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Il ginecologo è responsabile per la mancata diagnosi di una patologia neonatale che non sia dovuta esclusivamente alla scarsa sensibilità degli strumenti diagnostici esistenti all'epoca.

La legge consente alla madre di evitare il pregiudizio che, da quella condizione del feto, deriverebbe al proprio stato di salute e rende corrispondente a regolarità causale che la gestante interrompa la gravidanza, se informata delle gravi condizioni del feto.

Tribunale di Lecce – Seconda sezione civile, dott. Adele Ferraro – Sentenza n. 202 del 15 gennaio 2014

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI LECCE

SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Adele Ferraro, ha emesso, la seguente

SENTENZA

nella causa civile, iscritta al n. 3663 R.G. del 2005

TRA

D.L.G. e G.M.,                                                                    ATTORI

E

N.V.,

CONVENUTO

COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL SPA, 

TERZA CHIAMATA IN CAUSA

ASSITALIA Le ASSICURAZIONI D'ITALIA SPA, ,

TERZA CHIAMATA IN CAUSA

CONCLUSIONI: come da verbale del 20.09.2013

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, D.L.G. e G.M., nella qualità in epigrafe, esponevano che in data 04.8.2001, l'attrice a seguito di un intervento di taglio cesareo portava alla luce un neonato al quale, pochi giorni dopo, veniva accertata una cardiopatia congenita complessa che costringeva i sanitari ad un immediato trasferimento a Bari presso l'Ospedale pediatrico "Di Venere - Giovanni XVIII", ove a causa della grave situazione clinica lo stesso decedeva.

Per tale motivo evocavano in giudizio il dott. V. N., medico ginecologo di fiducia della G., il quale era incorso in errore omettendo di diagnosticare ed accertare, nella fase prenatale, la presenza di una grave malformazione cardiaca del feto.

Chiedevano, pertanto, la condanna del medico ex artt. 1218 C.C, 2043 c.c. e 2236 c.c. a risarcire i danni subiti e subendi, in proprio e nella qualità di eredi, a causa dei fatti suesposti, complessivamente quantificati in € 1.306.097,68 o di quella maggiore o minore somma dovuta, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese e competenze.

Costituendosi in giudizio, resisteva il dott. N.V., chiedendo, in via preliminare, di essere autorizzato alla chiamata in garanzia della Assitalia - Le Assicurazioni D'Italia Spa e della Compagnia Assicuratrice Unipol Spa; nel merito, di rigettare la domanda risarcitoria in quanto priva di fondamento, non essendo ascrivibile alcuna responsabilità in capo allo stesso posto che la patologia riscontrata al momento della nascita di M.M.D.L. rappresentava un evento anomalo e imprevedibile, non riconducibile ad alcun inadempimento, né a comportamenti imperiti o negligenti del sanitario; con vittoria di spese e competenze ..

Con comparsa del 13.4.2006 si costituiva la Compagnia Assicuratrice Unipol Spa, chiedendo il rigetto della domanda attrice e, in via subordinata, in caso di accoglimento della stessa, che fosse rigettata la domanda di garanzia e manleva assicurativa svolta dal convenuto Dott. N., in quanto l'attività prestata dal medico era stata eseguita solo ed esclusivamente extra moenia; rilevava, poi, come la polizza non fosse stata sottoscritta dal convenuto, bensì dall'Azienda sanitaria di appartenenza; in estremo subordine chiedeva di limitare l'obbligo risarcitorio entro il massimale di polizza; con vittoria di spese e competenze.

n data 16.1.2007, si costituiva Assitalia Le Assicurazioni d'Italia Spa eccependo,

in via preliminare, la prescrizione del diritto alla garanzia assicurativa preteso dal dott. Nuzzo, ai sensi dell'art. 2952 comma 2 c.c.; nel merito chiedeva il rigetto della domanda attrice e della domanda di garanzia spiegata nei suoi confronti (tenuto conto che la stessa avrebbe potuto operare solo nell'ambito dei limiti e delle condizioni di polizza);

in via subordinata, nel caso di accoglimento della domanda attrice e di operatività della polizza, chiedeva di ripartire l'eventuale risarcimento tra le due assicurazioni chiamate in causa, riducendo la pretesa risarcitoria alla luce delle risultanze istruttorie e in considerazione dell'effettivo rapporto causale, escludendo il cumulo di interessi e rivalutazione; con vittoria di spese e competenze.

