanze dalle S.U della Cass. Civ. ( cfr. per tutte Sent. N. 581/2008) secondo cui per aversi responsabilità medica nel processo civile occorre la regola della preponderanza dell'evidenza o del  "più probabile che non" laddove nel processo penale vige la regola della prova" oltre il ragionevole dubbio", stante la diversità dei valori in gioco nel processo penale.

La controversia può dunque essere decisa sulla base della consulenza medica espletata, sui documenti sanitari prodotti in atti e sul principio di non contestazione dei fatti ( art. 115 cpc), elementi processuali tutti che offrono elementi certi e sicuri ai fini della decisione.

Il Dott. D.D.V. ,costituendosi con comparsa di risposta depositata in data 27.9.2004, ha dedotto circa l'assenza di qualsivoglia propria responsabilità, ha impugnato la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.

Espone di aver partecipato in qualità di secondo aiuto operatore all'intervento di laparotomia cui veniva sottoposta la paziente per il sospetto clinico di emoperitoneo (sanguinamento dell'utero);

che, durante l'intervento - che confermava emoperitoneo (si evidenziava alcuna soluzione di continuo dell'utero e pertanto l'operatore veniva ragionevolmente indotto a ritenere che il sanguinamento provenisse da altre sedi.

che, veniva chiamato in sala operatoria il chirurgo reperibile, Dott. G. G., il quale procedeva ad un allargamento della breccia laparotomia per consentire un adeguato accesso per l'esplorazione dell' addome superiore;

che, constatata la cessazione della perdita emorragica, essendo la paziente affetta da fibromatosi uterina, si procedeva - come concordato con la paziente - ad isterectomia totale (asportazione dell'utero) con  annessectomia bilaterale (asportazione delle ovaie e delle tube;

che l'intervento veniva eseguito con successo.

Ha chiesto, in ogni caso, la chiamata in causa della propria Compagnia assicuratrice Allianz spa ed il rigetto della domanda attorea.

Il Dott. G.N. costituendosi con comparsa di risposta depositata in data 27.8.2004, ha dedotto circa l'assenza di qualsivoglia propria responsabilità, ha impugnato la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto esponendo:

che, all'epoca dei fatti di causa rivestiva la qualifica di dirigente responsabile dell'U.O. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. " N. Melli" di San Pietro Vernotico;

che, in data 20.3.2002 l'attrice fu sottoposta in regime di day hospital a isteroscopia diagnostica con biopsia perchè affetta da fibromatosi uterina e perdite ematiche genitali in menopausa dal dr. R.D.G.;

che, ricoverata il giorno seguente per diagnosi di " sospetto emoperitoneo da probabile perforazione uterina" effettuata dal Dott. D.G., nel frangente in servizio, veniva rivalutata dal Dr. N. che confermava il sospetto diagnostico e poneva l'indicazione di intervento chirurgico che veniva prontamente eseguito, previa acquisizione di informato consenso;

che, completato l'intervento chirurgico per la parte di sua competenza e rilevata la presenza di estesi e tenaci fatti aderenziali, il Dott. N., d'intesa ed in unione al chirurgo Dr. G.G. procedeva al fine di escludere la presenza di lesioni ad organi o visceri, ad esplorazione sistematica dell'intero addome che consentiva di rilevare la presenza di un area ecchimotica a livello della faccia posteriore istmica dell'utero e di escludere l'esistenza di fonti di sanguinamento in atto;

che, il decorso operatorio era regolare e la paziente veniva dimessa in buone condizioni generali.

Ha chiesto, in ogni caso, la chiamata in causa della propria Compagnia assicuratrice Carige ass.ni spa ed il rigetto della domanda attorea.

