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Il Ministero dell'Istruzione è tenuto a risarcire i danni patiti da un alunno durante l'attività scolastica svolta in locali inadeguati

Nel caso di insegnante che abbia colpevolmente fatto eseguire a bambini di sei anni, con abilità motorie ancora modeste in termini di forza, equilibrio e coordinazione, giochi movimentati in ambiente inadeguato, il Ministero dell'Istruzione è tenuto a risarcire i danni patiti dagli alunni.

Tribunale di Lecce – Prima sezione civile, avv. Grazia Carignani – Sentenza n. 123 del 13 gennaio 2016

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REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Onorario Avv. Grazia Carignani, ha pronunciato la seguente

Sentenza

Ex art. 281 sexies c.p.c.

Nella causa civile iscritta al n.5716/07 del ruolo generale contenzioso, cui veniva riunita quella n.155/10, avente per oggetto "risarcimento danni", discussa e decisa all'udienza del 13.01.2016, proposta da

S.D., in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà nei confronti della figlia minore S.A., rappresentato e difeso dall'Avv.to S.G., mandato in atti; -attore

contro

Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, (già Ministero della Pubblica Istruzione), in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso cui domicilia ex lege –convenuto

nonchè

Direzione Didattica Scuola Statale Circolo di Brindisi, in persona del Dirigente Scolastico p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso cui domicilia ex lege

-terza chiamata in causa

nonchè

Ugf Assicurazioni s.p.a. (società incorporante Aurora Ass.ni s.p.a.), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.to Barbara Andrea, mandato in atti; -terza chiamata in garanzia-

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 23.04.2007 S.D., in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà nei confronti della figlia minore S.A., conveniva in giudizio il Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del Ministro p. t., chiedendo al Tribunale adito:

- accertata e dichiarata la responsabilità del convenuto in ordine al fatto dannoso dedotto in lite, condannarlo al pagamento della somma di € 5.185,00 in favore dell'attore, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro fino all'effettivo soddisfo;

- condannare la P.A. convenuta al pagamento delle spese e dei compensi di lite.

Esponeva S.D. che la figlia S.A. all'epoca del sinistro oggetto di causa aveva sei anni e frequentava la scuola elementare presso il Circolo in Brindisi; durante la lezione del 24.05.01 la maestra ordinava agli allievi di accostare le rispettive sedie al banco e di posizionarsi nell'interspazio tra il proprio banco e quello posteriore, quindi invitava gli alunni ad accovacciarsi ed a rialzarsi velocemente al suo comando; stante la ristrettezza dello spazio a disposizione e la velocità dei piegamenti la piccola A. urtava violentemente il viso alla spalliera della sedia, riportando un trauma facciale, con frattura dell'incisivo centrale superiore destro; nessuno si premurava di avvertire i genitori dell'infortunio occorso, e solo all'uscita da scuola la madre si avvedeva del grave trauma riportato dalla figlia; in seguito al sinistro de quo la minore subiva danni complessivamente quantificati in €5.185,00 per danno patrimoniale odontoiatrico, danno biologico da inabilità temporanea gg.25; danno biologico da postumi permanenti pari allo 0,50%; danno morale.

Affermava l'attore che l'evento era imputabile al Ministero convenuto a titolo sia contrattuale che extracontrattuale, rispondendo per colpa dell'insegnante che imponeva alla minore un'attività pericolosa in condizioni di scarsa sicurezza, specie in considerazione della giovane età degli allievi.

Con comparsa del 12.12.07 si costituiva nel presente giudizio il Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del Ministro p.t., chiedendo al Tribunale:

- in via preliminare, disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Scuola Statale Circolo di Brindisi, in persona del Dirigente Scolastico p.t. e, all'esito della costituzione della stessa, autorizzare la successiva chiamata in garanzia dell'Aurora Ass.ni s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., perché tenesse garantita e mallevata la stessa da ogni denegata eventuale condanna;

- in subordine, dichiarare che il credito ex adverso azionato era prescritto;

- gradatamente dichiarare nel merito che nessuna responsabilità dell'occorso infortunio avevano l'Amm.ne Scolastica pretermessa al giudizio ed il Ministero convenuto;

- accertare se il danno lamentato dalla minore era diretta ed esclusiva conseguenza dell'infortunio occorso a scuola ovvero fosse dipeso da altra causa;

- ridurre l'ammontare dell'avversa pretesa risarcitoria;

- tenere indenne l'Amm.ne ed il Ministero convenuto da ogni condanna di cui dovrà rispondere l'Aurora Ass.ni;

- vinte le spese e competenze di causa.