Nel corso del giudizio veniva disposta CTU medico legale e, all'udienza del 20.9.2013, precisate le conclusioni, il Tribunale tratteneva la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 C.p.c ..

MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE

Sulle domande di garanzia.

Va disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta Assitalia Le Assicurazioni D'Italia Spa, ai sensi dell'art. 2952, comma 2, cod. civ. in tema di assicurazione contro i danni.

Come noto, la norma in commento prevede la prescrizione del diritto dell'assicurato all'indennizzo.

Tale termine di prescrizione è stato individuato dal legislatore dapprima in un anno, sino alla novella del 2008 (che lo ha raddoppiato), sino a che da ultimo, nel 2012, è divenuto decennale.

La riforma, tuttavia, non ha interessato la decorrenza del termine di prescrizione che continua ad aver luogo dalla data in cui il diritto dell'assicurato può essere esercitato, ovvero dal momento del verificarsi del fatto cui esso si ricollega, occorrendo al riguardo prendere in considerazione la data in cui per la prima volta, in forma giudiziale ovvero stragiudiziale, il danneggiato abbia proposto la sua richiesta di risarcimento, con la conseguenza che, ove la richiesta del danneggiato sia formulata stragiudizialmente, il detto termine decorre dalla data di tale richiesta, da portare a conoscenza dell'assicuratore, senza che a tale fine sia necessaria l'ulteriore promozione del giudizio da parte del danneggiato (cfr. Cass. n. 6426/01 e n. 8600/01, nonchè, di recente, Cass. n. 6296/13).

Il quarto comma della disposizione in esame prevede, poi, un'ipotesi di sospensione della prescrizione statuendo che "la comunicazione all'assicuratore da parte dell'assicurato della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finchè il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile, oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto"

Tanto premesso, è evidente come nella specie alcuna prescrizione ai sensi dell'art. 2952 c.c. del diritto del dott. N. potesse essere eccepita, essendo stato sospeso il termine di prescrizione a far data dall' 01.06.2004.

Ed, infatti, il ginecologo una volta avuta conoscenza (tramite raccomandata a.r. del 3 febbraio 2004 allegata in atti) della richiesta di risarcimento danni avanzata nei suoi confronti dai terzi danneggiati, momento dal quale far decorrere la prescrizione di cui all'art. 2952, comma due, cod. civ., ebbe ad informare l'assicurazione Assitalia Le Assicurazioni D'Italia Spa dell'intenzione dei coniugi G. e D.L. di agire nei suoi confronti per il risarcimento dei danni patiti (cfr raccomandata a.r. del 01.06.2004 ricevuta dalla Compagnia Assicurativa), sospendendo così il corso della prescrizione ai sensi dell'art. 2952, comma 4, cod. civ.

Di conseguenza, essendo attualmente la prescrizione de qua sospesa, l'eccezione sollevata dalla compagnia assicuratrice deve essere rigettata.

Ulteriore questione sottoposta all'attenzione del Tribunale in tema di domanda di garanzia attiene alla verifica della fondatezza della domanda di manleva proposta dal sanitario nei confronti di Unipol Spa, che assume che l'attività prestata dal medico ginecologo non rientrasse nel rischio assicurato. trattandosi di attività extra moenia.

In sede di comparsa conclusionale la convenuta ha eccepito, poi, che la polizza assicurativa in parola era stata stipulata esclusivamente dall'azienda sanitaria ASL LE 1.

Orbene, dalla documentazione allegata risulta che i controlli medici cui venne sottoposta la G. nel corso della gravidanza erano stati eseguiti dal dott. N. in attività extramoenia, autorizzata dalla ASL di appartenenza; tuttavia, la mancata esibizione della polizza da parte del convenuto, non consente di verificarne l'operatività nel caso di specie, avendo la sola compagnia di Assicurazione provveduto al deposito del frontespizio del contratto di assicurazione richiamato risultante stipulato tra la ASL e la detta Compagnia assicurativa, senza che ciò consenta di verificare l'oggetto della copertura assicurativa.