Il Dott. G.G., costituendosi con comparsa di risposta depositata in data 27.9.2004, ha dedotto circa l'assenza di qualsivoglia propria responsabilità, ha impugnato la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto esponendo.

che, in data 21.3.2002 in qualità di Aiuto di Chirurgia Generale del il P.O. "N. Melli" di San Pietro Vernotico venne chiamato in reperibilità ad effettuare consulenza chirurgica sulla paziente T.M.;

che la consulenza venne richiesta dal Dott. N., Dirigente responsabile dell'U.O. di Ostetricia e Ginecologia del il P.O. " N. MelIi", mentre eseguiva intervento chirurgico sulla paziente;

che, la richiesta di consulenza era finalizzata alla "verifica di eventuali perdite emorragiche non di pertinenza ginecologica"; che, l'intervento, già iniziato da alcune ore dall'equipe del Dott. N. era consistito in un "isterectomia più annessiectomia più controllo dell'emostasi";

che, a seguito di tale richiesta del primario sulle probabili altre fonti di emorragia il Dott. G. effettuò la propria prestazione di consulente chirurgo praticando un allargamento dell'incisione longitudinale ombellico-pubica fino alla regione xifoide per poter esplorare il fegato, la colecisti, il duodeno e lo stomaco, organi che risultarono indenni da lesioni a carattere emorragico;

che, solo la milza presentava piccole e tenaci aderenze viscero-viscerali con l' epiploon che si risolvono con aderensiolisi;

che, l'esplorazione del colon discendente delle anse digiunali non evidenziavano alterazioni degne di nota, assenti alterazioni mesiali, assenti lesioni degli organi e vasi retro peritoneali, non lesioni del retto sigma, della vescica, degli ureteri destro e sinistro e dei vasi iliaci;

che, dunque il chirurgo constatò che in addome non esistevano altre fonti di emorragia senza di fatto eseguire alcun intervento sostanziale né collaborare attivamente con l'equipe ginecologica in fase operatoria;

che, la fonte dell'imponente emoperitoneo era stata già risolta dall' l'equipe ginecologica che aveva eseguito un intervento di "isterectomia più annessiectomia più controllo dell'emostasi";

che, dunque l'attività del Dott. G. fu di semplice consulenza su chiamata per cui è erroneo sostenere che egli abbia fatto parte dell' equipe ginecologica dei Dott. N., D.G. e D.V.:

che, per tali ragioni ha contestato quanto contenuto nella cartella clinica relativa all'intervento per cui è causa specificatamente con la parte in cui il suo nominativo era inserito quale operatore.

Ha chiesto, in ogni caso, la chiamata in causa della propria Compagnia assicuratrice Italiana Ass.ni spa ed il rigetto della domanda attorea.

La Ausl Br 1, costituendosi con comparsa di risposta depositata in data 25.10.2004, ha dedotto circa l'assenza di qualsivoglia propria responsabilità in difetto di quella dei medici operatori ed ha impugnato la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto riservando di ripetere eventuali indennizzi risarcitori nei confronti dei ritenuti responsabili.

Il Ctu Dott. Alberto Tortorella ha enunciato le fasi della vicenda con le seguenti considerazioni medico legali:

" Apprendiamo dalla documentazione allegata agli atti che tra il gennaio ed il 20 Marzo 2002 la sig.ra T. venne sottoposta ad esami specialistici e strumentali in regime di day hospital presso la divisione di ostetricia e ginecologia dell 'Ospedale di San Pietro Vernotico.

In anamnesi è annotato che la paziente si ricoverò pere" saltuari episodi di spotting in climaterio".

Ci occupiamo in particolare dell'isteroscopia eseguita proprio il 20.3.2002 il cui referto non offre elementi degni di rilievo.

Nella serata la sig.ra T.ndo iniziò a lamentare dolore ai quadranti inferiori dell' addome.

Per tale motivo il 21 marzo tornò presso la stessa ginecologia di San Pietro Vernotico ove venne rilevata la presenza di emoperitoneo.

Correttamente, pertanto, venne posta indicazione all'intervento chirurgico d'urgenza.

L’atto operativo venne descritto in due fasi distinte: la prima di pertinenza dei ginecologi che descrissero un emoperitoneo di circa due litri (con sangue in parte fluido ed in parte coagulato), estese e tenaci aderenze tra colon, annessi ed utero con difficoltà ad esporre l'utero soprattutto nella sua porzione posteriore.

Gli operatori descrissero, inoltre, area ecchimotica a livello della faccia posteriore istmica dell'utero, segno della perforazione dell'organo origine dell'emorragia endoaddominale.