Con comparsa di costituzione e risposta del 24.05.08 si costituiva nel presente giudizio la Direzione Didattica Scuola Statale Circolo di Brindisi, in persona del Dirigente Scolastico p.t., chiedendo al Tribunale di: rigettare la domanda attorea ed accogliere le conclusioni svolte dal Ministero convenuto, di cui faceva proprie tutte le difese dallo stesso formulate.

Con comparsa di costituzione e risposta del 5.06.08 si costituiva nel presente giudizio Aurora Ass.ni s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., chiedendo al Tribunale:

- in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità della chiamata in causa della deducente perché avanzata con costituzione tardiva e quindi in violazione delle disposizioni di cui alI. art. 166 C.p.c., nonché per non essere stata la stessa autorizzata dal Giudice;

- nel merito rigettare tutte le domande proposte dall'attore perché infondate in fatto ed in diritto ed in particolare: dichiarare che il diritto al risarcimento del danno si era prescritto;

- dichiarare che nessuna responsabilità per il sinistro occorso alla minore Angelica poteva essere addebitata ai convenuti e/o alla Aurora Ass.ni;

- per l'effetto rigettare la domanda attorea perché non fondata e comunque non provata;

- ridurre in subordine l'ammontare dell'avversa pretesa risarcitoria;

- condannare chi di dovere alla rifusione di tutte le spese del presente giudizio.

Con sentenza parziale n.1895/09 del 14.07.09, il Giudicante dichiarava inammissibile la chiamata in causa di Aurora Ass.ni s.p.a e ne disponeva la estromissione dal processo, provvedendo con ordinanza di pari data per il prosieguo.

Veniva autorizzato il deposito di memorie ex art. 186 comma 6 c.p.c ..

Con provvedimento del 6.04.10 all'odierno giudizio veniva riunito quello recante n. 155/10 R.G., proposto dal Ministero della Pubblica Istruzione e dalla Direzione Didattica Statale Circolo di Brindisi nei confronti di Aurora Ass.ni s.p.a. per essere garantite e mallevate da ogni eventuale condanna.

La Compagnia con la propria comparsa di costituzione nel giudizio n.155/10 R.G., lamentava preliminarmente la nullità dell'atto di citazione per mancato rispetto del termine a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., nonché il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto la polizza n. 230/99, ai fini della manleva, era stata stipulata solo con la Direzione Didattica e non anche con il

Ministero, nei cui confronti dunque non era operante.

Affermava inoltre che, ai sensi dell'art. 61 L. 312/80, l'unico legittimato passivo, in un giudizio per

risarcimento danni causati da un alunno a terzi o a se stesso, era il Ministero e non l'Istituto scolastico e/o professore, per cui non poteva esserci una condanna nei riguardi della Direzione Didattica firmataria della citata polizza.

All'udienza dell'1.02.11 il Giudice disponeva la produzione di copia integrale della polizza stipulata tra la Direzione Didattica e l'Aurora Ass.ni..

La causa veniva istruita mediante prova per testi e CTU medica affidata al Dott. Foscarini Michele.

Con ordinanza depositata in Cancelleria il 6.11.13 veniva rigettata l'istanza attorea di emissione di ordinanza ex art. 186 co. 4 c.p.c ..

All'udienza del 29.05.15 le parti precisavano le proprie le proprie conclusioni come da verbali in atti e la causa veniva rinviata per la discussione ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., con concessione di termini per note conclusive e repliche.

All'udienza del 13.01.2016 la causa veniva discussa e decisa con lettura contestuale di sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attorea è fondata in fatto ed in diritto e pertanto dev'essere accolta.

Nel caso di danno cagionato dall'alunno a se stesso, come nella fattispecie de quo, nella quale non risulta che l'evento lesivo sia stato cagionato da altro soggetto, la Suprema Corte ha precisato che la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale "in quanto l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell'istituto scolastico l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e sull'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso... tra insegnante e allievo si instaura, per contratto sociale, un rapporto giuridico, nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona".

Ai fini della ripartizione dell'onere probatorio la Corte prosegue affermando:

"pertanto nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell'istituto scolastico e dell'insegnante, è applicabile il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c., sicché, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante" (Cassazione civile, sez. III, 03/03/2010, n. 5067; in tal senso anche Cass. civ., Sez. III, 18/11/2005, n.24456; Cass. civ., Sez. Unite, 27/06/2002, n.9346).

Nel caso di specie, poiché l'infortunio subito dal minore non è riconducibile all'azione di terzi, trova senz'altro applicazione il regime probatorio di cui all'art.1218 c.c ..