Deve pertanto, rigettarsi la domanda proposta nei confronti della Compagnia Assicurativa Unipol spa.

Sulla Domanda Risarcitoria

Al fine di esaminare la fondatezza della pretesa risarcitoria avanzata dagli attori occorre innanzitutto ricostruire i fatti di causa da cui ha avuto origine l'infausto episodio.

Nel corso del giudizio è risultato non contestato e, pertanto, pacifico che:

Alla luce di quanto sinora precisato, gli attori evocavano in giudizio il dott. N. ritenendo lo responsabile di aver omesso di diagnosticare ed accertare, nella fase prenatale, la presenza di una grave malformazione cardiaca del feto.

In particolare, gli stessi si dolevano del fatto che:

l) l'omessa diagnosi gli avesse impedito di autodeterminarsi per un' eventuale interruzione della gravidanza ai sensi della l. 194/78 o per un parto programmato in un centro di terzo livello in cui poter prestare le cure necessarie al nascituro;

2) l'omessa informazione in ordine alle gravi malformazioni non avesse consentito ai coniugi di prepararsi emotivamente all'evento.

La CTU svolta nel corso del giudizio ha evidenziato come l'accertamento espletato dal sanitario fosse stato tempestivamente svolto e fosse quello maggiormente idoneo ad evidenziare eventuali difetti morfologici dei principali distretti fetali.

Orbene, all'epoca dell' accertamento, le linee Guida in uso, risalenti al 1996, indicavano che la sensibilità dell'esame ecografico per lo studio del Cuore Fetale potesse variare tra i vari autori dal 16,5 di Stoll al 66,6 di Carrera; le dette linee guida, poi, evidenziano come l'ecografia svolta imponesse l'accertamento della presenza delle "4 camere cardiache" che venne regolarmente svolta dal sanitario il quale accertò la presenza delle quattro camere cardiache; tuttavia, come rimarcato dal CTU, la scarsa sensibilità diagnostica della strumentazione all'epoca utilizzata non aveva consentito di rilevare la cardiopatia inerente l'ipoplasia del ventricolo sinistro, senza che a fronte del margine di errore, pur insito nella strumentazione utilizzata, sia necessario ed indicato nelle linee guida la necessità di esplicitare la detta fallibilità in un consenso informato.

Nei chiarimenti svolti, il CTU riferiva della differenza tra la morfologia cardiaca fetale e quella neonatale, evidenziando come talune "imperfezioni" del cuore fetale, fisiologiche in epoca fetale, spesso andassero a scomparire al momento della nascita, sebbene, nel caso di loro persistenza, avrebbero potuto determinare una patologia malformativa cardiaca.

La sindrome evidenziata nel piccolo M.M. solo dopo la sua nascita, durante la vita fetale era ben tollerata, avendo i diversi sanitari -in tutti gli accertamenti svolti- evidenziato un battito cardiaco regolare.

Orbene, la mancata rilevazione della patologia fetale, come evidenziato dal CTU, era da ascrivere, dunque, a quella problematica diagnostica delle malformazioni cardiache osservate al II trimestre di gravidanza variabili dal 16,5 al 66, 6%; pertanto, da quanto riferito al CTU nella relazione e specificato nei chiarimenti svolti, deve escludersi che la mancata diagnosi possa essere ascrivibile ad una condotta negligente del medico, essendo la mancata diagnosi dovuta alla scarsa sensibilità degli strumenti diagnostici esistenti all'epoca.

E, in ogni caso, seppur la patologia del feto fosse stata evidenziata nel corso della gravidanza, la tempestiva diagnosi non avrebbe scongiurato l'esito letale per il feto.

Ed, infatti, pur conoscendo la patologia del feto, il CTU ha evidenziato che la "cardiopatia complessa evidenziata, coinvolgente anche l'aorta, era di così elevata gravità che non sarebbe potuta essere trattata in nessun reparto cardochirurgico pediatrico italiano o all'estero con possibilità di sopravvivenza/guarigione certa.