Cosicchè decisero di effettuare un isterectomia totale e l'asportazione contemporanea degli annessi (ovarosalpingectomia bilaterale), la seconda demandata al chirurgo generale che allargò l'incisione laparotomica in alto fino all'apofisi xifoide dello sterno e confermò la presenza di sangue e di coaguli in cavità peritoneale nonché la presenza di aderenze viscero-viscerali e viscero-parietali a carico del fegato e di piccole aderenze della milza.

La paziente venne dimessa il 30.3.2002 con diagnosi di emoperitoneo. Fibromatosi uterina. Anemia secondaria. Ipertensione arteriosa.

Non emergono ulteriori complicanze nel periodo post operatorio mentre dall'agosto 2002 la sig.ra T. venne seguita da specialisti neurologi, psichiatri e da psicologi per una forma psicopatologica dapprima etichettata come reazione ansioso depressiva e successivamente come depressione maggiore.

I controlli ed il trattamento psichiatrico e psicofarmacologico sono proseguiti ed ancora attualmente la sig.ra T. presenta un quadro clinico che il nostro ausiliario ha definito disturbo depressivo maggiore sostenendo, inoltre, che gli elementi anamnestici e clinici depongono per l'esistenza di un nesso concausale tra le vicende oggetto della presente controversia ed il quadro psicopatologico appena ricordato.

Residuano, inoltre, la cicatrice laparotomica che abbiamo descritto (cm. 25 circa, discromica, piana, modicamente aderente ai piani profondi) ed dolori addominali riferiti dalla periziando, verosimilmente riferibili alla sindrome aderenziale post- chirurgica ma, com'è evidente dalla descrizione della laparotomia del 21 Marzo 2002, già preesistente agli avvenimenti dei qui ci occupiamo e da questi, tutt'al più soltanto aggravata."(Pg.16-18 Ctu depositata il 23.5.2011).

Per quanto riguarda la diretta responsabilità degli operatori sanitari nel caso di specie il Ctu espone:"

Venendo alla valutazione delle condotte dei medici che ebbero in cura la sig.ra T. nel periodo in esame (ed in particolare del ginecologo che effettuò l'isteroscopia e dei chirurghi che provvidero al secondo intervento) va detto, come opportunamente sottolineato dal nostro ausiliario ginecologico, che l' isteroscopia, come tutte le tecniche strumentali endoscopiche, è gravata da complicanze che il Dott. T. ha riportato nella relazione a sua firma che è riportata nella presente consulenza e vi è allegata anche in originale.

In particolare, il nostro ausiliario ginecologo ricorda che l'isteroscopia diagnostica, procedura definibile sicura, ma con alcuni rischi generali:

° complicanze meccaniche tra cui lacerazione cervicale e perforazione uterina.

° sanguinamento eccessivo per lacerazione di vasi uterini che può portare ad isterectomia.

° Infezione (Endometriti e/o peritoniti più a rischio nelle procedure prolungate).

° Complicazioni anestetiche (allergie, shock anafilattico)?

°Edema da sovraccarico di liquidi.

°Embolia di gas. Complicazioni intraoperative:"

Riflesso vasovagale.

Trauma cervicale.

° Perforazione uterina/Emorragia.

E sottolinea inoltre che la perforazione e la lacerazione cervicale sono favorite da condizioni patologiche preesistenti quale la fibromatosi uterina che rende l'organo anelastico e poco distendibile.. e con l' orificio uterino .. meno beante e molto più stenotico di un orificio uterino di una donna in età fertile( cfr. parere del dott. T. allegato ).

Cosicchè è del tutto probabile che durante l'introduzione dell' ottica isteroscopia, il medico, in difficoltà, ha evidentemente determinato una falsa strada nell'istmo uterino fibro-stenotico, non accedendo in cavità uterina e dirigendosi posteriormente, bucando infine l'utero, che, per la terapia anticoagulante in corso, ha iniziato a sanguinare nella pelvi (cfr ancora la relazione a firma del dott. A.T.

La complicanza in questione è descritta in letteratura ed ampiamente nota agli addetti ai lavori.

