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L'insegnante è responsabile dei danni conseguenti ad amputazione della falange causata dalla chiusura della porta da parte di altri alunni

Il dovere di vigilanza dell'insegnante va commisurato all'età e al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto. Nel caso di specie, l'età del minore (tre anni) richiedeva che l'attenzione dell'insegnante dovesse essere massima non avendo il minore sviluppato un'idoneità psico-fisica tale da impedirgli di trovarsi in situazioni di pericolo con pregiudizio per se stesso o per terzi.

Tribunale di Brindisi – Sezione civile, avv. Simone Coppola – Sentenza n. 1170 del 7 luglio 2014

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI BRINDISI

in composizione monocratìca, in persona del Giudice designato avv. Simone Coppola, ha pronunciato La seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n.800472/2006 R. G. A. C. promossa da

T.A.,;                                                             ATTORE

CONTRO

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L., ;                                                                                                                                 CONVENUTA

NONCHE' CONTRO

P.S., ,                                                                          CONVENUTA NONCHE' CONTRO

COMPAGNIA DI MILANO ASS.NI S.p.A., in persona del suo legale rappresentante p.t.,

TERZA CHIAMATA CONTUMACE

OGGETTO : azione di risarcimento danni.

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

le parti hanno precisato le conclusioni nei termini di cui al verbale di udienza del 20.09.12 con rinvio all'udienza odierna fissata per la discussione orale a seguito della quale l'odierna sentenza è depositata previa lettura in udienza.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Si procede alla redazione del presente provvedimento senza la parte sullo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, n. 4 c.p.c. così come novellato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 in ossequio al disposto dell'art. 58, comma 2 di detta legge che dispone che la modifica in questione si applichi anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge medesima del 04.07.2009.

Va ritenuta legittima la motivazione per cd. "per relatìonem" seguendo gli orientamenti giurisprudenziali maggioritari.

Infatti, la Suprema Corte, con la sentenza n.3636/2007 ha sancito il principio secondo cui il giudice nel motivare "concisamente" la sentenza non è tenuto ad esaminare tutte le questioni sollevate dalle parti potendosi limitare alle trattazioni delle questioni rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, mentre le restanti questioni non trattate non andranno considerate per "omesse", escludendo in tal modo l'errar in procedendo, dovendo essere considerate come assorbite per incompatibilità logico­ giuridica con quanto ritenuto provato.

L'odierno giudicante è subentrato nel procedimento nella fase di decisione della causa.

Le domande di parte attrice appaiono fondate e, pertanto, meritano accoglimento in ragione del raggiungimento della prova dei fatti lamentati da T.A. per quanto di seguito specificato.

La parte attrice chiedeva l'accertamento della responsabilità extracontrattuale ex art. 2048 c.c. In capo alle parti convenute per il danno subito dal minore T.R.G. per omessa vigilanza sulla incolumità dello stesso attore da parte delle parti convenute oltre che per il danno subito in proprio dal genitore dello stesso T.A. a causa dell'evento occorso al figlio.

Si costituiva P.S. e la cooperativa convenuta la quale chiamava in giudizio la Milano Assicurazioni SpA la quale, però, non si costitutiva e ne era dichiarata la contumacia.

Mentre provata appare, per l'odierno Giudicante, la domanda formulata dall'attore in nome e nell'interesse del minore, seppure con una rideterminazione in peius, non provata deve ritenersi la domanda avanzata in proprio dal T.

In tema di responsabilità degli insegnanti, si deve ricordare che la presunzione di responsabilità ex art. 2048 c.c. grava sull'insegnante per il fatto illecito dell'allievo ex se, risultando lo stesso esonerato dalla stessa presunzione di responsabilità soltanto allorquando "dimostri di aver adottato in via preventiva tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo" (Cass. n. 2657/2003).

E nella fattispecie le convenute non hanno dimostrato di aver adottato tali misure con conseguente attribuzione di responsabilità in capo alle stesse parti.

Risulta provato e, quindi, certo che in data 29.09.2005 il piccolo T.R.G., all'epoca dei fatti, dell'età di tre anni, mentre era all'interno dei locali della scuola dell'Infanzia, fosse davanti alla porta che separava l'aula dal corridoio con le mani appoggiate sui bordi della porta allorquando altri bambini chiudevano la porta medesima schiacciando la mano del minore provocando l'amputazione della prima falange del quinto dito della mano destra.

Tale dinamica appare riconosciuta dalla stessa P.S. nel verbale di sommarie informazioni redatte dai Carabinieri.

Parimenti risulta provato che il minore non sia stato condotto presso un pronto soccorso da parte della scuola dell'infanzia, ma condotto a casa da dove era condotto presso il nosocomio di Campi Salentina ed in seguito disposto il trasferimento presso il nosocomio "Vito Fazzi" di Lecce.

