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Il subappaltantore (servizio di trasporto e pompaggio calcestruzzo) è responsabile dei danni causati ad un lavoratore del committente che sia stato danneggiato nelle operazioni di pompaggio del calcestruzzo

Il subcommittente risponde nei confronti dei terzi in luogo del subappaltatore, ovvero in via solidale con lui, quando, abbia esercitato una concreta ingerenza sull'attività di questi, agendo in modo tale da comprimerne parzialmente l'autonomia organizzativa, incidendo anche sulla utilizzazione dei relativi mezzi.

Tribunale di Lecce - Prima sezione civile, dott. Federica Sterzi Barolo – Sentenza n. 1160 del 10 marzo 2014

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione civile, nella persona della dr.ssa Federica Sterzi Barolo ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile rubricata sub n. 2006/05 R.G. vertente

TRA

P.G.                                                              ATTORE

CONTRO

M.D., 

L.A., 

C.I. GROUP S.P.A., 

S.D.F.                                                                                                                                              CONVENUTI

P.C. S.r.l., 

ASSICURAZIONI GENERALI S.p.a.,           TERZI CHIAMATI

OGGETTO: Risarcimento danni

Le conclusioni sono state precisate all'udienza del 21.5.2013, il cui verbale deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.

FATTO E DIRITTO

Preliminarmente deve darsi atto del fatto che la presente sentenza viene redatta in maniera concisa ai sensi dell'art. 132 comma 2 n. 4) c.p.c., così come modificato dalla L. n. 69/09.

Con atto di citazione ritualmente notificato, P.G. -premesso che:

1. in data 23.3.2004 l'attore, in qualità di dipendente dell'impresa edile P.C. S.r.l., si trovava sul cantiere sito in Arnesano, via Garibaldi, ove si stavano eseguendo i lavori di costruzione di un immobile adibito a spazi commerciali e residenziali, su commissione del proprietario, M.D.;

2. il coordinatore in fase di esecuzione dei predetti lavori era l'arch, A.L.;

3. sul cantiere era presente un autocarro di proprietà della C.I. Group S.p.a., condotto dal dipendente D.F.S., che doveva effettuare un servizio di trasporto del materiale e di pompaggio del calcestruzzo;

4. mentre si stavano effettuando i lavori di pompaggio, l'attore veniva improvvisamente investito dal braccio della pompa per causa imputabile al comportamento negligente del S., il quale, invece di parcheggiare il mezzo nel luogo prestabilito, e a lui ben noto, ovvero una piattaforma sul fronte stradale idonea al posizionamento dei mezzi, si posizionava in luogo inidoneo;

5. durante l'erogazione del calcestruzzo il terreno sottostante cedeva e la pompa travolgeva l'attore, schiacciandolo a terra- conveniva in giudizio M.D., L.A., la C.I. Group S.p.a. e S.D.F. chiedendo la condanna dei medesimi in solido al risarcimento del danno subito, determinato nella complessiva somma di euro 1.157.256,40.

Instaurato il contraddittorio, si costituiva L.A. il quale contestava il fondamento della domanda avanzata nei propri confronti, deducendo di aver svolto l'incarico di direttore dei lavori per conto del M., ma non di responsabile della sicurezza.

Peraltro il M,, a seguito dei rilievi eseguiti in occasione dell'evento per cui è causa, solo in data 9.4.04 provvedeva a formalizzare la nomina nei confronti del deducente a coordinatore per l' esecuzione, nomina peraltro mai accettata da quest'ultimo.

Riferiva che il P. si trovava sul cantiere quale titolare dell'impresa esecutrice dei lavori edili ed era responsabile della sicurezza sul lavoro per conto della stessa impresa.

Chiedeva pertanto il rigetto della domanda.

Si costituiva altresì M.D. che contestava il fondamento della domanda avanzata nei propri confronti, chiedendone il rigetto.

Deduceva in particolare che il medesimo, nella qualità di committente, avendo appaltato l'esecuzione dell'opera ad un'impresa che ha svolto l'attività a proprio rischio e con assoluta autonomia, non può in alcun modo essere ritenuto responsabile di quanto accaduto.

Riferiva inoltre che il responsabile per la sicurezza della P.C. S.r.l. è proprio l'attore che doveva dunque imporre all' autista del mezzo incaricato del pompaggio del calcestruzzo il posizionamento sull'apposita piattaforma.