Pertanto, ipotizzare il parto in altra struttura ostetrica vicina ad altra Unità Operativa Cardiochirurgica comunque non avrebbe potuto migliorare la prognosi del piccolo D.L.M.M. che era ragionevolmente molto poco favorevole.

Orbene, tale considerazione escluderebbe comunque l'esistenza di un nesso causale tra la condotta del sanitario ed il decesso del piccolo M.M. atteso che, al fine dell'accertamento della sussistenza del nesso causale tra omissione e danno, occorre far ricorso al giudizio controfattuale, ossia a quali sarebbero state le conseguenze della condotta alternativa corretta omessa dal medico.

Qualora una diagnosi tempestiva avesse limitato le conseguenze permanenti della malattia o l'esito infausto, ovvero fosse stato possibile ravvisare l'alta probabilità logica che la condotta alternativa corretta avrebbe scongiurato l'evento di danno, sarebbe indubbia la sussistenza del nesso causale; nel caso in esame, invece, la considerazione che la diagnosi precoce non avrebbe comunque consentito di programmare il parto in una diversa struttura ovvero approntare cure differenti per il neonato, il cui esito infausto appariva ragionevolmente assai probabile, esclude di poter ritenere sussistente il nesso di causalità tra la condotta eventualmente omissiva del sanitario e il danno conseguente al decesso di M.M.

Sebbene, come innanzi rilevato, il CTU non ebbe a individuare profili di colpa nell'omessa diagnosi delle patologie del feto, non può non rilevarsi come in ogni caso, pur in presenza della corretta diagnosi, non sussiste alcuna lesione al diritto della G. ad autodeterminarsi riguardo all'interruzione della gravidanza.

Orbene, in tema di responsabilità del medico per omessa diagnosi di malformazioni del feto e conseguente nascita indesiderata, l'inadempimento del sanitario rileva in quanto impedisce alla donna di compiere la scelta di interrompere la gravidanza.

La legge, infatti, in presenza di determinati presupposti, consente alla madre di evitare il pregiudizio che da quella condizione del feto deriverebbe al proprio stato di salute e rende corrispondente a regolarità causale che la gestante interrompa la gravidanza, se informata delle gravi condizioni del feto.

La valutazione circa la ricorrenza del diritto della donna di interrompere la gravidanza deve essere condotta con un giudizio ex ante, riportandosi al momento in cui il medico avrebbe dovuto informare la stessa delle gravi malformazioni e valutare "in termini di alta probabilità, secondo le nozioni della scienza medica, ma non di certezza" se, adeguatamente informata, la donna avrebbe potuto interrompere la gravidanza a fronte del verificarsi dei presupposti di legge.

Dunque, soltanto nella concomitanza di tali condizioni (Cass. 12195/1998, 2793/1999, 6735/2,002) potrebbero esser risarciti i danni ingiusti che sono derivati, in termini di causalità adeguata (art. 1223 cod. civ.), dalla lesione degli interessi tutelati dalla legge sull'interruzione volontaria gravidanza.

Ebbene, come noto, nel nostro ordinamento è consentito unicamente l'aborto terapeutico in conformità a quanto stabilito dalla legge 194/78.

L'interruzione volontaria della gravidanza, dunque, si deve considerare come il frutto del bilanciamento operato tra due diritti che possono porsi in contrapposizione tra loro.

In altre parole solo allorché l'interesse costituzionalmente protetto del nascituro venga a confliggere con quello, avente pari rilevanza costituzionale, della madre alla tutela della propria salute, l'ordinamento consente alla gestante di scegliere l'interesse da sacrificare.

La legge in sostanza prevede e disciplina due ipotesi d'interruzione volontaria della gravidanza.

La prima (art. 4 1. 194/78) consente l'aborto, nei primi 90 giorni dal concepimento, quando sussistano circostanze che pongano in serio pericolo la salute fisica o psichica della madre, o qualora vi siano previsioni di anomalie o malformazioni del concepito (in realtà, nei primi 90 giorni, vi è un'ampia facoltà per la madre di interrompere la gravidanza e ciò, in virtù del richiamo contenuto nella norma alla salute psichica della donna).