Sono note, altresì, per quanto il dott. T. spiega nel parere a sua firma, le condizioni fisiopatologiche che predispongono a tale complicanza (tra queste la fibromatosi uterina e la minore elasticità dell'utero ed in particolare dell'orifizio uterino esterno).

A riprova di quanto abbiamo detto fin qui, nel caso di specie all'esame obiettivo venne descritto OUB (orifizio uterino esterno) puntiforme.

Cosicchè in simile frangente, l'operatore avrebbe dovuto adoperare particolare cautela nell'introduzione dello strumento, proprio al fine di prevenire la perforazione del viscere.

Corretto l'operato dei ginecologici che intervennero il giorno successivo in presenza dell' emoperitoneo (circa due litri) e che, anche in considerazione della complessa situazione anatomica addominale per la presenza delle aderenze tenaci e diffuse, optarono per l'intervento demolitivo isteroannessiectomia totale.

Dalla descrizione, invece, non è chiaro il motivo per il quale il chirurgo generale, che intervenne nel secondo tempo operatorio, decise di ampliare la breccia laparotomica fino all'estremo superiore dell'addome rilevando ancora una volta la presenza dell' emoperitoneo e di aderenze diffuse senza lesioni dei visceri localizzati nei quadranti superiori dell' addome.

A tale proposito si deve segnalare la discrepanza tra la descrizione dell'intervento chirurgico (nel contesto della quale non vi è menzione di lesioni della milza) e la lettera di dimissioni indirizzata al curante ove, invece, si fa cenno ad una lesione splenica sottocapsulare trattata in maniera conservativa.

Tra l'altro non si potrebbe spiegare l'occorrenza della . una lesione splenica in relazione all' isteroscopia mentre è certamente possibile che essa si sia verificata in corso di manovre chirurgiche finalizzata alla lisi delle aderenze descritte.

Su questo punto, in ogni caso, non vi sono elementi dirimenti che aiutino comprendere se sia stata rilevata ( e trattata) la lesione splenica ovvero se si tratti di dato inserito erroneamente nella lettera di dimissione.

In ogni caso, il trattamento conservativo esclude la ricorrenza di reliquati permanenti degni di rilievo oltre a quelli che derivano dall'intervento laparotomico stesso e dalle sue sequele delle quali abbiamo detto in precedenza ( Pg.18-21 CTU depositata il 23.5.2011).

Il Ctu ha dunque riferito le seguenti considerazioni medicolegali sul punto:

"Per concludere riteniamo che nel contesto della documentazione a nostra disposizione vi sono elementi sufficienti a sostenere che l'isteroscopia del 20.3.2002 fu complicata da perforazione uterina e da abbondante emoperitoneo.

Come già detto la perforazione uterina in corso di isteroscopia è complicanza prevedibile soprattutto in presenza delle condizioni presentate dalla sig.ra T.

Cosicchè l'operatore avrebbe dovuto prestare particolare attenzione soprattutto durante l'introduzione dello strumento proprio per prevenire la grave complicanza in questione.

Corretta la decisione dei chirurghi ginecologici che decisero di asportare utero ed annessi.

Non è chiaro il motivo per il quale il chirurgo generale, intervenuto nel secondo tempo operatorio, decise di ampliare la breccia laparotomica fino all'estremo superiore dell'addome.

Non si riesce a comprendere neppure se il chirurgo generale abbia rilevato e trattato la lesione splenica di cui si dice nella lettera di dimissione ovvero se - come riportato nella descrizione analitica dell'intervento - la milza non presentasse alcuna lesione ma soltanto aderenze con i visceri adiacenti.

L'emoperitoneo, il secondo intervento e la convalescenza post chirurgica sono in stretta correlazione causale con la perforazione uterina occorsa durante l'isteroscopia del 20.3.2002.

Il maggior danno conseguito alla complicanza può essere così schematizzato: 30 (trenta) giorni di inabilità temporanea totale;  40 (quaranta) giorni di incapacità temporanea parziale al 50%; un danno biologico permanente che constati degli esiti cicatriziali della laparotomia e dell'aggravamento della sindrome aderenziale addominale.