Si costituiva C.I. Group S.p.a. che contestava il fondamento della domanda attorea, in particolare deducendo che:

la convenuta in questione si è avvalsa, in virtù di regolare contratto di appalto, della ditta S., qualificata e specializzata nel trasporto e pompaggio del calcestruzzo, che opera in piena autonomia decisionale e con mezzo proprio per affidarle il trasporto e il pompaggio in loco del calcestruzzo commissionato dalla P.C. S.r.l.

Chiedeva pertanto il rigetto della domanda ed in ogni caso chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa della Compagnia Assicurazioni Generali S.p.a. e della P.C. S.r.L

Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva la P.C. S.r.l. che contestava la fondatezza della domanda avanzata nei propri confronti e ne chiedeva il rigetto.

In via riconvenzionale chiedeva la condanna della C. S.r.l., di S.D., di M.D. e di L.A. al pagamento in suo favore della somma di euro 2.823,03 corrisposta al P. quale indennità di infortunio, dal marzo al settembre 2004.

Si costituiva altresì Generali Assicurazioni S.p.a. che contestava il fondamento della domanda attorea e ne chiedeva il rigetto.

In via subordinata contestava l' operatività della polizza stipulata con la C. S.p.a. nella fattispecie in esame.

In via di ulteriore subordine chiedeva dichiararsi che il massimale di polizza è pari ad euro 1.000.000,00 con una franchigia di euro 25.000,00 per ogni sinistro.

La causa veniva istruita documentalmente e mediante l'escussione dei testi indicati dalle parti.

Veniva altresì disposta CTU medica.

* * * * *

La domanda attorea è fondata nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.

E' incontestato che in data 23.3.2004, P.G., dipendente e Socio della P.C. S.r.l., società appaltatrice dei lavori di costruzione dell'immobile sul terreno di proprietà di M.D., sito in Arnesano via Garibaldi, veniva colpito dal braccio della pompa del camion addetto al pompaggio del calcestruzzo, mezzo di proprietà di S.D.F., e riportava lesioni personali.

E' altresì incontestato, e risulta peraltro documentalmente provato (vedi contratto di appalto doc. 2 prod. C.I. S.p.a.), che la società C.I. S.p.a., cui la P. aveva commissionato la fornitura del calcestruzzo, aveva a sua volta appaltato alla ditta S. il trasporto e il pompaggio del calcestruzzo sul cantiere in questione.

Ciò detto, quanto alla precisa ricostruzione della dinamica del sinistro, vanno ritenute attendibili le dichiarazioni rese dall'attore in sede di interrogatorio formale, in quanto le stesse risultano confermate dalle testimonianze assunte nel giudizio e dal contenuto del verbale dei Vigili del Fuoco intervenuti sui luoghi nell'immediatezza dei fatti.

Orbene il P. ha dichiarato che: " .. Nel momento in cui il mezzo utilizzato per il pompaggio del calcestruzzo arrivava per il pompaggio nel cantiere vi era un addetto della P. Sr.l. ad indicare al conducente il punto in cui parcheggiare per effettuare il predetto pompaggio.. Era stata predisposta una piattaforma all 'interno del cantiere al confine sulla strada. Il mezzo rimaneva all'esterno del cantiere mentre gli stabilizzatori dello stesso venivano posizionati sulla predetta piattaforma per il pompaggio.. in precedenza erano già stati pompati 250 metri cubi di calcestruzzo a cura dello stesso S., senza che si verificasse alcun incidente. S. era stato infatti notiziato dell'esistenza e dell'utilizzo della piattaforma in sede preliminare alle forniture ... E' accaduto che il giorno dell'incidente il S. mi abbia chiesto di posizionare il mezzo con la parte anteriore rivolta verso Monteroni e non verso Arnesano. Conoscendo l'esperienza già acquisita da parte del S., ho dato il mio assenso e nel mentre faceva la manovra ci siamo portati sull'impalcatura perché si procedesse al pompaggio del calcestruzzo. Il prefato pompaggio è stato regolarmente eseguito fino a quando si è reso necessario allungare il braccio per effettuare il pompaggio alla massima distanza, il terreno sul quale si trovavano gli stabilizzatori ha ceduto (la verbalizzazione è nel senso che "il terreno non ha ceduto" ma trattasi all'evidenza di un errore di trascrizione, attesa altrimenti l'incongruenza logica con le dichiarazioni successive n.d.r.), ed io sono stato travolto dal tubo. Questo è accaduto perché il S. nel fare manovra si era posizionato poggiando gli stabilizzatori circa un metro e mezzo distante dal punto stabilito, pertanto al difuori della pialla/orma .. s