Dopo i 90 giorni, invece, l'interruzione della gravidanza è praticata esclusivamente nella ricorrenza delle due ipotesi previste dall'art. 6 della medesima legge:

a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna;

b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna.

In tal senso assume rilievo fondamentale "la possibilità di vita autonoma del feto".

Laddove, infatti, questa non sussista la madre potrà interrompere la gravidanza in caso di "accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica e psichica della donna".

Viceversa qualora questa sussista, "l'interruzione della gravidanza può essere praticata solo nel caso di cui alla lettera a) dell'articolo 6 e il medico che esegue l'intervento deve adottare ogni misura idonea a salvaguardare la vita del feto" (art. 7 legge 194/78).

E' evidente, quindi, che nel caso di cui all'art. 6 letto b, spetta alla madre che chiede di essere risarcita provare - anche in via indiziaria - che l'omessa informazione circa la malformazione del feto avrebbe provocato un processo patologico tale da determinare un grave pericolo per la sua salute, e, in stretta connessione, che, nella situazione ipotetica data, ella avrebbe effettivamente optato per l'interruzione della gravidanza.

Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha, per lungo tempo, ritenuto che il fatto stesso che una donna sostenga che si sarebbe avvalsa della facoltà di interrompere volontariamente la gravidanza se fosse stata informata della grave malformazione del bambino, presupponesse l'implicita affermazione della sussistenza ipotetica delle condizioni di legge per farvi ricorso, così di fatto pesantemente condizionando l'apprezzamento, alla stregua dell'ormai consolidato criterio del più probabile che non, della sussistenza del nesso causale tra omessa informazione e nascita indesiderata.

Le implicazioni di siffatto orientamento hanno determinato l'insorgere una presunzione iuris tantum di sussistenza delle condizioni che quella interruzione avrebbero legittimato a fronte della sola allegazione della donna che, se informata, si sarebbe avvalsa del diritto di interrompere la gravidanza.

Tuttavia, sulla questione è di recente intervenuta la Suprema Corte attenuando tali rigidi principi e affermando che "spetta alla parte attrice integrare il contenuto di quella presunzione con elementi ulteriori (di qualsiasi genere) da sottoporre all'esame del decidente per una salutazione finale circa la corrispondenza della presunzione stessa all'asserto illustrato in citazione" (Cass. civ. 16754/2012).

In sostanziale continuità con siffatta linea ermeneutica, poi, da ultimo la giurisprudenza di legittimità ha statuito che ''pur nella consapevolezza che nella prova per presunzioni, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale ... appare opportuno precisare che la stessa richiesta di accertamento diagnostico e anche di più accertamenti diagnostici, ove non espressamente funzionalizzati alla verifica di eventuali anomalie del feto, è, al postutto, un indice niente affatto univoco della volontà di avvalersi della facoltà di abortire, ove anomalie dovessero emergere, innumerevoli essendo le ragioni che possono spingere la donna ad esigerli, e il medico a prescriverli, a partire dalla elementare volontà di gestire al meglio la gravidanza, pilotandola verso un parto che, per le condizioni, i tempi e il tipo, sia il più consono alla nascita di quel figlio, quand'anche malformato".

Tanto premesso, occorre applicare tali principi al caso di specie al fine di verificare se un eventuale inadempimento del medico, peraltro innanzi escluso, abbia in concreto impedito alla gestante di compiere la scelta di interrompere volontariamente la gravidanza.

Orbene, in primo luogo va escluso che la gestante intendesse ricorrere all'aborto terapeutico nei primi 90 giorni di vita del feto. Tale circostanza, infatti, appare desumibile dal fatto che la gravidanza della Greco procedeva secondo l'iter fisiologico, con un accrescimento del feto consono all'epoca gestazionale.

Accertato ciò, occorre, in via successiva, verificare se l'omessa informazione da parte del medico abbia inciso sulla volontà della gestante di interrompere la gravidanza, dopo i primi 90 giorni di vita del feto.