Nel corso dell'istruttoria è stato confermato l'assunto attoreo secondo cui il giorno 24.05.2001 la minore S.A., in occasione di un esercizio motorio eseguito in orario scolastico, all'interno della classe, urtava il viso alla spalliera di una sedia riportando un trauma facciale con frattura parziale di un dente.

L'insegnante D.G., ascoltata in qualità di teste, ha confermato che nel corso dell'orario di lezione la stessa fece eseguire ai bambini, all'epoca frequentanti la prima elementare, attività motoria all'interno della classe, tra i banchi e le sedie.

In particolare l'insegnante ha confermato di avere invitato i bambini ad eseguire un gioco (c.d. sacco pieno - sacco vuoto) nel corso del quale, ad un comando, i piccoli dovevano istantaneamente accovacciarsi, precisando: "nel momento in cui ho dato l'ordine - sacco vuoto - la piccola Angelica nello scendere ha sbattuto con i denti contro lo schienale della sedia scheggiandosi un dente incisivo".

La teste ha poi precisato: "ricordo che è saltato un piccolo pezzo di dente senza che uscisse nemmeno sangue" aggiungendo: "abbiamo soccorso la bimba applicando un po' di ghiaccio sulla bocca e non abbiamo pensato di chiamare i genitori".

Il Ministero convenuto non risulta aver fornito la prova liberatoria che il fatto dannoso è stato causato da un fatto non imputabile né alla scuola né all'insegnante dimostrando che nell'occorso il personale scolastico, che ha l'obbligo di vigilanza sugli alunni affidatigli, avesse posto in essere tutti gli accorgimenti necessari ad evitare situazione di pericolo per l'alunno.

Nel caso specifico infatti l'insegnante ha colpevolmente posto in essere i presupposti che hanno condotto all'accadimento del sinistro de qua, avendo fatto eseguire a dei bambini di sei anni, con abilità motorie ancora modeste in termini di forza, equilibrio e coordinazione, dei giochi movimentati in ambiente inadeguato, owero tra sedie e banchi.

La docente, essendo prevedibile che qualche alunno, considerata la tenera età, potesse non coordinare con precisione i movimenti e/o perdere l'equilibrio nell'eseguirli, avrebbe dovuto prestare una maggiore attenzione e non fare eseguire gli esercizi motori in un ambiente che si presentava inadeguato, tra banchi e sedie.

Pertanto, ai sensi dell'art.1218 c.c., l'attore ha dimostrato che l'evento si è verificato durante un'attività didattica, mentre il Ministero convenuto e la Direzione Didattica chiamata in causa non hanno fornito prova idonea che cisia stata la dovuta diligenza ed attenzione da parte dei preposti.

Di conseguenza la domanda proposta da S.D. dev'essere accolta, con condanna in solido, del Ministero e della Direzione Didattica convenuti, al risarcimento del danno in favore di parte attrice.

Per quanto concerne la quantificazione dei danni riportati dalla minore, occorre fare riferimento alla C.T.U. espletata dal Dott. F.M., il quale ha rilevato la "frattura parziale del terzo coronale dell'incisivo centrale superiore destro" e riconosciuto un danno biologico nella misura dello 0,5%, oltre ad € 3.360,00 per le spese di cura future (restauro estetico del dente), nonché € 240,00 quali spese documentate, ritenute congrue.

Ritiene il Tribunale adito che la liquidazione del danno non patrimoniale subito dalla danneggiata dovrà essere effettuata applicando le tabelle del Tribunale di Milano, come richiesto da parte attrice in sede di note conclusive, avendo la Corte di legittimità affermato: "I valori di riferimento elaborati per la liquidazione del danno alla persona adottati dal Tribunale di Milano devono ritenersi equi, e

cioè quelli in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità", ed ancora: "La liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psicofisica presuppone l'adozione da parte di tutti i Giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative (come l'art. 139 del Codice delle Assicurazioni Private per le lesioni di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti) vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto" (Cass. Civ. n.12408/11 ).

Occorre evidenziare infine che le suddette tabelle "propongono la liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente alla lesione permanente dell'integrità psicofisica suscettibile di accertamento medico legale e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore, sofferenza soggettiva in via di presunzione in riferimento a un dato tipo di lesione, vale a dire la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di danno biologico standard, personalizzazione del danno biologico, danno morale" (Cass. Civ. n.18641/11).