Il padre del minore, così provvedeva al recupero della falange del dito della mano recisa e si recava, con l'ausilio della Polizia di Stato, presso il nosocomio di Lecce per consegnare la falange affinché il minore fosse sottoposto ad intervento di reimpianto della falange medesima.

Tali fatti sono stati confermati dai testi escussi, brigadiere R. Giuseppe e capo pattuglia della "Volante 5" della Polizia di Stato P.o Virgilio, mentre l'intervento chirurgico risulta provato dalla documentazione medico-ospedaliera allegata.

L'istruttoria espletata consente di addivenire alla conclusione che i fatti che hanno cagionato l'evento traumatico dell'amputazione della falange debbano essere addebitati all'insegnante P.S. la quale, nonostante fosse in loco, alla presenza di bambini in età prescolare, non abbia posto in essere tutte le attenzioni che tali allievi richiedessero.

Ed infatti per giurisprudenza consolidata "il dovere di vigilanza dell'insegnante debba essere commisurato all'età e al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto" (Cass. n. 12424/1998).

E nella fattispecie in esame l'età del minore era di tre anni, con la conseguenza che l'attenzione che l'insegnante doveva prestare ai suoi piccoli allievi doveva essere massima non avendo il minore sviluppato un'idoneità psico- fisica tale da impedirgli di trovarsi in situazioni di pericolo con pregiudizio per se stesso o per terzi.

Peraltro, evidente appare la corresponsabilità della stessa Cooperativa convenuta dal momento la stessa insegnante in sede di verbale sommarie informazione abbia confessato che "davanti ad ognuna (delle porte interne n.d.r.) sono stati collocati dei grossi cesti di giocattoli", procedura questa non prevista dalle precipue normative antinfortunistiche vigenti e comunque contrarie alle disposizioni emesse dall'lNAIL nell'ambito del pronto soccorso nelle scuole materne.

Per conseguenza, l'omesso raggiungimento della prova liberatoria in capo all'insegnante ed alla Cooperativa, parti convenute, determina l'accertamento della responsabilità in solido tra le stesse parti dei fatti dai quali è derivato il danno lamentato dal minore, con conseguente accoglimento delle azioni avanzate nei loro confronti.

In relazione, poi, al quantum, si deve distinguere tra la somma maturata all'attore quale genitore esercente la potestà genitoriale sul minore T.R.G. e quello in proprio.

In ordine al primo danno, l'odierno redattore ritiene di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU nominato il quale nella sua relazione e nei chiarimenti richiesti ha quantificato il danno subito dal minore nel Danno Biologico del 2% e quantificando l'invalidità temporanea in 20 giorni di ITT, 20 giorni di ITP al 50% ed ulteriore ITP al 25 % di 20 giorni con riconoscimento delle spese vive nella somma di €. 132,76.

A tali conclusioni devono applicarsi, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice che ha richiesto l'applicazione delle Tabelle di Milano, peraltro senza allegazione nel fascicolo di parte, le Tabelle Ministeriali del danno con conseguente applicazione analogica dell'art. 139 Cod. Assic. ad eventi lesivi conseguenti a fatti illeciti non determinati nel contesto di un sinistro stradale.

In ordine alla questione dell'individuazione dei danni risarcìbìli, si deve evidenziare che le cosiddette sentenze gemelle dell' 11 novembre 2008 delle Sezioni Unite (nn. 26972,26973, 26974 e 26975) non hanno statuito l'irrisarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali già individuati nelle categorie del danno morale e del danno esistenziale, bensì hanno negato autonomia ontologica alle ridette categorie, attribuendo loro mero valore descrittivo, nel senso di ricomprendere tali pregiudizi nell'ambito del danno non patrimoniale complessivamente inteso.

E ciò al fine di evitare ingiuste automatiche duplicazioni delle voci di danno, demandando, però, al giudice di merito il compito di personalizzare ed individuare tutte le ripercussioni negative sul valore uomo che il fatto illecito ha nel caso concreto provocato al danneggiato.

Per la liquidazione del danno, ad avviso del Tribunale, è necessario prendere a riferimento quale parametro di commisurazione equitativa, trattandosi nella fattispecie di lesioni all'integrità psicofisica non superiore al 9%, l'art. 139, D.lgs. 209/2005, piuttosto che le tabelle elaborate ed adottate dal Tribunale di Milano.

Tale scelta è improntata ad un esigenza di coerenza e di tenuta costituzionale del sistema normativo.

Non appare infatti manifestamente irragionevole la scelta del legislatore di elaborare criteri liquidatori differenziati per le cosiddette lesioni micropermanenti, sulla base di una valutazione astratta di minore incidenza sul valore della persona che esse sono potenzialmente capaci di assumere.