In tal senso, è necessario valutare innanzitutto se vi era la possibilità di vita autonoma del feto.

In caso positivo, l'attrice, infatti, avrebbe potuto interrompere la gravidanza solo nel caso in cui la stessa fosse incorsa in un grave pericolo di vita (cfr art. 6 lett. a) e art 71. 194/78).

Viceversa, qualora non fosse raggiunta la prova della possibilità di vita autonoma del feto occorrerà verificare se la conoscibilità delle rilevanti anomalie e malformazioni del feto ­secondo la diagnostica a disposizione all'epoca in relazione alla possibilità di riscontrarle ­avrebbe determinato (con un giudizio di prognosi postuma) un grave pericolo della lesione del diritto alla salute della madre, avuto riguardo alle condizioni concrete fisiopsichiche patologiche della stessa, secondo la scienza medica di allora in base alla regola causale del "più probabile che non" (Cass. 10741/2009) e se, una volta individuati tali presupposti, la madre avrebbe interrotto la gravidanza, quale intervento terapeutico complementare (art. 6, letto b).

Orbene, alla luce di quanto allegato dalle parti e delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, nel corso del processo è emerso che:

sebbene la cardiopatia inerente l'ipoplasia del ventricolo sinistro potesse - secondo la letteratura medica - essere riscontrata nel corso della ecografia morfologica, l'ecografo utilizzato all'epoca dei fatti non avrebbe consentito la rilevazione di tale malformazione;

il feto all'epoca dell'ecografia morfologica presentava possibilità di vita autonoma (cfr. ctu); la malformazione cardiaca da cui risultava affetto il neonato, anche qualora fosse stata diagnosticata in fase prenatale, non sarebbe potuta essere curata in utero;

la gravità della patologia fetale era tale che anche partorendo in un centro specializzato il neonato con tutta probabilità, non sarebbe sopravvissuto;

anche qualora la donna fosse stata informata della patologia del feto non v' è prova che la stessa si sarebbe determinata per l'aborto c.d. terapeutico.

Di conseguenza, avendo il ctu affermato che all'epoca dell' ecografia morfologica il feto presentava possibilità di vita autonoma, è evidente come non sarebbe stato possibile per la madre ricorrere all'aborto terapeutico, non essendo stato riscontrato né evocato alcun grave pericolo per la vita della donna (art. 6 lett. a) tale da consentirle di ricorrere a tale rimedio.

Ma v'è di più. Anche a voler prescindere da tale assunto, non v'è dubbio che sulla scorta delle considerazioni innanzi svolte e di quanto emerso nel processo non fosse possibile, nemmeno in via presuntiva, ritenere che l'omessa informazione circa la malformazione del feto da parte del N. avrebbe provocato un processo patologico tale da determinare un grave pericolo per la sua salute e, in stretta connessione, che, nella situazione ipotetica data, la G. avrebbe effettivamente optato per l'interruzione della gravidanza (art. 61ett. b).

Come innanzi detto, infatti, è doveroso sottolineare che la diagnostica a disposizione all'epoca dei fatti non avrebbe consentito, in termini di alta probabilità, di rilevare la malformazione cardiaca del feto.

Nel corso del processo, poi, non è stato dimostrato che qualora la madre fosse stata informata, in lei si sarebbero determinate condizioni fisiopsichiche patologiche tali da procurare un grave pericolo per la salute fisica o psichica della stessa. In tal senso, invero, i fatti successivi alla scoperta della malformazione assumono mero valore indiziario, dovendo il Tribunale valutare sulla scorta di un esame ex ante.

Pertanto, il fatto che la G. dopo l'evento luttuoso fosse caduta in una depressione psichica, non può essere considerata prova dell'ipotetico grave pericolo per la propria salute fisica o psichica, che si sarebbe potuto determinare se solo avesse saputo; dalla certificazione in atti risulta peraltro che la patologia della donna fu certamente conseguenza di una nuova gravidanza, a circa due mesi dalla perdita del piccolo M.M., che non consentì alla donna di elaborare il lutto subito.

