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Cicatrici disestetiche residuate all'esito di un intervento di chirurgia plastica.

L'evento per cui è causa non può non essere addebitabile alla convenuta struttura pubblica, dove veniva diagnosticata una" neo formazione guancia destra" e sottoposto lo stesso giorno, a seguito di accertamento ecografico, ad un intervento chirurgico in anestesia locale.

Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario Unico, Avv. Marcella Scarciglia - Sentenza n. 1165 del 9 maggio 2012.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario Unico, Avv. Marcella Scarciglia,

ha emesso la seguente sentenza nel giudizio N. 5596/2006 RG.C. avente per oggetto:

risarcimento danni, promosso da

D.M.G., residente in Carmiano,

ATTORE

CONTRO

AUSL LE/l, AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE LE/1, in persona del Direttore Generale rappresentante pro tempore,

NONCHE'

PROF. DOTT. B., in qualità di primario della Divisione di Chirurgia Plastica cl Presidio Ospedaliero " V. Fazzi di Lecce,

CONVENUTO

NONCHE'

BERNESE ASSICURAZIONI S.p.A., in persona del suo legale rappresentante protempore

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 3.10.2006 D.M.G. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Lecce l'Azienda AUSL.Le/l Presidio Ospedaliero " V. Fazzi" di Lecce, in persona del suo legale rappresentante pro tempore e il Prof Dott B., in qualità di primario della Divisione di Chirurgia Plastica cio Presidio Ospedaliero " V. Fazzi" di Lecce per sentire accogliere le seguenti conclusioni:

" A) accertare e dichiarare che la responsabilità dell'accaduto per cui è causa è da attribuirsi in via esclusiva alla imprudente e negligente condotta del dott. B. della Divisione

di Chirurgia Plastica dell' Azienda Ospedaliera " V. Fazzi di Lecce";

B) accertare e dichiarare che i danni fisici riportati dal D.M.G a causa degli interventi chirurgici subiti ammontano alla somma complessiva di euro 14.127,17, oltre interessi legali dal

giorno dell'evento sino all'integrale pagamento o in quella maggiore o minore in corso di causa accertando;

C) per l'effetto, condannare l'Azienda Ospedaliera " V. Fazzi" di Lecce, in persona del Direttore Sanitario pro tempore, in solido con il Prof. B. della Divisione di Chirurgia Plastica, al pagamento della somma complessiva di euro 14.127,17, per danni fisici e riportati dall'attore in seguito all'atteggiamento censurabile del sanitario della Divisione di Chirurgia Plastica dell'Ospedale" V. Fazzi" di Lecce, oltre interessi legali dal giorno del sinistro sino all'integrale pagamento o a quella maggiore o minore somma in corso di causa accertando;

D) condannare, altresì, l'Azienda convenuta, in persona del Direttore Sanitario pro tempore, sempre in solido al Prof. Dott. B. al pagamento delle spese, diritti ed onorari, oltre LV.A. e C.A.P. come per legge da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatali.

Deduceva l'attore che in data 5.09.2003, a seguito della comparsa di una formazione detraente a livello della guancia destra, si ricoverava al Presidio Ospedaliero " V. Fazzi" di Lecce, presso la Divisione di Chirurgia Plastica, con diagnosi di ingresso" Neoformazione guancia destra". Lo stesso giorno il paziente veniva sottoposto ad intervento chirurgico per l'asportazione di detta neoformazione e dimesso con prescrizione di medicazioni periodiche da effettuarsi nello stesso centro.

Secondo l'assunto attoreo a seguito dell'asportazione della neoformazione sarebbero residuate alcune cicatrici disestetiche, dovute all' errato trattamento sanitario praticato in detta struttura pubblica con attribuzione in via esclusiva alla negligente elo imprudente condotta del Prof. Dott. B. della Divisione di Chirurgia Plastica dell'Azienda Ospedaliera del" Vito Fazzi" di Lecce.

Richiesto dal D.M.G  il risarcimento dei danni fisici riportati, quest'ultimo non otteneva alcun risarcimento.

Di qui il presente giudizio.

La convenuta Azienda Unità Sanitaria Locale Le/1, in persona del suo direttore Generale pro tempore, con sede in Lecce, si costituiva ritualmente in giudizio, contestando la fondatezza della domanda, con condanna dell'attore alle spese di lite.

Il convenuto Prof. Dott. B. si costituiva ritualmente in giudizio, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, impugnando e contestando con forza la fondatezza della domanda cosÌ come proposta, chiedendo di chiamare in causa per essere manlevato in ogni caso da qualsiasi eventuale obbligo risarcitorio, la Bernese Assicurazioni S.p.A., Compagnia con la quale è assicurato per i rischio inerenti la sua professione di medico-chirurgica, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio nei confronti di chi di ragione.

Si costituiva ritualmente la terza chiamata in causa Compagnia Assicurazioni S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, impugnando e contestando la fondatezza della domanda, con vittoria di spese e competenze di lite.

La causa veniva istruita con l'interrogatorio formale del!' attore e del convenuto, Prof. dott. B. mentre veniva dato atto del mancato interrogatorio del legale rappresentante della Asl Le/l non comparso a rendere l'interrogatorio formale deferitogli. La causa veniva istruita anche con la prova testimoniale e con la C.T.D. All'udienza del 9.05.2012 la causa, precisate le conclusioni, previa discussione orale, veniva decisa con sentenza Ietta in udienza ex art. 281 sexies c.p.c ..

