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Caduta del paziente dalla lettiga a causa del cedimento dello schienale: l'ASL è responsabile.

La lettiga, sulla quale era stato fatto sdraiare il paziente, era evidentemente inadeguata all'uso e non vi è prova che la caduta sia stata conseguenza di movimenti inconsulti dell'infermo.

Tribunale di Lecce - avv. Pierluigi D'Antonio - Sentenza n, 15 del 2 gennaio 2013.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il tribunale di Lecce - seconda sezione civile - nella persona del giudice onorario, avv. Pierluigi D'Antonio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 6047 del ruolo generale dell'anno 2003, avente ad oggetto "responsabilità extracontrattuale", trattenuta in decisione all'udienza del 05 ottobre 2012, senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.;

promossa da

P.G., ;

- attore-

contro

A.U.S.L. LE/l,

- convenuta -

Presidio Ospedaliero "San Giuseppe da Copertino";

- Convenuto -

Fatto e diritto

Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 09.10.2003, P.G. citava in giudizio dinanzi al tribunale di Lecce l' A.U.S.L. LE/l ed il presidio ospedaliero "San Giuseppe da Copertino" in Copertino, per sentir dichiarare la loro responsabilità in ordine all'incidente verificatosi presso il detto ospedale il giorno 29.10.2001.

L'attore assumeva che, a causa di un forte malessere, si era presentato presso il detto presidio ospedaliero per essere sottoposto a visita medica, ove veniva adagiato su una lettiga, il cui schienale, mentre egli era in attesa di ulteriori accertamenti, cedeva improvvisamente, ribaltandosi all'indietro; a seguito della caduta, riportava contusioni al polso sinistro e trauma cranico.

Veniva, quindi, trasferito e ricoverato nel reparto di medicina generale dello stesso nosocomio, da dove veniva dimesso il 2.11.2001 con diagnosi "crisi ipertensiva e trauma cranico- diagnosi venti giorni".

Faceva presente che, perdurando lo stato di malessere, in data 24.01.2002 si era sottoposto a visita presso il C.I.M.    (Centro Igiene mentale) Asl Le 2 di Casarano, il quale refertava." Sindrome cefalgica e vertiginosa di natura soggettiva in soggetto con pregresso trauma cranico" con ulteriori venti giorni di prognosi.

In considerazione della persistente cefalea e delle sensazioni vertiginose nei cambi di postura, stato d'ansia e insonnia, formulava una richiesta di risarcimento danni di € 14.673,07 così determinata: I.T.T. di gg.24 pari ad € 867,65 (24 x 36,15); I.T.P. di gg.82 pari ad € 1.481,74 (82x18,07); danno biologico del 9 % pari ad € 9.878,11; danno morale e alla vita di relazione ad € 2.445,51. Complessivamente € 14.673,07.

Chiedeva, pertanto, al tribunale di dichiarare la responsabilità dei convenuti nella causazione dell'evento dannoso occorso e, per l'effetto, condannarli, in solido, al pagamento della somma di € 14.673,07 o di quella maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre interessi dal dì del fatto all'effettivo soddisfo, nonché al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.

Si costituiva in giudizio la AUSL LE/l in persona del direttore generale p.t., che eccepiva, in via preliminare, la nullità dell'atto introduttivo per difetto e/o insufficienza della causa petendi e del petitum; nel merito eccepiva l'infondatezza della domanda, in quanto l'infortunio non era riconducibile ad alcuna responsabilità dei medici o degli infermieri.

La causa veniva istruita mediante assunzione di prove orali - interrogatorio formale dell'attore e prova testimoniale - ed espletamento di ctu medico legale.

Precisate le conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione, previa concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Con ordinanza del 30.04.2012 veniva disposta la rimessione in ruolo della causa, al fine di accertare, considerato che non era stata mai dichiarata la contumacia del convenuto Presidio Ospedaiero "San Giuseppe da Copertino" sebbene non si fosse mai costituito in giudizio, se i soggetti convenuti AUSL LE 2 e Presidio Ospedaliero "San Giuseppe da Copertino" fossero due soggetti distinti o un unico soggetto, essendo l'uno parte integrante dell'altra.

All'udienza del 5 ottobre 2012 il difensore dell' AUSL ha dichiarato che essa comprende anche il Presidio Ospedaliero "San Giuseppe da Copertineo” e che, pertanto, sono un unico soggetto.