Così ricostruiti i fatti di causa, va ricordato che in tema di responsabilità dell' appaltatore per i danni cagionati a terzi, la giurisprudenza della Suprema Corte ha affermato in più occasioni che in tema di appalto è di regola l'appaltatore che risponde dei danni provocati a terzi ed eventualmente anche dell'inosservanza della legge penale durante l'esecuzione del contratto, attesa l'autonomia con cui egli svolge la sua attività nell'esecuzione dell'opera o del servizio appaltato, organizzandone i mezzi necessari, curandone le modalità ed obbligandosi a fornire alla controparte l'opera o il servizio cui si era obbligato, mentre il controllo e la sorveglianza del committente si limitano all'accertamento e alla verifica della corrispondenza dell'opera o del servizio affidato all'appaltatore con quanto costituisce l'oggetto del contratto.

In tale contesto, pertanto, una responsabilità del committente nei riguardi dei terzi risulta configurabile solo allorquando si dimostri che il fatto lesivo sia stato commesso dall'appaltatore in esecuzione di un ordine impartitogli dal direttore dei lavori o da altro rappresentante del committente stesso (sentenze 23 marzo 1999, n. 2745, e 2 marzo 2005, n. 4361), oppure quando sia configurabile in capo al committente una culpa in eligendo per aver affidato il lavoro ad impresa che palesemente difettava delle necessarie capacità tecniche, ovvero in base al generale principio del neminem laedere di cui all'art. 2043 cod. civ. (sentenze 19 febbraio 2014 n. 3967; 27 maggio 20 Il, n. 11757; 6 agosto 2004, n. 15185).

Parimenti, in tema di subappalto, il subcommittente risponde nei confronti dei terzi in luogo del subappaltatore, ovvero in via solidale con lui, quando, esorbitando dalla mera sorveglianza sull' opera oggetto del contratto al fine di pervenire alla corrispondenza tra quanto pattuito e quanto viene ad eseguirsi, abbia esercitato una concreta ingerenza sull'attività del subappaltatore al punto da ridurlo al ruolo di mero esecutore ovvero agendo in modo tale da comprimerne parzialmente l'autonomia organizzativa, incidendo anche sulla utilizzazione dei relativi mezzi (Cass.civ.n. 24008/08).

Sulla scorta del predetto orientamento, che questo Giudice condivide, e attesa la ricostruzione dei fatti sopra effettuata, deve ritenersi che l'unico responsabile dell'incidente occorso all'attore sia il S., alla cui condotta imprudente risulta causalmente collegato il verificarsi dell' evento dannoso.

Va invece esclusa qualsivoglia responsabilità degli altri convenuti in giudizio, atteso che è pacifico che il M. aveva appaltato alla P. l'esecuzione dei lavori edili, la P. a sua volta aveva appaltato alla C.I. Group S.p.a. la fornitura del calcestruzzo e quest'ultima aveva a propria volta appaltato al S. il trasporto e il pompaggio del calcestruzzo.

Non è invero emerso nel corso del giudizio alcun elemento che induca a ritenere che il fatto lesivo sia stato commesso dal S. in esecuzione di un ordine impartitogli dal direttore dei lavori o da altro rappresentante del proprio committente, ovvero della P.C.

Né peraltro appare configurabile, sulla base delle risultanze istruttorie, in capo alla C.I. S.p.a. una culpa in eligendo per aver affidato il lavoro ad impresa appaltatrice (la S. per l'appunto) priva della capacità e dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione oggetto del contratto senza che si determinassero situazioni di pericolo per i terzi.

Va altresì precisato che la responsabilità del L., che in sede di interpello ha ammesso di essere al tempo dei fatti il Direttore dei Lavori incaricato dal M., va esclusa anche sulla base delle dichiarazioni rese dall'attore il quale nell'interrogatorio formale ha riferito che, al momento dell'incidente, attesa l'assenza del L., era lui il responsabile del cantiere al posto del D.L..