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda proposta da D.M.G è fondata e va accolta per quanto di ragione.

In primis si rileva che fondata si appalesa l'eccezione sollevata dalla difesa del convenuto Prof. Dott. B. in ordine al proprio difetto di legittimazione passiva e conseguentemente manifestamente fondata è la eccezione del proprio difetto di legittimazione passiva sollevata dalla difesa della terza chiamata in causa, Bernese Assicurazioni S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore.

In realtà, l'evento per cui è causa non può non essere addebitabile alla convenuta Azienda Unità Sanitaria Locale Lell, struttura pubblica, cui l'attore si è rivolto nel settembre 2003, dove veniva diagnosticata una" neo formazione guancia destra" e sottoposto lo stesso giorno, a seguito di accertamento ecografico, ad un intervento chirurgico in anestesia locale.

Detto intervento non veniva eseguito dal Prof. Dott. B., ma dal Dott. A., altro medico chirurgo della Divisione.

Sicchè, nel caso di specie, è evidente la carenza di legittimazione passiva del Prof. Dott. B. e della Compagnia Bernese Assicurazioni S.p.A., che preliminarmente va dichiarata. In data 10.11.2003, poi l'attore lamentando un fenomeno recidivante, si ricoverava nuovamente all' Ospedale " V. Fazzi" - Divisione di Chirurgia Plastica dove veniva sottoposto dal Prof. Dott. B. in data 13.11.2003 ad un secondo intervento chirurgico.

Sicchè, il Prof. Dott. B. non ha eseguito il primo intervento, ma solo eseguito il secondo, che è risultato eseguito con scienza, coscienza, diligenza e perizia, richiesti per quei tipi di trattamenti terapeutici. In atti non vi è alcuna prova certa di un eventuale errore medico che sarebbe stato commesso dal Prof. Dot!. B., nell'esecuzione dell'intervento chirurgico.

Pertanto si ha ragionevole motivo di ritenere che il secondo intervento è stato posto in essere con la dovuta perizia e previa esauriente spiegazione al paziente circa le cure adottate come da consenso informato esibito in giudizio.

Ciò posto, l'evento per cui è causa non può non essere addebitabile alla convenuta, Azienda Unità Sanitaria Locale Le/l, struttura pubblica, comunque responsabile sul piano formale e sostanziale. 

Tanto più ove si consideri che il suo legale rappresentante non ha inteso presentarsi davanti a questo Giudice a rendere l'interrogatorio formale deferitogli.

Di conseguenza, la convenuta Azienda Unità Sanitaria Locale Le/l, Presidio Ospedaliero " V. Fazzi" di Lecce, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, va condannata a risarcire i danni subiti dal D.M.G come qui di seguito determinati, alla luce della C.T.U in atti, le cui conclusioni questo Giudice fa proprie: danno biologico 5%= euro 4.453,54; I.T.T. gg 5 x euro 40,20= euro 200,01; I.T.P. ( al 50%) gg 30x euro 20,10= euro 603,00; danno morale ( 50% del biologico)= euro 2.226,77; spese mediche documentate= euro 760,00; totale complessivo= 8.243,32.

In ogni caso detto importo è da considerasi equo e deve essere opportunamente rivalutato in considerazione del ridotto potere di acquisto della moneta e sullo stesso vanno calcolati gli interessi legali. 

La soccumbenza postula la condanna della convenuta Azienda Unità Sanitaria Locale Le/l Presidio Ospedaliero " V. Fazzi" di Lecce, in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese della C.T.U., nonché al pagamento delle spese di lite che vanno liquidate come da dispositivo, in considerazione anche della semplicità della vicenda che ci occupa. Ragioni di equità inducono poi a compensare interamente tra le parti tutti gli altri oneri di lite.

P.Q.M 

Il G.O.T. della Seconda Sezione Civile del Tribunale di Lecce, avv. Marcella Scarciglia, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando , cosÌ provvede:

1)- accoglie la domanda proposta da D.M.G nei confronti della Azienda Unità Sanitaria Locale Lell Presidio Ospedaliero " V. Fazzi" di Lecce, in persona del suo legale rappresentante pro tempore per quanto di ragione;

2)- dichiara il difetto di legittimazione passiva dei convenuti Prof. Dott. B. e Bernese Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore;

3)- per l'effetto condanna la convenuta Azienda Unità Sanitaria Locale Le/1 Presidio Ospedaliero " V. Fazzi" di Lecce, in persona del suo legale rappresentante, al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 8.243,32, oltre interessi e rivalutazione dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo;

4)- condanna la convenuta Azienda Unità sanitaria Locale LE/1 Presidio Ospedaliero " V. Fazzi" di Lecce, in persona del suo legale rappresentante, al pagamento delle spese della C.T.U.;

5)- condanna la convenuta Azienda unità Sanitaria Locale Lell Presidio Ospedaliero " V. Fazzi" di Lecce al pagamento in favore degli Avv.ti Maurizio Bonanno e Maria Grazia Zecca, antistatari delle spese di lite che si liquidano in complessivi  di cui euro 200,00 per spese, euro O,OO per diritti, euro 100,00 per onorari, oltre 12,5% rimborso forfettario spese generali, più I.V.A.  e C.A.P. come per legge.

6) compensa interamente tra le parti gli altri oneri di lite;

CosÌ deciso e letto in udienza ex art. 281 sexies c.p.c.,in Lecce il 9.05.2012

IL GIUDICE ONORARIO

Avv. Marcella Scarciglia