Ed inoltre, del quadro psicopatologico che deve considerarsi conseguenza concausale della complicanza di cui discutiamo.

Tali menomazioni realizzano, a nostro parere, un danno biologico permanente quantificabile al 20% ( venti per cento)" .( Pag.21-22 Ctu depositata il 23.5.2011).

Chiamato a fornire chiarimenti ha così risposto : "La perforazione uterina, dalla quale sono derivate le conseguenze dannose che abbiamo descritto, si è verificata nel corso dell'intervento di laparoscopia eseguito il 20.3.2002.

A tale proposito abbiamo detto che le condizioni della paziente facevano prevedere il rischio concreto di complicanze e che non emerge documentalmente una particolare attenzione al riguardo dell'endoscopista operatore;

- esente da censura l'operato dei chirurghi ginecologi che intervennero il giorno successivo per riparare il danno cagionato dalla perforazione uterina;

- non pienamente comprensibile, alla luce delle annotazioni contenute nella documentazione clinica, l'operato del chirurgo generale che eseguì il secondo tempo chirurgico il 21 Marzo.

D'altra parte, la riparazione della lesione splenica (qualora effettivamente verificatasi) non ha determinato danno alcuno .

Cosicchè anche nell'ipotesi che il chirurgo generale avesse adottato una condotta contraria alle regole dell' arte, possiamo certamente affermare che essa non determinò alcuna conseguenza dannosa.

Ribadiamo in conclusione le valutazioni espresse nella relazione di consulenza a suo tempo depositata.( Pag.5-6 Ctu a chiarimenti).

Ritiene il giudicante che i risultati a cui è giunto il Ctu medico-legale sono da condividere in questa sede e possono essere posti a base per la decisione, in quanto sono stati tratti in conseguenza di opportuni accertamenti diagnostici e di un'accurata disamina condotta con iter logico ineccepibile, facendo ricorso a corretti criteri medici, di modo che si presentano completi precisi ed esaustivi, certamente non vanificati dalle argomentazioni opposte dalle parti interessate.

All'esito dell'espletata istruttoria va rilevato dunque che la regola della preponderanza dell' evidenza o del " più probabile che non" è stata verificata nel caso di specie atteso che, attraverso la consulenza espletata ed i successivi chiarimenti, il Ctu ha verificato la presenza di profili di responsabilità in capo al Dr. R.D.G. stabilendo una stretta correlazione causale tra l'emoperitoneo, il secondo intervento e la convalescenza post chirurgica con la perforazione uterina occorsa durante l'isteroscopia. del 20.3.2002.

I punti di conclusioni sin qui rassegnati consentono di ritenere esclusa la responsabilità medica degli altri sanitari ginecologi atteso che il Ctu sul punto ha affermato :

"Corretto l'operato dei ginecologici che intervennero il giorno successivo in presenza dell'emoperitoneo (circa due litri) e che, anche in considerazione della complessa situazione anatomica addominale per la presenza delle aderenze tenaci e diffuse, optarono per l'intervento demolitivo di isteroannessiectomia totale" ed ha confermato la circostanza anche in sede di chiarimenti esponendo che: "esente da censura l'operato dei chirurghi ginecologi che intervennero il giorno successivo per riparare il danno cagionato dalla perforazione uterina”.

Va affermata nel caso di specie la responsabilità della struttura ospedaliera che rinviene in relazione all' art. 1228 e 2049 c.c, per il fatto dei suoi medici.

Nel caso di specie è presente il rapporto tra medico e struttura che abilita l'applicazione della norma surrichiamata.

Al riguardo la Corte di Cassazione ha costantemente inquadrato la responsabilità della struttura sanitaria nella responsabilità contrattuale, sul rilievo che l'accettazione del paziente in ospedale, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto (Cass. n. 1698 del 2006; Cass. n. 9085 del 2006; Cass. 28.5.2004, n. 10297; Cass. Il marzo 2002, n. 3492; 14 luglio 2003, n. 11001; Cass. 21 luglio 2003, n. 11316).(Cfr. Cass. Civ. S.U. N.577/2008).