Ne consegue che S.D.F. va condannato al risarcimento dei danni subiti dal P. nel sinistro per cui è causa.

Quanto alla misura del risarcimento dovuto, va tuttavia rilevato che i fatti come sopra ricostruiti hanno evidenziato la sussistenza di un concorso di colpa del P. che con la propria condotta imprudente ha concorso alla detenni nazione del danno.

Ed invero, come sopra riportato, l'odierno attore ha dichiarato di aver consentito, fidandosi dell'esperienza del S., che quest'ultimo sistemasse il camion in posizione diversa da quella prevista.

Ha altresì dichiarato che il piano di sicurezza prevedeva che il tubo per il pompaggio doveva essere seguito e posizionato da un operaio della ditta costruttrice, che nel caso di specie era proprio il P.

Circostanza quest'ultima confermata dai testi P.D., O. e I.M. che hanno riferito che l'attore era il responsabile della sicurezza sul cantiere e che era quest'ultimo ad impartire le direttive riguardo al posizionamento del mezzo adibito al pompaggio.

Le predette argomentazioni inducono pertanto a ritenere la sussistenza di un concorso della condotta colposa dell'attore, che va dunque considerato corresponsabile nella causazione del danno patito nella misura del 40%.

Tanto ritenuto e passando alla determinazione dell'entità dei danni, va richiamata la relazione medica depositata dal CTU dott. D'Ercole, il quale, dopo aver valutato in senso positivo la compatibilità delle lesioni con le modalità del sinistro come sopra ricostruite, ha stimato il danno biologico subito dall'attore in conseguenza dell'infortunio per cui è causa nella misura del 40%, ed i periodi di invalidità temporanea totale e parziale rispettivamente in 200 giorni di I1T e di 40 giorni di ITP al 50%.

Il giudice ritiene di condividere le puntuali e approfondite valutazioni espresse dal perito d'ufficio, anche perché i procuratori delle parti le parti non hanno prospettato ulteriori elementi di valutazione tali da confutarne l'attendibilità.

Orbene, nel determinare la somma spettante all'attore a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da lesione dell'integrità psico-fisica subìto, questo Giudice, aderendo all'orientamento che reputa che gli importi economici previsti nelle tabelle contenute nei decreti emessi annualmente dal Ministro delle attività produttive in ossequio a quanto disposto dall'art. 139 co. 1 del D. Lgs. n. 20912005 si applichino soltanto alle lesioni prodotte da sinistri stradali (da ultimo Cass. n. 12408/20 Il), ritiene di fare applicazione delle nuove tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale adottate dall'Osservatorio per la giustizia civile del Tribunale di Milano nel 2013.

La scelta di procedere alla liquidazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione dell'integrità psico-fisica facendo ricorso alle predette tabelle appare, oramai, una scelta quasi necessitata alla luce di quanto affermato dalla Suprema Corte nella citata sentenza n. 12408/2011.

Nella suddetta pronuncia, infatti, la Corte, dopo aver premesso di ritenere che, nella perdurante mancanza di riferimenti normativi per le invalidità dal l0 al 100% e considerato che il legislatore ha comunque già espresso, quanto meno per le lesioni da sinistri stradali, la chiara opzione per una tabella unica da applicare su tutto il territorio nazionale, sia suo specifico compito, al fine di garantire l'uniforme interpretazione del diritto (che contempla anche l'art. 1226 c.c. relativo alla valutazione equitativa del danno), fornire ai giudici di merito l'indicazione di un unico valore medio di riferimento da porre a base del risarcimento del danno alla persona, quale che sia la latitudine in cui si radica la controversia, ha precisato di ritenere inopportuno contrapporre una propria scelta a quella già effettuata dai giudici di merito di ben sessanta tribunali, che, al di là delle diversità delle condizioni economiche e sociali dei diversi contesti territoriali, hanno posto a base del calcolo medio i valori di riferimento per la liquidazione del danno alla persona adottati dal Tribunale di Milano, dei quali è dunque già nei fatti riconosciuta una sorta di vocazione nazionale.

Muovendo da tali premesse, i giudici di legittimità hanno dunque affermato che i predetti valori costituiranno d'ora innanzi, per la giurisprudenza della Corte, il valore da ritenersi "equo", e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad alimentarne o ridurne l'entità.