Fatta tale precisazione, la causa è stata trattenuta in decisione senza assegnazione di termini.

Prive di pregio tecnico-giuridico appaiono le eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta, atteso che l'attore non ha mai indicato eventuali responsabili dell'accaduto, ma ha soltanto riferito che lo schienale della lettiga sulla quale egli era adagiato per indicazione dei medici, improvvisamente aveva ceduto, facendolo cadere dalla stessa e procurandogli lesioni per cui è causa.

All'udienza del 24.05.2007, l'attore, in sede di interrogatorio formale, riferiva che nell'effettuare la manovra di sollevamento dello schienale, seguendo le indicazioni di un infermiere, lo stesso cedeva completamente per il peso, ribaltandosi all'indietro e facendolo cadere per terra, con le conseguenti lesioni come da certificazioni in atti.

Il dott. P., medico presso l'ospedale di Copertino, ed il dott. D.A., primario del pronto soccorso, confermavano tutti i fatti e le circostanze indicate dall'attore; in particolare il dott. D.A. affermava testualmente: "Ho saputo dal caposala che il lettino non era più utilizzabile e feci richiesta di riparazione dello stesso".

La responsabilità dell'evento dannoso è da attribuirsi, pertanto, esclusivamente alla AUSL LE 2, atteso che la lettiga, sulla quale era stato fatto sdraiare il P., era evidentemente inadeguata all'uso e non vi è prova che la sua caduta sia stata conseguenza di suoi movimenti inconsulti.

La consulenza tecnica medico-legale, disposta dal G.U., al fine di accertare il nesso causale, la natura, la gravità delle lesioni refertate con il fatto lesivo, nonché l'entità dei danni patiti e dei postumi invalidanti subiti, ha accertato e confermato la sussistenza del nesso di diretta causalità tra l'evento occorso e le lesioni riportate dall'attore, ed ha così concluso: " .... in conseguenza dell'evento sinistro in oggetto P.G. ebbe a riportare un trauma cranico contusivo. La durata dell'inabilità temporanea fu di gg. venti a totale seguiti da gg. sessanta a parziale (50%). Non residuano postumi permanenti".

La relazione del ctu è immune da censure, in quanto le argomentazioni, poste a base della stessa, sono frutto di una analisi metodologicamente e scientificamente corretta, e, pertanto, le conclusioni del consulente meritano di essere condivise, non essendo necessario alcun ulteriore approfondimento sulla materia, oggetto di causa.

La domanda attorea, pertanto, può trovare accoglimento nei limiti indicati dal ctu e, pertanto, possono liquidarsi al P. i seguenti importi risarcitori: € 885,60 per 20 di I.T.T. (€ 44,28 x 20); € 1.328,40 per gg. 60 di I.T.P. al 50% (22,14 x gg. 60); complessivamente € 2.214,00.

In ragione delle pregresse considerazioni, la AUSL LE/l deve essere condannata al pagamento, in favore del P., della somma di € 2.214,00, oltre interessi legali dalla data dell'evento fino al soddisfo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Le spese della c.t.u. vanno poste a carico dell' AUSL LE 2 soccombente.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da P.G. nei confronti di AUSL LE/l e nei confronti del Presidio Ospedaliero "San Giuseppe da Copertino", così provvede:

dichiara, preliminarmente, che AUSL LE 2 e Presidio Ospedaliero "San Giuseppe da Copertino" sono un unico soggetto;

dichiara l'esclusiva responsabilità di AUSL LE 2 nella causazione del sinistro de quo, e, per l'effetto, la condanna al pagamento, in favore di P.G., della complessiva somma di € 2.214,00, a titolo di risarcimento danni per le lesioni subite dallo stesso, oltre interessi legali dalla data del sinistro fino all'effettivo soddisfo;

condanna, inoltre, la AUSL LE 2 a rifondere al P. le spese e competenze del presente giudizio, liquidate in € 164,45 per spese vive, € 2.800,00 per compensi, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. Pecoraro, dichiaratosi antistatario;

pone definitivamente a carico della parte soccombente le spese della ctu espletata nel giudizio e liquidata in via di anticipazione con separato decreto.

Lecce, 08 novembre 2012