Sulla base delle tabelle milanesi e di quanto emerso dalla C.T.U., il danno non patrimoniale e patrimoniale complessivamente riportato da S.A., che aveva anni 6 al momento del sinistro, ammonta ad € 4.312,00, oltre interessi legali dal dì dell'evento sino al soddisfo.

Trattandosi di debito di valore lo stesso, determinato alla data odierna, va devalutato e riportato al valore che aveva alla data del sinistro; su tale importo, come devalutato, vanno applicati gli interessi sulle somme anno per anno rivalutate, così come affermato da Giurisprudenza della Suprema Corte (Cass.civ., Sez. Unite, 17/0211995,n.1712).

Le spese di lite e di C.T.U., in ossequio al principio della soccombenza, devono essere poste in solido a carico del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e della Direzione Didattica Scuola Statale Circolo di Brindisi.

Dalla documentazione in atti risulta provato che l'Istituto scolastico in cui si verificò il sinistro, all'epoca dell'incidente, era coperto da polizza stipulata con UGF Assicurazioni s.p.a. (già Aurora Assicurazioni S.p.a.), convenuta nel giudizio riunito recante n.155/10 RG.; quest'ultima deve tenere indenne, nei limiti di polizza, il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e la Direzione Didattica Scuola Statale Circolo di Brindisi, in persona del Dirigente Scolastico p.t., dalle somme che questi ultimi dovranno corrispondere a parte attrice all'esito del presente giudizio.

L'eccezione sollevata dalla Compagnia chiamata in causa di proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto la polizza n.230/99 è stata stipulata ai fini della manleva solo con la Direzione Didattica e non anche con ilMinistero, nei cui confronti dunque non sarebbe operante, è infondata.

La Suprema Corte di Cassazione, nella recente sentenza n.15376/2011, ha precisato che il contratto stipulato in questi casi dalla Direzione Scolastica rientra nell'ambito del contratto per conto altrui disciplinato dall'art.1891 c.c .. , e viene stipulato dalla Direzione Scolastica per conto del Ministero dell'Istruzione, al fine di assicurare quest'ultimo per la responsabilità civile dei danni subiti dagli allievi ed ascrivibili al personale docente.

Sempre la Corte ha chiarito che nel contratto di assicurazione per conto altrui per la responsabilità civile, titolare dell'interesse esposto al rischio, è esclusivamente il soggetto assicurato (il responsabile civile) e non il soggetto che ha stipulato il contratto assicurativo (il contraente). Il contraente non può far valere i diritti derivanti dalla polizza e, anche se l'assicurato non approfitta dell'assicurazione, non può agire contro l'assicuratore senza il consenso dell'assicurato.

Nel caso in esame il Ministero e l'Istituto Scolastico hanno congiuntamente chiamato in causa la Compagnia Assicuratrice per essere garantiti dalla predetta polizza.

PTM

Il Giudice Onorario, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da S.D., in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà nei confronti della figlia minore S.A., confronti del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, (già Ministero della Pubblica Istruzione), in persona del Ministro p.t., con atto di citazione del 23.04.2007, nonché sulla domanda proposta dal Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del Ministro p.t., e dalla Direzione Didattica Scuola Statale Circolo di Brindisi, in persona del Dirigente Scolastico p.t., nei confronti di UGF Assicurazioni s.p.a (società incorporante Aurora Ass.ni s.p.a.), in persona del legale rappresentante p.t., nel giudizio riunito recante n. 155/10 R.G.:

- dichiara la responsabilità del Ministero convenuto e della terza chiamata in causa Direzione Didattica Statale Circolo di Brindisi, in solido, in ordine al fatto dannoso dedotto in lite e, per l'effetto, condanna gli stessi in solido, al pagamento in favore dell'attore della somma di € 4.312,00, oltre interessi legali come sopra specificato;

- condanna il Ministero convenuto e la terza chiamata in causa Direzione Didattica Statale, in solido, al pagamento in favore dell'Avv. S. G. procuratore dell'attore dichiaratosi antistatario, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.900,00, di cui € 100,00 per spese ed € 1.800,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cap come per legge;

- pone definitivamente le spese della CTU espletata a carico del Ministero convenuto e della terza chiamata in causa Direzione Didattica Statale, in solido;

- condanna UGF Assicurazioni s.p.a (società incorporante Aurora Ass.ni s.p.a.), in persona del legale rappresentante p.t., a tenere indenne il Ministero convenuto e la terza chiamata in causa Direzione Didattica Statale, nei limiti di polizza, delle somme che questi ultimi sono tenuti a versare in conseguenza della presente sentenza.

Così deciso in Lecce, 13.01.2016