Occorre inoltre evidenziare che le predette tabelle prevedono la liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a «lesione permanente dell'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico legale», nei suoi risvolti anatomo-­funzionali e relazionali medi, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva", in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione, vale a dire la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di c.d. danno biologico "standard", c.d. personalizzazione - per particolari condizioni soggettive - del danno biologico e c.d. danno morale.

Analogamente, per il risarcimento del danno non patrimoniale "temporaneo" complessivo corrispondente ad un giorno di invalidità temporanea al 100%, le predette tabelle prevedono una forbice di valori monetari che va da un minimo di € 91,00 ad un massimo di €136,00, per consentire anche in tal caso l'adeguamento del risarcimento alle caratteristiche del caso concreto.

Venendo, dunque, alla quantificazione della somma spettante al sig. P. a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito, tenuto conto del fatto che all' epoca in cui si verificò il fatto lesivo per cui è causa egli aveva l'età di 56 anni, che la lesione dell'integrità psico-fisica subita ha cagionato allo stesso, secondo quanto appurato dal c.t.u., un'invalidità permanente del 40%, che il predetto ausiliario ha stimato in giorni 200 la durata del periodo trascorso dallo stesso in condizione di inabilità temporanea totale e in giorni 40 il tempo trascorso in condizione di inabilità temporanea parziale pari al 50%, ne deriva che all'attore va riconosciuta, sulla scorta delle predette tabelle, la somma di € 213.014,00 a titolo di danno biologico per lesione dell'integrità psico-fisica, ed € 24.860,00 per l'invalidità temporanea (valore calcolato sulla media tra minimo e massimo), tenuto conto della natura e del grado di lesioni riportate

Non appaiono infatti sussistenti, nel caso di specie, né tantomeno sono stati allegati, specifici elementi che possano indurre a quantificare il danno non patrimoniale di natura permanente subito dall'attore in misura superiore ai valori monetari medi indicati nelle citate tabelle.

Tanto premesso e ritenuto quantificabile il danno biologico permanente subito dal P. nella misura di euro 213.014,00, va rilevato che l'odierno attore ha ottenuto dall'INAIL la costituzione di una rendita vitalizia il cui importo capitalizzato, con riferimento al danno biologico, deve essere determinato, così come da conteggio INAIL depositato da parte attrice, nella complessiva somma di euro 54.921,83.

Ne consegue che al P. spetta la corresponsione di una somma, a titolo di risarcimento del danno biologico differenziale, pari ad euro 158.092,17.

S.D.F. va pertanto condannato alla corresponsione in favore dell'attore della somma di euro 94.855,30 (pari al 60% della somma di euro 158.092,17) a titolo di danno biologico, oltre agli interessi al tasso legale sulla somma devalutata alla data del sinistro e rivalutata anno per anno fino al saldo (cfr. Cass. civ. Sez. III 15928/09: " ... Poichè il risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale costituisce un tipico debito di valore, sulla somma che lo esprime sono dovuti interessi e rivalutazione dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso. La rivalutazione ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale di cui il danneggialo godeva anteriormente all'evento dannoso, mentre il nocumento finanziano (lucro cessante) da lui subito a causa del ritardato conseguimento del relativo importo, che se corrisposto tempestivamente avrebbe potuto essere estinto per lucrarne un vantaggio economico, può essere liquidato con la tecnica degli interessi; questi ultimi, peraltro, non vanno calcolati nè sulla somma originaria nè su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma computati sulla somma originaria rivalutata anno per anno, ovvero sulla somma rivalutata in base ad un indice medio").

Il predetto convenuto va altresì condannato alla corresponsione della somma di euro 14.916,00 a titolo di risarcimento, nella misura del 60%, del danno da invalidità temporanea assoluta e parziale, così come sopra quantificato.

Oltre interessi sulla somma devalutata alla data del sinistro e rivalutata anno per anno fino al saldo.

Il S. va altresì condannato al risarcimento, nella misura del 60%, del danno patrimoniale subito dall'attore: in tema risultano documentate agli atti spese mediche pari ad euro 1425,00 (comprensive della somma di euro 450,00 per spese di consulenza medico legale); va inoltre considerata, quale voce di danno, quella relativa al rifacimento della protesi dentaria, per il quale il CTU ha stimato necessaria la somma di euro 3.000,00. Il tutto per una somma complessiva di euro 4.425,00.

