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L'Inail deve indennizzare la malattia professionale di un autista di tir che abbia riportato ernia discale lombare

L'Inail è tenuta ad indennizzare in capitale le menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento; per le menomazioni superiori al 16 per cento è erogato in rendita.

Tribunale di Lecce – Sezione lavoro, dott. Luisa Santo – Sentenza n. 3410 del 2 luglio 2014

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TRIBUNALE DI LECCE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Luisa Santo, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente

SENTENZA

nella causa discussa all'udienza del 2.07.2014, promossa da:

M.M., Ricorrente

CONTRO

INAIL,                                                                     Resistente

Oggetto: Riconoscimento rendita da malattia professionale

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato 1'8.5.2012, il ricorrente di cui in epigrafe - premesso di aver svolto l'attività di autista di tir, guidando per lunghe tratte, per circa tredici o quattordici ore al giorno - ha chiesto il riconoscimento della "spondilo artrosi con ernia discale lombare trattata chirurgicamente con discreta incidenza funzionale", da cui risulta affetto, quale malattia professionale, stante il diniego in via amministrativa a seguito di domanda del 26.05.2008, con conseguente condanna dell'istituto al pagamento dell'indennizzo in capitale o alla costituzione della rendita eventualmente spettante.

Costituendosi in giudizio l' INAIL ha contestato gli avversi assunti, chiedendo il rigetto del ricorso.

Tali risultando le richieste della parti, il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Preliminarmente giova precisare che alla presente fattispecie è applicabile quanto disposto dal D. Lgs. n. 38/00, che, all' art. 13, comma 2, prevede: "In caso di danno biologico [ndr. definita dal comma l come "lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona"], i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l'INAIL nell’àmbito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:

a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma I sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita. nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico». ( .. .)

b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. (, . .) ".

Tanto precisato - acquisita prova dell' attività lavorativa espletata dal ricorrente secondo le modalità descritte in ricorso (cfr. deposizione del teste Mangia) - il C.T.U., nella relazione depositata il 7.04.2014, dopo accurata indagine medico-legale, ha accertato a carico dell'istante un complesso quadro patologico ("esiti di nucleo aspirazione per ernia discale L4-L5 e di discectomia L5-S1, in soggetto con pregresso trauma lombosacrale per infortunio in itinere ed (extra-lavoro) instabilità vertebrale L1-L5, note artrosiche rachide LS'), rispetto alla quale la attività lavorativa espletata ha svolto un ruolo di causa efficiente, determinando una lesione della integrità psico-fisica dell' istante da cui sono residuati postumi permanenti nella misura del 9%.

Orbene, ritiene il Giudicante di dover aderire alle conclusioni cui il CTU è pervenuto attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali, stante anche le contestazioni dell' istituto, che non appaiono tali da validamente contrastare le conclusioni peritali.

Pertanto, sulla scorta delle motivate conclusioni peritali, sussistendo i presupposti di inabilità nella misura richiesta per il riconoscimento del diritto alla liquidazione di un indennizzo in capitale in ragione di una menomazione dell' integrità psico-fisica del 9%, la domanda va accolta e l'Inail condannato al pagamento delle relative prestazioni.

Il credito per sorte capitale va maggiorato degli interessi legali, ovvero rivalutato, qualora la svalutazione monetaria dovesse essere stata nel tempo superiore al tasso legale di interesse, con decorrenza dal 1210 giorno successivo alla maturazione del diritto, sino all' effettivo soddisfo (v. C. Cost. n° 156/91 e art. 16, comma 6, della legge n° 412/91).

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE DI LECCE

Dichiara il diritto del ricorrente alla liquidazione di un indennizzo in capitale corrispondente ad una inabìlìtà permanente del 9% in dipendenza della malattia professionale denunciata il 26.05.2008 e, per l'effetto, condanna l' Inail al pagamento del dovuto, oltre interessi legali sino al soddisfo.

Condanna l' Inail al pagamento delle spese processuali, In favore del ricorrente, liquidate in € 900,00, oltre rimborso forfettario, iva e cpa, con distrazione in favore del procuratore costituito.

Pone definitivamente a carico dell' Inail le spese di ctu liquidate in separato decreto.

Lecce, li 2.07.2014