E' opportuno precisare, tuttavia, che mentre per i sinistri derivati dalla circolazione stradale l'applicazione dell'art. 139 c.d.a. avviene in via diretta, per il trattamento dei danni originati da altre cause viene adottato quale criterio equitativo di liquidazione, come intende operare l'odierno giudicante.

Per conseguenza, applicando le tabelle Ministeriali alle conclusioni cui è pervenuto il CTU all'attore quale esercente la potestà genitoriale del minore, spettano le somme seguenti: Danno Biologico € 1.751,00, ITT € 920,40, ITP € 460,20, ITP ulteriore € 230,10, Danno Morale, pari al 33% del Danno Biologico e dell'invalidità temporanea, € 1.109,36, oltre alle spese vive pari ad € 132,76, per un totale di €. 4.603,82 oltre interessi legali decorrenti dalla data dell'evento fino all'effettivo soddisfo.

Alcuna altra somma a titolo risarcitorio è ammissibile perché non risulta provato che il minore abbia subìto un deficit funzionale all'arto leso, né risulta quantificato uno specifico danno estetico, peraltro richiesto da parte attrice, ma non provato in corso di giudizio.

La sussistenza del rapporto contrattuale tra la Società Cooperativa Sociale e la Milano Assicurazioni SpA, provata in via documentale e non contestata, determinerà l'accoglimento della dichiarazione di manleva della medesima società in danno della società assicuratrice in ragione della vigenza del vincolo contrattuale medesimo tra le parti.

In ordine, infine, al danno dell'attore in proprio, premesso che il danno, anche in caso di valori della persona, non può considerarsi in re ipsa e che tutti i danni extracontrattuali devono essere provati da chi pretende il risarcimento e la prova può essere data con ogni mezzo, si deve precisare che il danno non patrimoniale iure proprio del congiunto è ristorabile ove il danneggiato abbia provato sia la convivenza sia che le lesioni subite all'esito del fatto lesivo abbiano comportato una sofferenza tale da determinare un'alterazione del proprio relazionarsi con il mondo esterno inducendolo a scelta di vita diverse (Cass. n. 222872012).

Soltanto in tali ipotesi la Suprema Corte ha ritenuto di far ricadere sul danneggiante l'onere della prova contraria idonea a vincere la presunzione della sofferenza interiore del genitore.

Ma, nella fattispecie in esame, non risulta che il genitore, attore in proprio nel presente giudizio, abbia in alcun modo provato un'alterazione del proprio relazionarsi con sostanziali modifiche del suo vivere quotidiano cosi come disciplinato dalla giurisprudenza consolidata della Suprema Corte.

Tanto determina il rigetto della domanda attorea formulata in proprio.

Per conseguenza, il raggiungimento da parte attrice della prova dei fatti posti a fondamento della domanda formulata in nome e per conto del minore determina l'accoglimento della stessa con conseguente condanna al pagamento delle spese di lite limitatamente a tale domanda.

Per tale motivo i compensi dovranno essere ridotti nella misura di un terzo.

P.Q.M.

il Tribunale di Brindisi in persona del Giudice avv. Simone Coppola, definitivamente pronunciando sul giudizio iscritto al n.800472/2006 R.G.A.C., così provvede:

a) accoglie la domanda formulata da T.A. nella funzione di genitore esercente la potestà genitoriale nei riguardi del minore T.R.G. poiché fondata per quanto accertato nella motivazione della sentenza; per conseguenza,

b) condanna P.S. e la Società Cooperativa Sociale A. R. L., in persona del suo legale rappresentante p.t. al pagamento, in solido, in favore di T.A., nella funzione di genitore esercente la potestà genitoriale verso il minore T.R.G., della somma di €.4.603,82 oltre interessi legali decorrenti dalla data dell'evento fino all'effettivo soddisfo;

c) condanna P.S. e la Società Cooperativa Sociale A. R. L., in persona del suo legale rappresentante p.t. al pagamento, in solido, delle spese e compensi di lite liquidati in favore dell'attore nella misura di €.2.000,00, oltre IVA e CAP come per legge, previa riduzione di un terzo per il rigetto dell'ulteriore domanda formulata, oltre al pagamento integrale delle spese di CTU come liquidate in corso di giudizio;

d) dichiara, altresì, la Milano Assicurazioni SpA, in persona del suo legale rappresentante p.t., obbligata a tenere indenne la Società Cooperativa Sociale A. R, L. da ogni perdita economica in ordine alla condanna riportata al punto b) ed al punto c) del presente provvedimento disponendo l'obbligo di provvedere al pagamento delle somme cui la medesima società è stata condannata al pagamento a titolo di risarcimento, spese legali e CTU;

e) rigetta la domanda formulata da T.A. in proprio poichè non provata;

f) sentenza provvisoriamente esecutiva.