Da ultimo, va considerato come la manifestata ipotesi di partorire in un centro specializzato non potesse rappresentare un indice univoco della volontà di avvalersi della facoltà di abortire, essendo, invece, desumibile una volontà di gestire al meglio la gravidanza, pilotandola verso un parto che, per le condizioni, i tempi e il tipo, fosse il più consono alla nascita di quel figlio, quand'anche affetto dalla grave patologia riscontrata.

La domanda di risarcimento dei coniugi, pertanto, non può essere accolta.

N.V., costituendosi ritualmente e tempestivamente, ha chiesto ed ottenuto di chiamare in causa la Compagnia Assicurativa Assitalia, Le assicurazioni D'Italia spa, con cui, all'epoca dei fatti, era assicurato per la responsabilità civile, al fine di essere garantito in ipotesi di condanna.

La indicata compagnia assicuratrice, con la comparsa depositata il 18.1.2007, ha eccepito la prescrizione del diritto dell'assicurato, eccezione già rigettata sulla base delle considerazioni innanzi svolte.

Quanto alla circostanza evidenziata dalla terza chiamata in ordine alla validità ed operatività della polizza invocata dal suddetto convenuto, ha evidenziato, erroneamente, che la stessa riguardasse esclusivamente i sinistri verificatesi nell'espletamento di attività professionale autonoma del convenuto, così fraintendendo però la portata della clausola della polizza sottoscritta e depositata in atti, dal cui tenore si evince come la stipulata copertura assicurativa comprendeva, unitamente alla responsabilità civile derivante per l'assicurato dall'esercizio della sua professione di medico ginecologo, "anche la responsabilità derivante dall' attività intramuraria".

Orbene, dalla polizza prodotta in atti non è dato rilevare se essa coprisse, altresì, le spese del giudizio sostenute dal medico in ragione della domanda di risarcimento dei danni nei suoi confronti proposta.

Nella domanda formulata nella chiamata in causa del terzo, peraltro, si limitava la domanda medesima alla manleva "dalla richiesta risarcitoria avanzata dal Sig. D.L.G. e dalla Sig. G.M.G.", così nulla specificando in ordine alle eventuali spese del giudizio ad affrontarsi.

Pertanto, in ragione del rigetto della domanda principale svolta dagli attori, deve essere rigettata la domanda di manleva svolta dal N. anche nei confronti de Compagnia Assitalia - Le Assicurazioni d’Italia Spa.

Con riferimento alle spese di lite, in ragione della complessità della vicenda fattuale affrontata e delle questioni di diritto esaminate nell'ambito di un contesto giurisprudenziale, non sempre univoco, sussistono giusti motivi che legittimano, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., nel testo (applicabile ratione temporis) anteriore alla sua modificazione operata (con decorrenza dall'1.3.2006 ed applicabile esclusivamente ai procedimenti sorti dopo tale data) dalla legge n. 26312005, la compensazione delle spese.

Non è fondata la domanda di condanna degli attori ai sensi dell'art. 96 c.p.c. formulata da parte N. atteso che la domanda, sebbene rigettata, imponeva la risoluzione di questioni complesse in fatto e dibattute in diritto, né essa risultava proposta con dolo o colpa grave.

Le spese di CTU vanno, invece, poste definitivamente a carico di tutte le parti 10 solido nell'importo già liquidato con separato decreto.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da D.L.G. e G.M. in proprio e quali eredi del figlio M.M., nei confronti di N.V. e delle chiamate in causa Compagnia Assitalia - Le Assicurazioni D'Italia Spa, in persona del legale rappresentante p.t e Compagnia Assicuratrice Unipol Spa, in persona del legale rappresentante p.t. ogni ulteriore questione ed istanza disattesa:

rigetta le domande di parte attrice;

rigetta la domanda di manleva svolta da N.V. nei confronti di Compagnia Assitalia Le Assicurazioni D'Italia Spa ed Unipol Assicurazioni Spa nonché quella svolta dal medesimo N. nei confronti degli attori ai sensi dell'art. 96 c.p.c;

compensa le spese di lite tra le parti e pone definitivamente a carico di tutte le parti, in solido tra loro, le spese di CTU già liquidate con separato decreto.

Lecce, 7.1.2014