Il convenuto in questione va dunque condannato al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 2.655,00, pari al 60% della predetta somma, oltre interessi sulla somma anno per anno rivalutata, dalla data della domanda al saldo.

Quanto alla domanda di risarcimento del danno alla capacità lavorativa specifica, la stessa va rigettata, in quanto non risulta fornita da parte attrice alcuna prova in merito.

Com'è noto, infatti, l'accertamento di postumi permanenti, incidenti con una certa entità sulla capacità lavorativa specifica, non comporta l'automatico obbligo del danneggiante di risarcire il danno patrimoniale, conseguenza della riduzione della capacità di guadagno - derivante dalla ridotta capacità lavorativa specifica - e quindi di produzione di reddito; detto danno patrimoniale da invalidità deve perciò essere accertato in concreto, attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse un'attività produttiva di reddito.

La liquidazione del danno, peraltro, non può essere effettuata in modo automatico in base ai criteri dettati dall'art. 4 legge 26 febbraio 1977 n. 39, che non comporta alcun automatismo di calcolo, ma si limita ad indicare alcuni criteri di quantificazione del danno sul presupposto della prova relativa che incombe al danneggiato e può essere anche data in via presuntiva, purché sia certa la riduzione di capacità lavorativa specifica (cfr. Cass. civ. 25939/2013).

La scrivente ben conosce l'orientamento della Suprema Corte secondo cui nei casi in cui l'elevata percentuale di invalidità permanente rende altamente probabile, se non addirittura certa, la menomazione della capacità lavorativa specifica ed il danno che necessariamente da essa consegue, il giudice può procedere all' accertamento presuntivo della predetta perdita patrimoniale, liquidando questa specifica voce di danno con criteri equitativi.

La liquidazione di detto danno può avvenire attraverso il ricorso alla prova presuntiva, allorché possa ritenersi ragionevolmente probabile che in futuro la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell'infortunio (cfr. Cass. civ. 25634/2013).

Nel caso di specie, tuttavia, non vi è alcuna prova agli atti in ordine al reddito percepito dall'attore al momento del sinistro.

Tanto preclude la liquidazione anche equitativa di qualsivoglia danno a titolo di diminuzione della capacità lavorativa specifica.

Passando all'esame della domanda riconvenzionale avanzata dal datore di lavoro P. S.r.l. nei confronti dei convenuti, la stessa, alla luce delle argomentazioni sopra svolte, va rigettata nei confronti di L.A., M.D. e C.S.r.l..

E va altresì rigettata la domanda avanzata nei confronti del S. in quanto all' esito del giudizio la stessa è priva di qualsivoglia supporto probatorio.

Passando alla regolamentazione delle spese di giudizio, la difficoltà dell'accertamento in fatto e la complessità della questione giuridica trattata rendono equa la compensazione integrale delle spese tra parte attrice e M.D., tra parte attrice e C.I. S.p.a., tra parte attrice e L.A. nonché tra C.I. S.p.a. e P.C. S.r.l. e tra C.I. S.p.a. e Assicurazioni Generali S.p.a ..

L'accoglimento della domanda attorea in misura di molto inferiore a quanto azionato costituisce grave motivo ai sensi dell'art. 92 c.p.c. per disporre la parziale compensazione delle spese di lite tra l'attore e S.D.F.

Le spese di lite liquidate in dispositivo in favore dell' attore dovranno essere distratte in favore dei procuratori anticipatari del medesimo.

Le spese di CTU vanno invece poste in via definitiva a carico del Saracino.

P.Q.M.

Il Tribunale di Lecce in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:

a) Accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e per l'effetto condanna S.F.D. alla corresponsione in favore di P.G. della somma di euro 112.426,63, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione.

b) Rigetta le altre domande avanzate dall'attore.

c) Rigetta la domanda riconvenzionale proposta da P.C. S.r.l.

d) Compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti del giudizio ad eccezione che fra parte attrice e S.D.F.

e) Compensa tra l'attore e S.D.F. le spese di lite nella misura di un mezzo e condanna quest'ultimo alla rifusione in favore dell'attore della parte restante liquidata in euro 3.150,00 di cui euro 650,00 per spese ed euro 2500,00 per compensi, oltre IV A e CP A, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

f) Pone definitivamente in capo a S.D.F. le spese di CTU già liquidate con separato decreto.

Lecce, 1 marzo 2014