Va inoltre preso atto che non è più oggetto di res litigiosa la responsabilità medica del Dott. G., in conseguenza della sua estromissione dal giudizio, unitamente alla Italiana Ass.ni spa,. pronunciata con ordinanza del 21.9.2007 all'esito della rinuncia agli atti da parte dell'attrice formulata all'udienza del 9.3.2007 ed accettata dalle parti.

Il motivo è assorbente e rende superfluo l'esame delle ulteriori domande ed eccezioni avanzate dalle parti.

Pertanto, in applicazione delle tabelle di liquidazione del danno elaborate dal Tribunale di Milano, ritenute dalla Suprema Corte di Cassazione le più idonee ad essere assunte quale criterio generale di valutazione in ragione della loro vocazione nazionale, (cfr. Cass. Civ. N. 14402/2011;N.12408/2011; N.222812012) ed in vigore al momento in cui la causa è stata trattenuta per la decisione, possono essere riconosciuti danni complessivi, valutati in € 91.881,00 ,con personalizzazione massima, ivi compresa la sofferenza temporanea e le conseguenze psicopatologiche provocate in conseguenza dell' evento dannoso.

Le somme risultanti dall'applicazione delle tabelle sono espresse in moneta al valore attuale: pertanto, a tali somme non va aggiunta la rivalutazione monetaria, mentre vanno aggiunti gli interessi legali che, trattandosi di risarcimento da fatto illecito, devono essere conteggiati dalla data del fatto illecito sino all'effettivo soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo il DM 20.7.2012 n.140 atteso che la causa è stata introitata a sentenza nel vigore di detto regolamento;

Sussistono giusti motivi per compensare per intero le spese del giudizio tra l'attrice e «'< gli altri convenuti e terzi chiamati, attesa la complessità della vicenda e l'oggettiva difficoltà di accertamento del fatto e delle responsabilità dei convenuti prima dell' introduzione della lite, che ha reso necessaria una approfondita fase istruttoria.

PQM

Il Giudice onorario del Tribunale, Avv. Vito Quarta, definitivamente pronunciando sulla domanda promossa, con atto di citazione del 20.5.2004, da T.M. nei confronti dei convenuti, sanitari e struttura ospedali era, come meglio sopra generalizzati, disattesa ogni altra domanda o eccezione, così decide:

l) Accerta e dichiara, per le ragioni di cui in parte motiva, la responsabilità del Dott. R.D.G. e dell'Azienda Unita' Sanitaria Locale Br1, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, per i danni arrecati a T.M., in conseguenza dell'esame di isteroscopia del 20.3.2002 che comportò, in stretto rapporto di causalità, le complicazioni accertate dal Ctu (perforazione uterina e abbondante emoperitoneo) e che resero necessario il secondo intervento e la convalescenza post chirurgica;

2) In accoglimento della domanda di chiamata in garanzia formulata dal Dott. R.D.G., accerta e dichiara che la terza chiamata Italiana Ass.ni spa, in conseguenza della polizza assicurativa N. 760/446/7 è tenuta a manlevare, garantire e tenere indenne il convenuto Dott. R.D.G. da ogni conseguenza pregiudizievole derivante da responsabilità civile verso terzi;

3) Conseguentemente, e per lo effetto, condanna il Dott. R.D.G., la Azienda Unita' Sanitaria Locale BR/l e la Italiana Ass.ni spa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in solido fra di loro, al risarcimento del danno, in favore di T.M., quantificato in € 91.88l,00,oltre interessi legali dalla sentenza sino al soddisfo;

4) Condanna i soccombenti, in solido fra di loro, al rimborso delle spese del giudizio in favore dell'attrice, liquidate, ai sensi dell'art. 91 cpc, in complessivi € 5.014,00, di cui € 414,00 per spese ed il resto per compensi di Avvocato, oltre Iva e Cap;

4)Pone in via definitiva le spese di Ctu, per come liquidate in corso di causa, a carico dei soccombenti, in solido fra di loro;

5)Compensa tra l'attrice e le altre parti, convenute e terze chiamate, le spese di lite sussistendo giusti motivi, per come rappresentati in parte motiva.

6)Rigetta tutte le altre domande;

Così deciso